TRENTO - Mozione in Consigllio provinciale a Trento di Claudio Cia su "Ambiti territoriali di garanzia e prossimità nell’accesso alle prestazioni sanitarie" Il tema delle liste d’attesa viene normalmente affrontato considerando il numero di giorni che separa la richiesta di una prestazione sanitaria dalla sua effettiva erogazione.

Ecco il testo della mozione di Claudio Cia:
"Per un territorio come il Trentino, caratterizzato da una particolare conformazione geografica, da vallate e territori montani e da distanze anche rilevanti tra i diversi centri, esiste tuttavia un secondo elemento che incide concretamente sull’accessibilità delle cure: la distanza che il cittadino deve percorrere per ottenere la prestazione. Una visita o un esame possono infatti essere formalmente disponibili entro il tempo previsto dalla relativa classe di priorità, ma essere proposti in una struttura molto distante dal luogo di residenza. Per una persona anziana o fragile, per chi non dispone di un mezzo proprio, per chi necessita di essere accompagnato oppure deve sottoporsi a prestazioni ripetute, tale distanza può rappresentare un ostacolo concreto e comportare costi economici e organizzativi non trascurabili. La disciplina delle liste d’attesa prevede, per le prestazioni di primo accesso, il concetto di “ambito territoriale di garanzia”, vale a dire il bacino territoriale entro il quale il servizio sanitario deve essere in grado di garantire la prestazione nei tempi massimi previsti.
In Trentino con la deliberazione della Giunta provinciale 1783 dell’8 novembre 2024 sono state adottate nuove linee di indirizzo per il governo dei tempi d’attesa. In tale disciplina l’ambito territoriale di garanzia è stato fatto coincidere con l’intero territorio provinciale, in considerazione dell’esistenza di un’unica Azienda sanitaria.
Ciò significa, in termini concreti, che ai fini del rispetto dei tempi d’attesa una prestazione può essere considerata garantita anche quando il primo posto disponibile venga individuato in una struttura collocata in un’area della provincia significativamente distante dalla residenza dell’assistito. La stessa disciplina provinciale prevede specifici percorsi di tutela qualora una prestazione di primo accesso non possa essere assicurata entro i tempi massimi corrispondenti alla classe di priorità. In tali circostanze il sistema deve ricercare ulteriori disponibilità e, qualora non riesca comunque a soddisfare la richiesta in regime istituzionale, per determinate prestazioni può ricorrere anche all’offerta in libera professione intramuraria, lasciando a carico del cittadino esclusivamente l’eventuale compartecipazione prevista per la prestazione istituzionale. Esiste pertanto già un meccanismo volto a tutelare il cittadino rispetto al tempo necessario per accedere alla prestazione. Rimane invece da approfondire in quale misura il sistema tenga adeguatamente conto anche della distanza necessaria per raggiungerla. Su questo aspetto assume particolare rilievo il nuovo Piano nazionale di governo delle liste d’attesa 2026-2028 (PNGLA). Nella seduta dell’11 giugno 2026 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’intesa, con l’assenso anche della Provincia autonoma di Trento, sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l’adozione del PNGLA 2026-2028 e sui relativi allegati. Alla data attuale, sulla base delle fonti ufficiali consultate, non risulta ancora perfezionata mediante pubblicazione l’adozione definitiva del Piano con il relativo decreto ministeriale. È pertanto opportuno distinguere l’intesa già raggiunta sui suoi contenuti dall’entrata in vigore del provvedimento definitivo.
La stessa intesa stabilisce infatti che Regioni e Province autonome si impegnano ad adottare i rispettivi Piani di governo delle liste d’attesa entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di adozione del PNGLA 2026-2028, prevedendone successivamente l’aggiornamento annuale. Proprio per questo la fase attuale rappresenta un momento particolarmente utile per individuare anticipatamente gli indirizzi che potranno essere recepiti nella futura programmazione provinciale.
Tra gli elementi maggiormente innovativi del nuovo PNGLA vi è infatti una più chiara valorizzazione degli ambiti territoriali di garanzia. Il Piano prevede che essi siano individuati per le prestazioni di primo accesso secondo i principi di prossimità e raggiungibilità, tenendo conto, per tipologia di prestazione, anche delle caratteristiche orogeografiche del territorio. Viene inoltre affermato un principio particolarmente significativo per una realtà montana come quella trentina: l’estensione dell’ambito territoriale può essere differenziata in relazione alla complessità della prestazione.
