Dopo un periodo di sei mesi di servizio effettivo e previa relazione positiva del responsabile della struttura, è disposto l’inquadramento nel nuovo profilo professionale.
“La norma contrattuale citata – evidenzia Mayr – prevede che in presenza di particolari requisiti, come ad esempio effettive esigenze di servizio, consenso del dipendente, requisiti culturali o anzianità, posto vacante e relazione positiva del superiore gerarchico, è possibile modificare il profilo professionale, nei confronti di un dipendente, ma sempre e solo all’interno della medesima posizione economico professionale”.
“In presenza di tutti i requisiti stabiliti dal contratto collettivo – ha aggiunto la vice segretaria generale Chiusole – si è quindi provveduto ad inquadrare il dipendente nel profilo di Direttore nella medesima posizione economico professionale di appartenenza e non si è quindi trattato di una “promozione” e men che meno di “un salto di due posizioni economiche dalla C2 alla C4” – precisa Chiusole – dal momento che il dipendente ha cambiato profilo professionale (da funzionario bibliotecario a direttore) ma non la posizione economico professionale che è rimasta invariata vale a dire la C2”.
“Ci preme inoltre specificare – conclude il segretario generale – che la posizione C4 non esiste nell’ordinamento regionale. L’art. 53 del contratto collettivo non dice poi nulla in merito alla pubblicazione di un avviso o di interpello per l’attivazione della procedura di modifica del profilo professionale, né è prevista alcuna informativa alle Organizzazioni sindacali dall’articolo 53 né dall’articolo 4 del contratto collettivo in vigore. "