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Sistema Idrico Integrato, le linee di indirizzo dell'ambito bresciano

Brescia - Sistema Idrico Integrato, approvate le linee di indirizzo per l'ambito territoriale della Provincia di Brescia. Dopo la deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia in merito all’organizzazione e attuazione del Sistema Idrico Integrato il presidente del Broletto Samuele Alghisi (nella foto) ha dichiarato: "Tenendo fede agli impegni politici e dando attuazione di quanto espresso dai bresciani nel 2018 tramite il Referendum provinciale, il Gruppo Centro Sinistra in Provincia è riuscito a trovare sostanza nella strategia amministrativa e nella valutazione dell’organizzazione del Sistema Idrico Integrato. La scelta del Gruppo, e quindi anche del Partito Democratico, è stata presa per dare ai cittadini una risposta chiara: l’acqua deve essere di pubblica gestione per poter garantire gli investimenti e per mantenere il controllo sulle tariffe, tutelandone la sostenibilità economica. Si tratta di un’azione di responsabilità nei confronti dei cittadini, nell’interesse dei quali abbiamo agito, rispetto a un tema tanto importante quanto complesso, ma che la coalizione ha saputo affrontare con coesione e unità di visione".


OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DEL S.I.I. DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. LINEE GENERALI DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO D’AMBITO.


Il Consiglio provinciale
Visti:
• le risoluzioni dell’ONU del 28.07.2010 “The human right to water and sanitation”; del 18.12.2013 “The human right to safe drinking water and sanitation”; del 17.12.2015 “The human rights to safe drinking water and sanitation”;
• le risoluzioni del Consiglio dei diritti umani n. 7/22 del 28.03.2008; n. 12/L19 del 25.09.2009; n. 15/9 del 6.10.2010, riguardanti “Diritti umani e accesso all’acqua potabile sicura ed ai servizi igienici”; n. 27/7 del 2.10.2014, riguardante “Il diritto umano all’acqua potabile e ai servizi igienici”; n. 33/10 del 29.09.2016, riguardante “I diritti umani all’acqua potabile e ai servizi igienici”;
• l’articolo 36 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea;
• gli articoli 4, 5 e 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE);
• l’articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
• il Protocollo n. 26 (Sui servizi d’interesse generale) allegato al TUE e al TFUE;
• l’articolo 2 (Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche) della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
• la direttiva 98/83/CE del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• l’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 188 (recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”);
• gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. (recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; a seguire, anche solo “TUSP”);
• gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (recante “Codice dei contratti pubblici”; a seguire, anche solo “Codice Contratti”);
• gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. (recante “Norme in materia ambientale”; a seguire, anche solo “Codice Ambiente”);
• l’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 s.m.i.;
• il Capo III della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 s.m.i. (recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”);
• gli articoli 3, 4 e 9 dello Statuto dell’azienda speciale della Provincia di Brescia denominata “Ufficio d’Ambito di Brescia” (a seguire, anche solo “Ufficio d’Ambito” o “UAB”);
• la nota prot. n. 0086798 del 6.10.2022, con cui AB ha formalmente manifestato la propria disponibilità a formulare un’offerta da sottoporre alla valutazione dell’Autorità d’Ambito, ai sensi del comma 2 dell’articolo 192 del Codice Contratti;


Premesso che:
• con delibera n. 38 del 19.10.2015, questo Consiglio ha deliberato di scegliere, quale forma di gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, l’affidamento a società di capitale mista;
• con la medesima delibera, «rilevata l’opportunità, al fine di anticipare la gestione unificata del Servizio Idrico Integrato e, al contempo, di consentire la graduale aggregazione dei gestori esistenti preliminarmente all’espletamento della gara per la scelta del socio privato, di percorrere una prima fase nella quale il servizio medesimo verrà gestito in house da una società totalmente pubblica nella quale dovranno confluire, anche mediante eventuali fusioni societarie, le società pubbliche, attuali gestori del servizio, e poi, una volta completata l’unificazione delle gestioni pubbliche attuali con affidamento anche delle gestioni in economia e di quelle oggi aggregate in via transitoria a Garda Uno spa, AOB2 spa e A2A Ciclo Idrico spa, una seconda fase nell’ambito della quale dovrà essere espletata la procedura a evidenza pubblica per la scelta del socio privato»;
• con deliberazione n. 3 del 12.02.2016, questo Consiglio ha approvato la documentazione necessaria per la costituzione della società per la gestione del S.I.I. e, precisamente, gli schemi di statuto, di accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di Regolamento sul funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo;
