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IMU su impianti di risalita, interrogazione dell'onorevole Caparini. Il MEF chiarisce: "Si pagano le stazioni di valle e di monte"

Ponte di Legno - Querelle IMU sugli impianti di risalita. La vicenda è arrivata in Parlamento con l'interrogazione presentata dagli onorevoli Caparini e Busin, per far luce sulla pronuncia della Corte di Cassazione del marzo scorso che imponeva l'applicazione dell'IMU sugli impianti di risalita. L'onorevole Davide Caparini (Lega Nord) ha interrogato il governo sollecitando opportuni interventi, anche a carattere interpretativo, volti a specificare che i servizi pubblici di trasporto di persone, esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie, rientrino a tutti gli effetti fra i mezzi di trasporto pubblico e siano soggetti alle stesse agevolazioni fiscali.

La questione interessa tutte le località dell'arco alpino e preoccupazioni erano emerse alla società degli impianti di Ponte di Legno, Passo Tonale, Campiglio-Pinzolo, Pejo e Marilleva.

Rispondendo all'onorevole Camuno, il Ministero dell’ Economia e delle Finanze (MEF), ha evidecaparini 1nziato che "per determinare il classamento catastale delle unità immobiliari che ospitano gli impianti di risalita, tenuto conto delle caratteristiche peculiari degli degli stessi (siano essi su fune o su sede fissa), è necessario effettuare una stima puntuale e diretta della loro redditività e un’inventariazione in categorie diverse da quelle a destinazione ordinaria". In particolare il MEF ha chiarito che per la determinazione della rendita catastale vanno prese in considerazione soltanto la stazione di valle e quella di monte, con l'inclusione dei motori che azionano i sistemi di trazione, se posti in sede fissa e con esclusione di tutte le strutture intermedie (piloni, tralicci) e di tutte le componenti mobili (funi, cabine).

Sulla base di tali chiarimenti, il Ministero ritiene che debba escludersi la destinazione catastale di “servizio di trasporto” per quegli impianti di risalita (funivie, seggiovie o mezzi similari) che non sono utilizzabili quali "mezzi di trasporto" a disposizione della collettività – garantendo così la mobilità generale – ma svolgono una esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche.

L’approccio interpretativo sin qui delineato non risulta in contrasto con la definizione che ne offrono alcune leggi regionali, essendo tali normative dettate, all’evidenza, per disciplinare la materia del trasporto a mezzo fune anche in un’ottica di promozione della pratica sportiva e di sicurezza, senza che questo possa avere riflessi automatici sulla nozione catastale di “servizio per il trasporto” e sulle regole che presiedono il classamento.

Infine, per quanto concerne gli elementi che devono essere considerati nella stima diretta degli immobili di specie, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, la Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 dell’allora Agenzia del territorio - peraltro richiamata espressamente dall’articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – chiarisce, tra l’altro, che negli impianti di risalita (siano essi su fune o su sede fissa) sono da includere nella stima i motori che azionano i sistemi di trazione, se posti in sede fissa, mentre vanno esclusi le funi, i carrelli, le sospensioni, le cabine, al pari dei vagoni e delle locomotrici, che fanno specificamente parte della componente mobile del trasporto.
Pertanto, ne consegue che per la determinazione della rendita catastale degli impianti sopra richiamati vengono prese in considerazione soltanto la stazione di valle e quella di monte.

Q.T. in commissione On. Caparini/Busin – classamento degli impianti di risalita

Con il documento in esame, tenuto conto della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 4541 del 5 marzo 2015, l’Onorevole interrogante chiede opportuni interventi, anche a carattere interpretativo, volti a specificare che i servizi pubblici di trasporto di persone, esercitati con linee filoviarie, funicolari e funiviarie, rientrino a tutti gli effetti fra i mezzi di trasporto pubblico e siano soggetti alle stesse agevolazioni fiscali.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Come già sottolineato in sede di risposta ad analogo documento di sindacato ispettivo degli stessi Onorevoli interroganti, l’Agenzia delle entrate ribadisce che con specifico riferimento al classamento catastale delle unità immobiliari che ospitano gli impianti di risalita le caratteristiche peculiari degli stessi rendono necessaria una stima puntuale e diretta della loro redditività e un’inventariazione in categorie diverse da quelle a destinazione ordinaria.

