La percentuale di coloro che chiede aiuto a un professionista è aumentata dopo il 2020".
"Con l’intervento legislativo - spiega la consigliera - ci si propone di dare una risposta diffusa, di prossimità e facilmente accessibile a questo disagio crescente e ai problemi psicologici che interessano sempre più persone. La psicologia delle cure primarie rappresenta il primo livello dei servizi per la salute mentale con un ruolo preventivo, di promozione della salute, di intercettazione del disagio, di diagnosi e cura, di invio ai servizi di secondo livello. Un servizio che lavora in rete, cooperando con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i professionisti della salute mentale nel rispondere ai bisogni assistenziali di base di natura psicologica di cittadini e cittadine".
La psicologia delle cure primarie sarà erogata da libero professionisti convenzionati a livello ambulatoriale, nelle Case della comunità e, al bisogno, al domicilio dell’utente fragile, disabile o anziano.
IL DDL
L’articolo 1 istituisce il servizio di psicologia delle cure primarie, definendone le finalità e attribuendo i costi in capo al servizio sanitario provinciale.
L’articolo 2 individua gli ambiti di intervento della psicologia delle cure primarie, dalla prevenzione e promozione della salute mentale, all’individuazione del disagio psicologico, dagli interventi di primo livello di diagnosi e cura, all’invio a servizi di secondo livello.
L’articolo 3 chiarisce l’organizzazione dei servizi di psicologia delle cure primarie all’interno del servizio sanitario setting di cura di prossimità: ambulatoriale, anche integrato con MMG e PLS e nelle Case della comunità, e domiciliare.
L’articolo 4 definisce le competenze, i titoli e requisiti minimi che lo psicologo di cure primarie deve possedere e prevede l'istituzione di un corso specialistico provinciale in psicologia delle cure primarie la cui frequenza costituisce requisito per lo svolgimento della professione di psicologo delle cure primarie.
L’articolo 5 individua la composizione e le funzioni della Cabina di regia delle attività di psicologia delle cure primarie.
L’articolo 6 dà mandato alla Giunta e all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di dare attuazione, attraverso proprie deliberazioni, al servizio di psicologia delle cure primarie. Si prevede, tra le altre cose, la definizione delle prestazioni extra-LEA riguardanti la psicologia di cure primarie e l’individuazione degli ambiti territoriali da coprire in ciascun distretto.
L’articolo 7 inserisce nella legge provinciale sulla tutela della salute gli psicologi delle cure primarie tra i soggetti convenzionati del sistema sanitario provinciale.
L’articolo 8 stanzia le risorse per l’attivazione del servizio di psicologia di cure avvio nel 2024 e 4 milioni a regime dal 2025.