• con atto a firma del notaio in Brescia, dott. Francesco Lesandrelli, repertorio n. 109.384, raccolta n. 38.526, del 24.06.2016, è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata “Acque Bresciane srl” (a seguire, anche solo la “Società” o “AB”);
• con deliberazione n. 35 del 28.10.2016, questo Consiglio ha deliberato, tra l’altro:
- di affidare il S.I.I. nell’ATO della provincia di Brescia ad AB;
- di stabilire, in conformità con le previsioni del Piano d’Ambito, la durata dell’affidamento in 30 anni, fino alla data del 31.12.2045;
- di «dare atto che la disciplina del rapporto tra l’Ufficio d’Ambito e il soggetto gestore, Acque Bresciane srl è regolato dall’allegato Schema di Convenzione per la gestione del S.I.I.»;
• con provvedimento del 6.06.2019, la Provincia di Brescia è stata iscritta (su istanza presentata il 7.06.2018), per AB, all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione-ANAC;
• la Convenzione per la gestione del S.I.I. nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Brescia (di seguito, anche solo la “Convenzione”) è stata stipulata il 14.10.2019;
• con nota del 13.04.2021, il Presidente pro-tempore della Provincia di Brescia e il Consigliere delegato hanno confermato all’Ufficio d’Ambito la necessità di un «compiuto approfondimento delle tematiche legate al procedimento organizzativo del gestore unico, iniziato nel 2015 con la scelta effettuata con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 19.10.2015»;
• con nota del 13.06.2022, il Presidente dell’Ufficio d’Ambito ha trasmesso la “Relazione dell’Ufficio d’Ambito-Confronto modello gestionale”, approvata con deliberazione n. 18/2022 del 10.06.2022 dal Consiglio d’Amministrazione dell’UAB, «al termine del processo valutativo condotto sulla documentazione tecnico-economica trasmessa nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2022 da Acque Bresciane, nonché sul contributo giuridico fornito dal legale di fiducia dell’Ufficio»;
• nella suddetta relazione si sostiene, in parte motiva, che – a parità di assumption - «non paiono configurarsi vantaggi così rilevanti da rendere il modello misto preferibile al modello in house», mentre, in parte deliberativa, si conclude – sulla base di un diverso presupposto (una rivalutazione dei criteri da porre a base di gara, volti, in primo luogo, ad ottenere un cospicuo aumento degli apporti di capitale da parte del socio privato rispetto a quelli sin qui delineati) – che «[…] fatta salva una diversa opzione di indirizzo politico, allo stato e con gli elementi a disposizione non sembrano ravvisarsi le condizioni per giustificare la modifica della scelta gestionale già assunta nel 2015»;
• con nota prot. 0086798 del 6.10.2022, AB ha trasmesso un’articolata nota, corredata da un documento istruttorio denominato “La gestione pubblica del SII nella provincia di Brescia”, con la quale, operata una valutazione critica delle conclusioni dello studio di Agenia s.r.l. in ordine all’ipotesi società mista, si manifesta il convincime3nto dell’esistenza dei presupposti per la conferma della gestione pubblica del S.I.I., manifestando la disponibilità, ove occorresse, a formulare un’offerta da sottoporre alla valutazione dell’ente d’ambito, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 192 del Codice Contratti;


Considerato che:
• da un accurato esame della relazione dell’Ufficio d’Ambito e dei successivi approfondimenti di AB risulta corroborata la possibilità di confermare l’attuale gestione pubblica del S.I.I., rinunciando a dare concreto avvio alla “seconda fase” (selezione, mediante procedura a evidenza pubblica, di un socio privato operativo) inizialmente ipotizzata con la citata deliberazione consiliare n. 38 del 2015;
• in linea generale e di contesto, infatti:
- come è noto, la scelta del modello gestionale rappresenta il frutto «di una valutazione discrezionale, che per principio pacifico, che come tale non richiede puntuali citazioni, è sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli limiti in cui essa si traduca in valutazioni abnormi o manifestamente illogiche» (Cons. Stato, sez. IV, 10.05.2022, n. 3624);
- gli enti d’ambito della regione Lombardia hanno tutti privilegiato la gestione pubblica;
- lo stesso legislatore ha recentemente espresso una chiara opzione in favore della gestione pubblica, in una prospettiva di accelerazione degli interventi di modernizzazione del settore (v., ad es., articolo 14, decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115);
- in prospettiva de iure condendo, il Governo ha da poco trasmesso alla Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali (per la raccolta del relativo parere) la bozza di decreto legislativo (Testo unico) di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 118 del 2022, approvata, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri in data 16.09.2022 e costituente elemento chiave della milestone M1C2-6 Reform 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR, da completarsi entro il 31.12.2022 («The Annual Competition Law shall include, at least, the following key elements, whose implementing measures and secondary legislation (if necessary) shall be adopted and enter into force no later than 31 December 2022.