In particolare, gli impianti di risalita sono censiti nella categoria “a destinazione particolare” E/1, relativa a stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei, nel caso in cui, nel loro complesso, siano assimilabili ad una stazione per il servizio pubblico di trasporto collettivo di persone e cose e consentano, analogamente a quanto avviene per un porto marittimo ovvero una stazione ferroviaria, lo spostamento di passeggeri e cose nel contesto di un’attività riconducibile a finalità di servizio pubblico.

Alla citata categoria appartengono ad esempio le funivie utilizzate per raggiungere piccoli centri urbani, ovvero destinate al trasporto, non esclusivamente o prevalentemente, dedicato alle attività turistiche.

Per converso, gli impianti sciistici a vocazione ludico-ricreativa sono censiti nella categoria catastale D/8, che ricomprende “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.

Con riferimento alla destinazione del bene, si evidenzia che le unità immobiliari censibili nelle categorie particolari di cui al gruppo “E”, a differenza di quelle appartenenti alle categorie speciali del gruppo “D”, hanno, come tratto caratteristico, proprio la tendenziale estraneità del bene alla sola logica del commercio o della produzione, in quanto trattasi di immobili funzionali anche ad esigenze di pubblica utilità.

A conferma del peculiare connotato che caratterizza le categorie particolari, giova richiamare l’articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, citato dalla stessa Corte di Cassazione, il quale ha dettato disposizioni in materia di censimento delle unità immobiliari nelle categorie catastali del gruppo “E”.

In particolare, il comma 40 dell’articolo 2 stabilisce che: “Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, con riferimento ad altre tipologie di immobili, la suddetta norma “… stabilisce una sorta di intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la possibile classificazione in categoria "E", fino al punto di prevedere che se un immobile a tale uso destinato sia ricompreso in una più ampia unità immobiliare in detta categoria classificata, l’immobile de quo, che abbia una propria autonomia funzionale e reddituale, debba essere necessariamente classificato in un diverso gruppo” (cfr. le sentenze nn. 4028, 4029 e 4030 del 14 marzo 2012).

Tali caratteristiche “non commerciali” non si riscontrano nel trasporto realizzato per meri fini ludici/sportivi da società che perseguono un profitto di natura imprenditoriale, non qualificabile come esigenza di natura pubblicistica volta al soddisfacimento di un bisogno di interesse generale. Ne è una prova il prezzo per l’utilizzo degli impianti di risalita sportivi, non commisurato al prezzo “politico” di un servizio di trasporto pubblico essenziale, ma a quello di un servizio di impresa.

Sulla base di tali chiarimenti, l’Agenzia ritiene che debba escludersi la destinazione catastale di “servizio di trasporto” per quegli impianti di risalita (funivie, seggiovie o mezzi similari) che non sono utilizzabili quali "mezzi di trasporto" a disposizione della collettività – garantendo così la mobilità generale – ma svolgono una esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche.

L’approccio interpretativo sin qui delineato non risulta in contrasto con la definizione che ne offrono alcune leggi regionali, essendo tali normative dettate, all’evidenza, per disciplinare la materia del trasporto a mezzo fune anche in un’ottica di promozione della pratica sportiva e di sicurezza, senza che questo possa avere riflessi automatici sulla nozione catastale di “servizio per il trasporto” e sulle regole che presiedono il classamento.

Infine, per quanto concerne gli elementi che devono essere considerati nella stima diretta degli immobili di specie, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, la Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 dell’allora Agenzia del territorio - peraltro richiamata espressamente dall’articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – chiarisce, tra l’altro, che negli impianti di risalita (siano essi su fune o su sede fissa) sono da includere nella stima i motori che azionano i sistemi di trazione, se posti in sede fissa, mentre vanno esclusi le funi, i carrelli, le sospensioni, le cabine, al pari dei vagoni e delle locomotrici, che fanno specificamente parte della componente mobile del trasporto.
Pertanto, ne consegue che per la determinazione della rendita catastale degli impianti sopra richiamati vengono prese in considerazione soltanto la stazione di valle e quella di monte, con esclusione di tutte le strutture intermedie (piloni, tralicci, etc.) e di tutte le componenti mobili (funi, cabine, etc.).
Ultimo aggiornamento: 25/09/2015 09:11:49
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