Lo stesso Piano indica, a titolo esemplificativo, la possibilità di garantire le visite a livello distrettuale e la diagnostica più complessa a livello aziendale, precisando che per le prestazioni di bassa 3 complessità deve essere assicurata una facile accessibilità ed evitato il ricorso a spostamenti onerosi per il cittadino. Si tratta di un’impostazione che appare particolarmente coerente con l’attuale organizzazione sanitaria del Trentino. ASUIT è infatti già articolata nei Distretti sanitari Nord, Sud ed Est, ai quali sono attribuite funzioni territoriali e di garanzia delle cure di prossimità. La stessa Azienda, nel descriverne le competenze, richiama espressamente la necessità di tenere conto della situazione orografica dei territori e della mobilità della popolazione.
All’interno dei Distretti sono inoltre già presenti articolazioni e bacini territoriali più circoscritti utilizzati nell’organizzazione di diversi servizi sanitari. Non sarebbe quindi necessario creare nuovi livelli amministrativi o ulteriori strutture organizzative. Si potrebbe invece utilizzare la geografia sanitaria già esistente per individuare ambiti territoriali di garanzia differenziati in funzione della tipologia e della complessità delle prestazioni. Per le visite e gli esami maggiormente diffusi e di minore complessità potrebbe essere privilegiato un ambito di prossimità più vicino alla residenza dell’assistito; per prestazioni che richiedono una maggiore concentrazione di professionalità o tecnologie l’ambito potrebbe coincidere con il Distretto sanitario; per quelle di maggiore complessità o necessariamente concentrate in pochi centri potrebbe invece continuare a trovare applicazione un ambito provinciale. Un simile modello non limiterebbe in alcun modo la libertà del cittadino di scegliere volontariamente una struttura diversa o più lontana. Definirebbe invece il territorio entro il quale il servizio sanitario dovrebbe essere in grado, in prima battuta, di garantire la prestazione nei tempi previsti. Solo qualora ciò non fosse possibile, la ricerca potrebbe progressivamente estendersi a un ambito più ampio attraverso gli strumenti e i percorsi di tutela già previsti. Resta infine la situazione in cui sia lo stesso servizio sanitario, non riuscendo a garantire la prestazione nei tempi previsti nell’ambito territoriale di prossimità, a proporre necessariamente al cittadino una sede significativamente più distante. In tali casi appare opportuno valutare se possano essere introdotte forme di tutela anche rispetto ai costi sostenuti per il trasferimento, secondo criteri oggettivi e sostenibili e con particolare attenzione alle persone fragili, a chi necessita di accompagnamento e a coloro che devono effettuare prestazioni ripetute. La questione, pertanto, non è quella di pretendere che ogni prestazione sanitaria sia disponibile in ogni territorio della provincia, obiettivo evidentemente incompatibile con la necessaria concentrazione di alcune professionalità e tecnologie. Si tratta piuttosto di proporzionare la distanza richiesta al cittadino alla complessità della prestazione, valorizzando la rete territoriale già esistente e applicando concretamente i principi di 4 prossimità e raggiungibilità. In un territorio montano come il Trentino, infatti, il diritto ad accedere ad una prestazione sanitaria non può essere valutato soltanto in termini di giorni di attesa: anche la concreta possibilità di raggiungere quella prestazione costituisce parte dell’effettiva accessibilità della cura.
Tutto ciò premesso il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale
1. a prevedere, in vista dell’adozione del Piano provinciale di governo delle liste d’attesa conseguente all’entrata in vigore del PNGLA 2026-2028, ambiti territoriali di garanzia differenziati in relazione alla tipologia e alla complessità delle prestazioni, secondo i principi di prossimità e raggiungibilità, valorizzando prioritariamente i Distretti sanitari e le articolazioni territoriali già esistenti in ASUIT, con particolare attenzione alla facile accessibilità delle prestazioni diffuse e di minore complessità;
2. a prevedere, nell’ambito del sistema di monitoraggio delle liste d’attesa, anche indicatori idonei a valutare l’effettiva accessibilità territoriale delle prestazioni, rilevando in forma aggregata le distanze o i tempi di percorrenza tra il territorio di residenza degli assistiti e le sedi proposte per l’erogazione, così da verificare gli effetti concreti dell’organizzazione dell’offerta nei diversi territori della provincia;
3. a valutare l’introduzione di forme di sostegno alle spese di trasferimento nei casi in cui, non essendo possibile garantire la prestazione nei tempi previsti nell’ambito territoriale di prossimità individuato, sia il servizio sanitario a proporre necessariamente una sede significativamente più distante, sulla base di criteri oggettivi e sostenibili che tengano conto in particolare della distanza, delle condizioni di fragilità dell’assistito, dell’eventuale necessità di accompagnamento e del carattere ripetuto delle prestazioni".