It shall concern: Antitrust enforcement; Local public services; Energy; Transport; Waste; Starting a business; Market surveillance»);
- la Relazione Illustrativa del citato Testo unico illustra i principali passaggi della normativa in fase di approvazione: (i) la conferma e lo sviluppo dell’autonomia degli enti locali in materia; (ii) la centralità del risultato, «profilo che deve orientare tutte le scelte degli enti locali competenti»; (iii) la regressione – nella motivazione “adeguata” della scelta in favore della gestione pubblica – dell’elemento della convenienza economica rispetto al complesso dei numerosi elementi, individuati dallo schema di decreto, quali le «caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento ad esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati», con una accentuazione del rilievo attribuito «ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in house»;
• nello specifico, l’attuale gestione pubblica, mediante società di capitali in house:
- ha consentito il raggiungimento di numerosi risultati in tempi estremamente ristretti, tra cui:
un costante e consistente incremento degli investimenti contabilizzati (43M/€ nel 2021; + 42,69% rispetto al 2020; + 77,42% rispetto al 2019);
un valore medio degli investimenti per abitante (86,45 €) significativamente superiore rispetto alla media nazionale (49,30 €);
l’adozione di un Piano strategico di innovazione, fondato su digital transformation, ricerca e sviluppo e innovazione di processo;
a conferma di un’elevata capacità progettuale, la dichiarazione di ammissibilità (ma non finanziabilità, per mero esaurimento dei fondi) di un Progetto proposto da AB, nell’ambito del PNRR-Linea M2C4-14.2 (“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”), per un importo di oltre 24M/€ e una richiesta di finanziamento superiore ai 19M/€;
- ha già presentato (e approvato) un Piano Industriale per il periodo 2022- 2045, sulla cui base è stato determinato un fabbisogno finanziario pari a 175M/€, a copertura del quale ha ottenuto, a seguito di procedura selettiva di un contraente, un significativo finanziamento (per oltre 200M/€) , da parte di un pool di primari istituti di credito (Intesa Sanpaolo; Banco BPM; BNL; BPER Banca; ICCREA Banca) e Cassa Depositi e Prestiti, articolato in tre diverse linee di credito, tra cui un Green Loan da 95M/€;
- ha, così, implicitamente ottenuto un giudizio di affidabilità e sostenibilità (bancabilità) del proprio Piano Industriale;
- ha ottenuto un ulteriore finanziamento a 18 anni di 40 M/€, che può essere esteso a 45 milioni, a seguito di valutazione positiva del PEF presentato, dalla Banca Europea degli Investimenti ("BEI") - nell'ambito del programma #InvestEU lanciato dalla BEI stessa e dalla Commissione Europea - per potenziare copertura, qualità e resilienza dei servizi per le acque reflue in provincia di Brescia;
- ha adottato un Piano di Sostenibilità al 2045, con l’indicazione di Key Performance Indicator, nati dall’analisi del benchmark degli indici disponibili (qualità tecnica e commerciale di ARERA) e di sostenibilità, in coerenza con gli strumenti previsti dall’Autorità di regolazione, gli obiettivi definiti nel Piano Industriale e quelli di sviluppo sostenibile al 2030 delle Nazioni Unite;
- adotta il Sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza (certificato da Certiquality), basato sui più avanzati standard relativi ai modelli organizzativi (i) di gestione d’impresa, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015; (ii) di gestione ambientale, in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015; (iii) di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma UNI ISO 45001:2018;
- ha certificato (tramite IMQ) il proprio sistema di gestione per la responsabilità sociale d’impresa in conformità alla norma SA80000®:2014;
- fa parte delle aziende certificate Top Employers Italia 2022 e, cioè, gode del riconoscimento ufficiale di eccellenza aziendale nelle politiche e strategie di Human Resource (HR) e nella loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare l’ambiente e il mondo del lavoro;
- detiene il punteggio massimo (tre stellette) nel rating di legalità (indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta) rilasciato, su richiesta, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
