Brescia - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza, i cui effetti saranno efficaci da domani, giovedì 10 dicembre, nell'attesa dell'ingresso in zona gialla che dovrebbe avvenire nella giornata di domenica.
L'ordinanza oltre a confermare l'obbligo della misurazione della temperatura corporea per l'accesso sui luoghi di lavoro (art. 1), prevede, fra l'altro, una serie di provvedimenti relativi alle 'Misure in ordine alle attività formative per adulti', alle 'Disposizioni per l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi' e alla 'Attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie'.
Ecco nello specifico quanto previsto dalla nuova ordinanza
Art. 2 - Misure in ordine alle attività formative per adulti
1. Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM 3/12/2020, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
2. In tutti i percorsi di ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, possono essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui alle 'Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative' della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 di cui all'allegato 9 del DPCM 3/12/2020, scheda 'FORMAZIONE PROFESSIONALE' nonché di eventuali specifiche indicazioni di settore dove applicabili. Sono altresì consentiti gli esami in presenza qualora debbano essere svolte prove che richiedono l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni, costituendo parte integrante e sostanziale dei percorsi.
3. I tirocini sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
Art. 3 - Disposizioni per l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi
1. Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto senza l'uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sempre all'aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua fra gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento.
2. Gli spostamenti al di fuori del proprio comune per lo svolgimento delle suddette attività, sono consentiti nei casi in cui la sede delle suddette società d'appartenenza sia differente rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione.
Art. 4 - 'Attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie'
1) sono consentite:
• l' attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
• l'attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale, anche fuori dal proprio comune di residenza o di domicilio, da soggetto in possesso del tesserino di abilitazione alla raccolta di tartufi in corso di validità, titolare di P.IVA specifica o in possesso di copia del modello F24 di attestazione del versamento per sostituto di imposta entro 7.000 euro;
2) Con riferimento alle attività di pesca:
• l'attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione;
• lo svolgimento dell'attività di pesca dilettantistico sportiva, compresa la pesca subacquea e con l'uso di natante, è limitata esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
• all'interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n.