TRENTO - La II sezione civile della Corte d’Appello di Trento, con sentenza del 27 gennaio scorso, ha confermato la sentenza di I grado del tribunale di Trento - letta il 1° ottobre 2025 - di condanna di AmAmbiente S.p.A.
al risarcimento dei danni in favore di Soleyma Srl (già Sosi Immobiliare) per la demolizione dei manufatti presenti su un'area dell'Altopiano della Vigolana.
I
giudici - Liliana Guzzo, presidente; Maria Tulumello, consigliere relatore e Renata Fermanelli, consigliere - hanno dato particolare rilievo al testo dell’accordo: la clausola 2 del contratto stabiliva infatti che, alla scadenza, spettava alla sola Soleyma (già Sosi Immobilare) valutare se riprendere possesso dell’area “con tutte le opere eventualmente fatte” oppure chiedere il ripristino a verde, e dunque la scelta riguardava espressamente i manufatti realizzati da AmAmbiente, non ciò che fosse rimasto dopo eventuali demolizioni.
La Corte - nelle motivazioni - evidenzia inoltre che la demolizione è stata eseguita a ridosso della scadenza del rapporto e proprio in funzione della riconsegna, come ammesso dalla stessa conduttrice nella relazione tecnica del 4 novembre 2021, in cui si affermava che l’intervento era necessario per restituire il fondo libero da qualsiasi costruzione; ne deriva la chiara violazione della clausola contrattuale, perché i manufatti sono stati abbattuti nonostante la volontà espressa della proprietà di mantenerli.
La Corte ha inoltre respinto l’idea che la demolizione fosse “imposta” dalle condizioni degli atti amministrativi: le stesse motivazioni tecniche presentate da AmAmbiente a supporto della richiesta di autorizzazione alla demolizione richiamavano, in realtà, una presunta clausola contrattuale sulla restituzione del fondo, e non un obbligo derivante dalle determine. È stato anche escluso che i manufatti fossero privi di valore: si trattava di strutture (tettoia, pavimentazioni, rampe, tubazioni, vasche, edificio in legno ad uso ufficio e bagno) idonee a diversi utilizzi, riutilizzabili anche da un altro soggetto autorizzato e potenzialmente valorizzabili pure nella quantificazione dell’indennità di esproprio per il nuovo centro di raccolta materiali.
La Corte richiama poi orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, che distinguono tra accessione e opere realizzate dal conduttore, ribadendo che, nei rapporti di locazione, valgono le regole specifiche sulle opere aggiunte e gli accordi tra le parti, come quelli contenuti nel contratto in esame. I giudici hanno quindi confermato il risarcimento di 100.000 euro, oltre accessori, a favore di Soleyma Srl, con una modifica solo sul riparto della spesa sulla perizia tecnica tra le parti.
Ultimo aggiornamento:
11/02/2026 10:58:38