- fa parte, unitamente a tutti i gestori pubblici dei diversi servizi idrici integrati lombardi, del contratto di rete di imprese, denominato “Water Alliance Acque di Lombardia” (di seguito, anche solo “WAAL”). Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1.3 e 6.1 del contratto di rete (“Patto di rappresentanza per la promozione e lo sviluppo della gestione pubblica del servizio idrico integrato Water Alliance – Acque di Lombardia”), per l’acquisto e la conservazione dello status di “Impresa Retista” occorre essere società in house, ai sensi dell’articolo 16 del TUSP. La rete – costituita con il patrocinio di ANCI Lombardia e Confservizi Lombardia – comprende tredici imprese in house (AB, Alfa, BrianzAcque, Como Acqua, Gruppo CAP, Gruppo TEA, Lario Reti Holding, MM, Padania Acque, Pavia Acque, SAL, Secam e Uniacque), per un totale di ricavi annui pari a quasi un miliardo di euro e investimenti per oltre due miliardi di euro. La stessa è stata costituita, con soggettività giuridica, ai sensi dei commi 4-ter e seguenti dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, e ha come obiettivi:
- la rappresentanza di interessi comuni e condivisi nei confronti degli stakeholder istituzionali e associativi di livello regionale e sovraregionale (Governo, Parlamento, Autorità indipendenti, Regione Lombardia, Enti di controllo e di rappresentanza istituzionale, Associazioni di categoria, Associazioni dei consumatori…) e nell’ambito dei processi decisionali a livello sovranazionale, statale e regionale, attraverso la presentazione e l’illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche;
- la creazione di un’attività di presidio e posizionamento rispetto agli stakeholder istituzionali e associativi, che contempli l’accreditamento presso gli stessi, il monitoraggio dell’attività delle istituzioni legislative ed esecutive di riferimento, l’elaborazione di una documentazione illustrativa, l’attività di valorizzazione nel dibattito pubblico del modello in house providing;
- la promozione di indagini di customer satisfaction presso l’utenza delle Imprese Retiste;
- la promozione di campagne comuni di sensibilizzazione all’uso consapevole della risorsa idrica;
- la realizzazione di azioni sinergiche in materia di attività di ricerca, innovazione e gestione;
- la collaborazione con cluster analoghi o complementari;
- la promozione, la conduzione, il coordinamento di progetti riferibili al settore idrico, anche partecipando a bandi, avvisi per manifestazione di interesse, call comunitarie e così via;
- gestire, per conto delle Imprese Retiste una serie di rilevanti attività (individuate nell’allegato “M” al Contratto di Rete), con modalità accentrata, configurandosi come joint venture contrattuale;
- in quanto partner di WAAL, ha fruito di una serie innegabile di vantaggiosità, anche economicamente apprezzabili, e frutto di un’integrazione infungibile e prospetticamente ulteriormente preziosa. In particolare, tra l’altro, in questi anni, WAAL ha realizzato:
- un ufficio unico geologia (GSSWA), che, in un solo biennio, ha prodotto lo screening isotopico delle acque lombarde, d’intesa con l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma; lo studio delle sorgenti per Lario Reti e Uniacque; lo studio idrogeologico della Brianza; studi per nuovi pozzi e campo pozzi per PadaniaAcque; studio delle sorgenti per Alfa; la mappa delle curve isopieze e varie cartografie tematiche;
- una centrale unica per gli acquisti, che ha già realizzato oltre 70 gare congiunte, raggiungendo, con la gara energia da fonti rinnovabili (nel 2021) la base d’asta record di oltre 800 milioni di euro;
- una rete unica di laboratori, che riesce a gestire quasi il 90% delle analisi;
- numerosi progetti educational e di innovazione e ricerca;
- una squadra “emergenze”;
- un portale unitario delle reti, con una mappatura di circa 70.000 km di rete idrica;
- numerose proposte unitarie in materia regolatoria;
- ha consentito un efficace, tempestivo e pieno controllo sulla gestione, anche attraverso la puntuale applicazione delle funzioni di controllo analogo disciplinate dall’articolo 4 dell’Accordo stipulato tra tutti gli enti soci, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, nonché del Regolamento sul funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo;


Considerato, inoltre, che:
• la relazione dell’UAB, allegata alla deliberazione del CdA n. 18/2022 del 10.06.2022, dà espressamente atto che – a parità di assumption – non paiono emergere vantaggi così rilevanti da rendere il modello della società mista preferibile a quello dell’autoproduzione;
• anche a voler considerare la diversa prospettiva assunta dall’UAB per sostenere l’insussistenza di motivazioni idonee a “giustificare la modifica della scelta gestionale già assunta nel 2015”, la stessa si basa su due presupposti (una presunta incapacità di AB, nell’attuale assetto, di finanziare investimenti nuovi e diversi rispetto a quelli previsti dal Piano d’Ambito – per i quali, è, invece, espressamente confermata la sostenibilità “nell’attuale configurazione societaria in house” – e la possibilità di “risparmi gestionali” in ragione della capacità tecnica e del knowhow che le “migliori aziende del settore potrebbero apportare”) che si ritiene siano meritevoli di rivalutazione;
• dal lato della capacità finanziaria, infatti, occorre tenere conto di quanto puntualmente dedotto da AB nel documento del 6.10.2022, sia in termini di impatto dei nuovi investimenti sul regime tariffario (e, quindi, conclusivamente, sulla stessa convenienza economica del modello della società mista), che in termini di disponibilità (giacenza di cassa) di risorse in un contesto di mancata distribuzione di dividendi;
• in ogni caso, l’affermazione circa la “necessità di incrementare il monte investimenti” dell’attuale Piano d’ambito va maggiormente puntualizzata e attualizzata, oltre che eventualmente formalizzata a opera degli organi competenti;
• dal lato della possibilità di risparmi gestionali in ragione dell’apporto della capacità tecnica da parte delle aziende leader, a parte il carattere astratto dell’affermazione, va considerato che, come puntualmente dedotto da AB e come esposto in premessa, la società è già un modello di efficiente funzionamento, in linea con i migliori standard del settore e, inoltre, già gode – in quanto in house – delle vantaggiosità (che perderebbe, in caso di scelta del modello della società mista) derivanti dalla partecipazione al Contratto di Rete;
• per converso, dall’esame del complesso degli atti istruttori, a partire dalla deliberazione del CdA dell’UAB del 10.06.2022 e dalle susseguenti deduzioni di AB, emergono motivate ragioni – con riferimento ai descritti obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del S.I.I. della provincia di Brescia, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche – utili, in realtà, a confermare un modello di gestione pubblica, conformemente, tra l’altro, agli assetti gestionali adottati dal complesso degli ambiti ottimali lombardi;


Considerato, altresì, che:
• la delibera n. 35 del 2016 ha disposto, espressamente, l’affidamento del S.I.I. «nell’ATO della provincia alla società Acque Bresciane srl, società a totale capitale pubblico che presenta ogni presupposto soggettivo ed oggettivo per assicurare la piena conformità al modello cosiddetto “in house providing”», fissandone la relativa durata in 30 (anni), fino alla data del 31.12.2045;
• la Convenzione del 14.10.2019 prevede espressamente che il Gestore debba provvedere «all’esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35/2016 del 28 ottobre 2016, con la quale è stato disposto l’affidamento dell’Ambito in conformità alla normativa vigente» (art. 3.1);
• ai fini di cui sopra, AB ha acquisito e rispetta tutti i «requisiti normativi e statutari richiesti per l’affidamento in via diretta del servizio idrico integrato cosiddetto “in house providing”» (art. 3.2);
• l’attuale gestione pubblica, dunque, è pienamente conforme ai requisiti previsti dall’ordinamento europeo e interno per la forma di affidamento in house, e, in costanza dei relativi presupposti, ha la sua scadenza naturale al 31.12.2045;
• le ragioni poste alla base della scelta (operata con la più volte citata deliberazione n. 38 del 2015) in favore della società mista erano propedeutiche al raggiungimento dell’obiettivo indicato dalla Lettera d’Intenti (sottoscritta dagli allora gestori, pubblici e privati, dei servizi idrici e «finalizzata a individuare i termini e i contenuti di una possibile futura aggregazione della titolarità delle gestioni del Servizio Idrico Integrato previa predisposizione di un Piano Industriale congiunto, […]» e, cioè, l’obiettivo «della massima integrazione dei gestori pubblici e privati esistenti»;
