A seguito di ulteriori solleciti per una revisione del punteggio finale, in data 9 ottobre 2020 il Dirigente scolastico ha trasmesso al difensore del ricorrente il verbale di pari data con il quale la commissione della classe 5AS del Liceo “A. Rosmini”, appositamente riunitasi, confermava “all’unanimità” il voto di 96/100, mantenendo pertanto invariata l’assegnazione di un solo punto di bonus.
Lo studente, ritenendo l’operato dell’Amministrazione scolastica, in particolare con riferimento al computo del punteggio integrativo, illegittimo e a lui pregiudizievole, con ricorso straordinario al Capo dello Stato ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti della commissione, sostenendo la violazione dei criteri per l’attribuzione dell’eventuale punteggio integrativo predeterminati dalla commissione che, se correttamente applicati, avrebbero comportato il raggiungimento di un punteggio di 100/100 o quantomeno - previa motivazione - di 99/100 anziché di 96/100, come invece avvenuto.
LA VALUTAZIONE - Il 15 marzo 2021 il Tribunale Amministrativo di Trento ha ordinato all’Amministrazione scolastica di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce della considerazione che, nell’ipotesi di punteggio complessivo pari a 95 punti, i criteri predeterminati dagli stessi docenti prevedono un punteggio integrativo pari a 5 punti eventualmente riducibile di un solo punto “nel caso in cui lo studente non evidenzi un’apprezzabile autonomia nella gestione del colloquio o una non sempre adeguata proprietà espositiva” e il 13 aprile 2021 la commissione d’esame, riunitasi in seduta straordinaria a seguito di apposito decreto del Dirigente provinciale del servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola, dopo ampia ed articolata discussione, ha infine attribuito il punteggio integrativo di 5 punti e, quindi, il voto finale di 100 punti al ricorrente. "I docenti nella circostanza - si legge nella sentenza 78 del 2021 del Tar di Trento - dopo aver premesso che i criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo risentono di una imprecisa formulazione poiché la commissione intendeva prevedere, per ogni punteggio di base conseguito, un punteggio integrativo non “pari a” un determinato punto ma “fino a” un determinato punto, hanno peraltro ritenuto di evidenziare che il percorso di studi dello studente è stato buono ma non eccellente, esprimendo “disagio nel momento in cui il voto di una Commissione d’esame non è ritenuto insindacabile” e rappresentando “di subire come atto di violenza l’imposizione di una qualsiasi aggiunta di punteggio”".
"La Provincia autonoma di Trento - Liceo Antonio Rosmini con memoria del 14 aprile 2021, nel rappresentare che la commissione ha rivisto il giudizio finale - si legge nella sentenza - ha insistito per il rigetto del ricorso. Con memoria del 29 aprile 2021 il ricorrente, dopo aver rilevato il ritardo con il quale la commissione d’esame ha dato esecuzione all’ordinanza di questo Tribunale - ritardo che ha determinato la necessità di ulteriore attività difensiva – e aver riconosciuto il sopravvenuto conseguimento del bene della vita da lui ambito, ha invocato la rifusione delle spese di giudizio". Infine il Tar ha condannato la Provincia di Trento al pagamento di 1200 euro oltre alle spese legali.