Le nuove ZLS, al pari di quelle già previste per le aree portuali, potranno così beneficiare di importanti misure di semplificazione amministrativa e burocratica nonché di incentivi fiscali, in analogia a quanto previsto a favore delle Zone Economiche Speciali (ZES) previste per le regioni del Mezzogiorno”.
SOTTOSEGRETARIO TURBA: VANTAGGI PER LE IMPRESE – “Grazie a questa proposta di legge che Regione Lombardia presenterà al Governo – afferma il sottosegretario ai rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba – si permetterà alle nostre aziende di beneficiare di agevolazioni fiscali, sgravi burocratici così da essere maggiormente competitive rispetto alla concorrenza.
Inoltre – continua Turba – questa proposta di legge creerà per i territori di confine nuove opportunità, attirando nuovi investimenti per le nostre imprese locali”.
Nuove aree, diverse da quelle portuali:
– nelle aree confinanti con Paesi extra-UE;
– nelle aree interne, con particolare riguardo alle aree montane;
– nelle aree in cui sia presente un’infrastruttura aeroportuale, con le caratteristiche stabilite dalla normativa UE sullo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (nel caso di RL gli aeroporti di Linate, MXP, BG e BS);
– nelle aree destinate alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione (si pensi, per RL, all’area MIND).
In particolare, l’istituzione della ZLS consentirà di applicare in tali zone:
– la riduzione di un terzo dei termini procedimentali (ad esempio in materia di SCIA, di VIA e VAS, di autorizzazione paesaggistica) e la riduzione a metà dei termini previsti per la conferenza dei servizi decisoria;
– la possibilità, per le imprese che effettuano investimenti all’interno della ZLS, di utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro (limite innalzato rispetto al precedente pari a 50 milioni di euro con il D.L. 77/2021);
– la possibilità, valida solo per le ZLS comprendenti un aeroporto, di istituire zone franche doganali intercluse che consentano di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell’IVA;
– la previsione secondo cui gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria, concernenti i progetti delle imprese che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta, vanno realizzati entro 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza, pena l’applicazione della disciplina sul diritto all’indennizzo per mero ritardo, oltre all’eventuale risarcimento per danno ingiusto;
– la facoltà di individuare, con protocolli e convenzioni tra la Regione proponente e le amministrazioni statali e locali interessate, ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.
Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono le stesse già previste per le attuali ZES e ZLS nelle aree portuali. Pertanto:
– le imprese devono mantenere le attività nella ZLS per almeno 7 anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, ed inoltre non devono trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento;
– l’agevolazione concernente il credito d’imposta è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa UE sugli aiuti a finalità regionale compatibili con il mercato interno (Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014).
Sotto l’aspetto procedurale, infine, anche le nuove ZLS dovranno essere istituite con DPCM, sulla base di una proposta presentata dalla Regione corredata da uno specifico piano di sviluppo strategico.