• tale obiettivo pare senz’altro conseguito, già nell’attuale assetto gestionale, in relazione alle gestioni pubbliche, mentre pare privo di consistenza giuridica laddove interpretato come risultato del riconoscimento di una sorta di diritto d’insistenza in capo ai gestori privati (ancorché nella forma “attenuata” di riconoscimento di un diritto di partecipazione a una procedura di gara, dal quale far discendere l’obbligatorietà di un modello gestionale);
• le scelte compiute nel 2015 non potevano tenere conto degli assetti normativi maturati, l’anno successivo, per effetto dell’entrata in vigore del TUSP e del Codice Contratti;
• in particolare, se è vero che l’articolo 192, comma 2, del Codice Contratti sembra alterare il consolidato rapporto di equiordinazione tra i diversi modelli gestionali astrattamente percorribili (affidamento a terzi mediante gara, società mista e autoproduzione), consentendo la gestione pubblica nel solo caso della sua convenienza rispetto agli altri due modelli, è altrettanto vero che, in quest’ottica, la sussistenza di una condizione di convenienza della gestione pubblica finisce, allora, con l’imporre la sua scelta;
• tra gli eventi di risoluzione anticipata che consentono, altresì, il recesso agli Istituti Finanziatori di Maggioranza dal Contratto di finanziamento per complessivi 202M/€, vi è anche la perdita dei requisiti per l’in house providing, a seguito, tra gli altri, «di qualsiasi mutamento della compagine societaria» [art. 19.19 e art. 20.1, lett. a), punto iv)];
• tra gli impegni di AB, assunti con l’appena citato Contratto, vi è anche quello di «non modificare il proprio atto costitutivo, statuto, fatta eccezione per gli obblighi di modifica imposti dalla legge di volta in volta applicabile e salve le modifiche che si rendano necessarie in relazione alle Acquisizioni consentite» [art. 18.7, lett. b)];
• l’avvio della procedura di selezione del partner privato, dunque, comporterebbe, nella migliore delle ipotesi, il contestuale avvio di una incerta (nell’esito) fase di rinegoziazione degli importanti finanziamenti appena ottenuti da AB, a fronte di un incerto, presunto maggiore apporto di capitali da parte del partner stesso;
• Ritenuto che, alla luce di quanto premesso e considerato, nonché della disponibilità, formalmente manifestata da AB, di formulare una propria offerta, da sottoporre alle valutazioni prescritte dal comma 2 dell’articolo 192 del Codice Contratti, appare prudente e necessario, prima ancora che opportuno, valutare, nei termini previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente e all’esito di una rigorosa istruttoria, l’effettiva sussistenza delle condizioni per la conferma dell’attuale assetto gestionale, procedendo alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta di AB, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;


delibera
1. nell’ambito di una generale linea di indirizzo volta all’attento scrutinio delle condizioni di mantenimento della forma di gestione pubblica del S.I.I., nei termini precisati in premessa, di disporre, per il tramite dell’Ufficio d’ambito, l’avvio della procedura istruttoria volta all’acquisizione e valutazione dell’offerta di Acque Bresciane s.r.l. per la gestione del S.I.I. o, comunque, di ogni diverso atto o provvedimento utile e necessario allo scopo;
2. in ragione di quanto sopra, verificata la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali, di dare mandato all’Ufficio d’ambito di predisporre tutti gli atti propedeutici (proposta di gestione del servizio e relazione ex art. 34, comma 20, del decreto-legge n. 179/2012) da trasmettere alla Conferenza dei Comuni per il parere vincolante di cui all’art. 48, comma 3, della L.R. n. 26/2003;
3. di individuare auspicabilmente il completamento delle attività di cui sopra entro la fine del mese di gennaio 2023;
4. di dare atto del prolungamento, nelle more di quanto sopra, e anche in deroga ai diversi termini previsti dalle precedenti deliberazioni, della c.d. “prima fase” e, cioè, dell’attuale gestione in house, come disposta con deliberazione n. 35 del 2016;
5. di richiedere all’Ufficio d’Ambito la periodica informativa alla Provincia circa l’avanzamento della disposta attività istruttoria.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2022 21:38:30
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