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Valle Camonica, via libera dalla Regione al Piano di Indirizzo Forestale

Breno - E' stato approvato dalla Giunta regionale il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) dalla Comunità Montana Valle Camonica, con alcune integrazioni e derghe rispetto al precedente piano. Inoltre il PIF è comprensivo di piano VASP ed è stato il primo ad essere approvato in base al nuovo "Regolamento tipo". Il PIF della Comunità Valle Camonica, approvato dalla Giunta regionale il 18 dicembre, sarà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia).valle-camonica


Il nuovo Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valle Camonica, come già evidenziato dal direttore Servizio Forestale, Gian Battista Sangalli, è articolato ed ha come obiettivo la valorizzare del territorio. E' tra l'altro il primo ad assere approvato con le nuove disposizioni regionali.


Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni - si legge all'articolo 20 del PIF - devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.


Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie: interventi di gestione forestale per tutti i boschi; interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale; interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).


Inoltre gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall’ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.


I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da: imprese agricole iscritte all’albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57); imprese boschive di cui all’articolo 57 della l.r.

31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea; consorzi forestali di cui all’articolo 56 della l.r. 31/2008.


I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto: in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b); in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall’ERSAF.


4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni.


La richiesta di deroga consiste nell’aggiunta di un nuovo comma (4 quater) al termine dell’articolato, espressamente previsto fra i casi concedibili dalla d.g.r. n° X/6089 del 29 dicembre 2016. Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all’applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale: interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 7, ove tecnicamente possibile; interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell’art. 14; utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l’esecutore sia un’impresa boschiva, di cui all’art. 14, comma 2; interventi di cui all’art. 20, comma 4 bis; utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell’art. 75, comma 2 ter; interventi che beneficiano di contributi pubblici; interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco e autorizzazioni rilasciate dall’ente forestale.


Tre le deroghe proposte e approvate dalla Giunta Regionale spicca quella di "consentire il mantenimento e lo sviluppo di attività silvicole tradizionali correlate ai prodotti non legnosi, l’Ente forestale può autorizzare, con le procedure di cui all’art. 7, le seguenti attività: resinazione di conifere e raccolta di gemme di pino mugo. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere supportata da relazione che illustri la superficie interessata dalla raccolta, la motivazione della proposta, l’epoca e la durata di raccolta e gli eventuali interventi di ripristino.


Nel territorio della Valle Camonica, sussistono ancora attività tradizionali quali la resinazione delle conifere, per la produzione di Trementina, e la raccolta di gemme di pino mugo, molto utilizzate in fitoterapia e cosmesi naturale. Si tratta di pratiche ora non ammesse dal Regolamento regionale n. 5/2007, configurandosi come danneggiamento al soprassuolo arboreo (art. 32 e 33), ma che si vorrebbe permettere in deroga in aree limitate per attività.

Ultimo aggiornamento: 20/12/2017 11:51:52
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