Studi recenti hanno rilevato la presenza di microplastica – ovverosia minuscoli frammenti di plastica che derivano in buona parte dalla disgregazione di rifiuti ed oggetti di maggiori dimensioni – nell'aria, nell'acqua potabile e in alimenti come il sale o il miele, e ancora poco si sa circa il loro impatto sulla salute umana.
Arginare i rifiuti di plastica e l'inquinamento è un problema complesso, tenuto conto del fatto che si tratta di un materiale molto diffuso e considerato il nesso con le tendenze sociali e i comportamenti individuali. Ciò nonostante, anche nel nostro territorio, i cittadini, le amministrazioni pubbliche e l'economia sono a favore di modelli di produzione e di consumo della plastica più sostenibili e sicuri.
Per questi motivi, nella giornata odierna, ho presentato un disegno di legge il cui scopo è quello invitare la popolazione – sempre più sensibile ai temi ambientali – a rinunciare al lancio dei vecchi palloncini in materiale plastico e a scegliere delle alternative più sostenibili per festeggiare, cercando di inquinare il meno possibile e continuando la battaglia contro la dispersione nell'ambiente dei rifiuti plastici", afferma il consigliere provinciale Claudio Cia, segretario politico di AGIRE per il Trentino
Ecc0 il testo del ddl di Legge depositato da Claudio Cia
DISEGNO DI LEGGE
Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 in materia di rilascio di dispositivi aerostatici
Art. 1
Inserimento dell’articolo 90 bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 (testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987)
1. Dopo l’articolo 90 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:
"Art. 90 bis
Divieto di rilascio di dispositivi aerostatici
1. Al fine di tutelare l’ambiente, con particolare riguardo al patrimonio montano, idrico e faunistico, è vietato nell’intero territorio provinciale il rilascio di palloncini o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell’ambiente in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 92, salvo che non sia configurabile la fattispecie di abbandono di rifiuti, la violazione del comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro".