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Martedì, 9 luglio 2013
Raccolta funghi, definito il regolamento a Pinzolo e Val Rendena
Pinzolo - Pubblicato il regolamento con le indicazioni della raccolta funghi nella stagione 2013. Le modalità sono invariate rispetto al 2012, fatta eccezione del conto corrente postale per il pagamento della somma da corrispondere per la raccolta funghi che è cambiato.
E' il seguente: n. 1004000285 intestato a COMUNE DI PINZOLO - CONTO ECONOMALE - 38086 PINZOLO TN
Sono previste, come disposto dalla Provincia, esenzioni e permessi speciali per i turisti.
Il costo:
10euro per un periodo di raccolta di giorni 1
20euro per un periodo di raccolta di giorni 3
30euro per un periodo di raccolta di una settimana
40 euro per un periodo di raccolta di due settimane
60 europer un periodo di raccolta di un mese.
IL REGOLAMENTO
Il Regolamento disciplina la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona, nell’ambito territoriale sovracomunale omogeneo di tutti i comuni della Val Rendena e Ragoli seconda parte.
Art. 1
Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di
trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
Art. 2
Periodi, importi ed esenzioni per la raccolta
Nel territorio dei comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone, Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Vigo Rendena, Darè, Villa Rendena, Ragoli II° parte, la raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia in possesso della denuncia dell'attività medesima e previo pagamento della somma fissata, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale, nel modo
seguente:
€ 10,00 per un periodo di raccolta di giorni 1
€ 20,00 per un periodo di raccolta di giorni 3
€ 30,00 per un periodo di raccolta di una settimana
€ 40,00 per un periodo di raccolta di due settimane
€ 60,00 per un periodo di raccolta di un mese
Sono esentati dall'obbligo della presentazione della denuncia di raccolta funghi e dal pagamento della somma di cui sopra:
i residenti o comunque i nati in un comune della provincia di Trento;
i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia;
i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia;
coloro che godono di diritto di uso civico, nell’ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.
Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 105 della legge provinciale n. 11 del 2007, la qualità di soggetto residente o comunque nato in uno dei comuni della provincia è comprovata da un valido documento di identificazione; la qualifica di proprietario o possessore dei boschi, di cittadino iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) di un comune della provincia, oppure di soggetto che gode di diritto di uso civico può essere comprovata anche da un’autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 3
Denuncia di raccolta funghi
La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile. La stessa è presentata dall'interessato ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo indicati nell’art. 2. Nella denuncia, che deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni aderenti al presente regolamento, salvo le limitazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5, sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi.
Art. 4
Parco Naturale Adamello Brenta
All’interno dei confini del parco naturale Adamello Brenta nell’ambito territorialmente competente dei comuni associati di cui all’art. 2, la raccolta dei funghi è consentita ai soli residenti in un comune della provincia di Trento ed esercitata nelle modalità previste dal presente regolamento. Per le persone non residenti in un comune della provincia, è possibile la raccolta di funghi nel territorio del parco naturale Adamello Brenta ricadente nell’ambito dei comuni associati, purché le stesse vi soggiornino a scopo turistico per almeno cinque giorni consecutivi, fermo restando l’obbligo della denuncia e del pagamento.
Art. 5
Valorizzazione sostenibile e tutela dell’ambiente
In base agli impegni assunti dai comuni di Pinzolo, Ragoli e Stenico a seguito dell’Accordo di Programma per la valorizzazione sostenibile e la tutela dell’ambiente in Valagola, Val Brenta e zone Cavradoss – Plaza – Fogaiart, siglato presso la Provincia Autonoma di Trento in data 03.07.2008, la raccolta dei funghi nelle zone di competenza indicate nell’allegata cartografia, è consentita ai soli residenti aventi diritto.
Le medesime zone computate in ettari 301 per la zona pertinente alla proprietà di Pinzolo e ettari 1002 per quella competente al comune di Ragoli, rimangono escluse dalle superfici indicate nella tabella di cui all’art. 8 del presente regolamento ai fini delle ripartizione degli introiti derivati dalla raccolta funghi.
Art. 6
Agevolazioni
Ai soggetti sottoelencati è applicata l’agevolazione del pagamento relativo alla raccolta dei funghi,nella misura del 50 per cento degli importi prestabiliti all’art.
2: a) persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
b) persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore
anagraficamente residente in un comune della provincia;
c) persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso
abitativo ubicati in uno dei comuni del presente ambito territoriale omogeneo. L’agevolazione di cui sopra è riferita per la raccolta di funghi su tutto il territorio sovracomunale, salvo le limitazioni di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 7
Modalità di versamento
La somma da versare per la raccolta dei funghi di cui all'articolo 2 è introitata nel bilancio di ogni singolo comune laddove viene presentata la denuncia per la raccolta.
Il versamento della somma per la raccolta dei funghi è effettuato secondo le seguenti modalità: a) ad uno dei comuni territorialmente competente o a suo delegato, alle organizzazioni turistiche locali (Pro loco, Azienda per il Turismo) nonché ad operatori economici previamente indicati dal comune, contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 3;
b) con apposito bollettino di conto corrente postale intestato al comune di Pinzolo, servizio di Tesoreria, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
c) con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale la dicitura "versamento per
la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
d) mediante l’impiego di sistemi di automazione collocati dai comuni sull’ambito territoriale.
La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui alle lettere b) c) e d) sostituisce la denuncia di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa. La ricevuta deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta da parte del personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.
Art. 8
Introiti e ripartizioni. I Comuni aderenti al presente regolamento introitano le somme riscosse di cui alle lettere a) c) d) del precedente articolo 7, in un apposito capitolo di bilancio; tali importi sommati a quelli riscossi tramite conto corrente postale, saranno ripartiti a fine stagione tra gli Enti stessi, in percentuale agli ettari di superficie forestale produttiva e non produttiva estratti dai relativi Piani di Gestione Forestale tenendo conto dell’esclusione delle zone di cui all’art. 5.
Ai fini delle ripartizioni dei proventi di cui al precedente comma, tenuto conto della limitazione di cui all’art. 4 comma 2 (possibilità di raccolta dei funghi all’interno dell’area parco naturale Adamello Brenta da parte di persone non residenti che soggiornino a scopo turistico per almeno 5 giorni), la superficie del territorio di ogni singolo Comune è comunque conteggiata facendo riferimento a quella definita nel precedente comma. Le spese di gestione sono fissate nella misura del 25% sul totale riscosso da ogni singolo comune. Tali spese non si applicano sui proventi incassati tramite l’apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune di Pinzolo.
Il comune di Pinzolo, previa deduzione delle spese sostenute e debitamente documentate, quali cancelleria e spese del personale impiegato, provvede annualmente alla gestione complessiva delle somme introitate ed elabora uno schema riepilogativo delle ripartizioni ed eventuali quote di rimborso spettanti ai comuni aderenti al presente regolamento. Ai fini delle ripartizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo le superfici in ettari sono fissate nel seguente prospetto: comune Ettari complessivi come definiti al comma 1 del presente articolo
Spiazzo 3252
Pinzolo 3050
Strembo 2763
Giustino 1714
Ragoli II parte 1468
Bocenago 1437
Carisolo 1415
Caderzone 1301
Villa Rendena 1232
Pelugo 896
Massimeno 790
Vigo Rendena 777
Darè 585
Totale ettari 20680
Art. 9
Permessi speciali per la raccolta dei funghi
Fermo restando quanto disposto dall’art. 4 il comune può rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi, limitata al proprio territorio, ai soggetti per i quali la raccolta dei funghi costituisce dimostrata fonte di lavoro e sussistenza. Tali permessi sono gratuiti e hanno validità annuale. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle medesime. Il Comune può rilasciare permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio sovracomunale e per la durata delle manifestazioni medesime. Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell’ambito dell’attività di studio e di ricerca in campo micologico, per la durata della ricerca. Il rilascio dei permessi speciali di cui al comma precedente spetta al comune amministrativo sul cui ambito territoriale si intende effettuare la raccolta. Il permesso speciale deve indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa e il periodo della stessa.
Art. 10
Vigilanza e sanzioni
Per quanto riguarda gli incaricati dell’osservanza del presente Regolamento e per l’applicazione delle sanzioni si fa riferimento a quanto stabilito negli artt. 105 e 109 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.
Art. 11
Entrata in vigore del Regolamento
Ai sensi dell’art. 5 comma 3° del D.P.Reg. 01 febbr aio 2005 n. 3/L Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce integralmente il precedente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 di data29.05.2006.
Ultimo aggiornamento:
09/07/2013 21:26:24