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Trento, bocciato l’emendamento sull’Imis. Ugo Rossi (Patt): “Persa occasione di sostenere commercio e ristorazione”

martedì, 6 ottobre 2020

Trento – Il capogruppo del PATT in Provincia di Trento, Ugo Rossi, presenta un emendamento all’articolo 1 del disegno legge di esenzione Imis per il settore turistico.

Consiglio PATT RossiIl governo del “cambiamento” annuncia sui Social un grande provvedimento dal titolo “In Trentino via l’Imis per le strutture turistiche” – sottolinea Ugo Rossi (nella foto) -. Peccato che le risorse e le regole sono tutte statali e che nulla si è voluto invece aggiungere a quanto previsto dallo Stato. Così restano esclusi quindi i settori della ristorazione e del commercio, entrambi nel nostro territorio legati al “turismo” e quindi anch’essi molto colpiti dalla crisi Covid-19“.

A questo proposito – aggiunge il capogruppo PATT – ho depositato apposito emendamento che prevedeva l’esenzione anche per gli immobili della ristorazione e del commercio. L’emendamento ha avuto ovviamente parere negativo della Giunta ed è stato respinto con i voti della maggioranza del governo del “cambiamento”. Ancora una volta l’autonomia è ridotta a pura propaganda”.

– DISEGNO DI LEGGE N. 66 /XVI

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all’imposta immobiliare semplice, e altre riguardanti gli enti locali
PROPOSTA EMENDAMENTO con primo firmatario Ugo Rossi (PATT) 

L’articolo 14 bis, introdotto dal comma 1 dell’articolo 1 della novella, è sostituito dal seguente:
“Art. 14 bis
“Disposizioni straordinarie relative all’imposta immobiliare semplice per il periodo d’imposta 2020 connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo periodo d’imposta 2020, e in corrispondenza con le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia), sono esenti dall’IMIS:
a) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze;
b) i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale;
c) agriturismi, strutture ricettive all’aperto, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, case e
appartamenti per vacanze, bed and breakfast;
d) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
e) i fabbricati rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
f) i fabbricati rientranti in qualsiasi categoria catastale destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.
g) i fabbricati rientranti nelle categorie catastali C/1 e C/2, destinati a negozi, botteghe, magazzini e locali di deposito.
2. A eccezione delle fattispecie indicate nel comma 1, lettere b) e d), l’esenzione prevista dal comma 1 compete esclusivamente in caso di coincidenza tra proprietario e gestore dell’attività in essi esercitata; a tal fine il proprietario presenta entro il termine di prescrizione del 31 ottobre 2020 una comunicazione ai sensi dell’articolo 11, comma 4, con l’indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell’articolo 2, comma 4, e l’attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questo comma e dal comma 1.
3. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d’imposta 2020, ai sensi dell’articolo 80 dello Statuto speciale, sono esenti dall’IMIS i fabbricati indicati nel comma 1, lettere a), c), e), f) e g), in caso di coincidenza tra soggetto passivo di cui all’articolo 4, se diverso dal proprietario, e gestore dell’attività in essi esercitata, nonché i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a esercizio rurale, casa per ferie o albergo diffuso, in caso di coincidenza tra soggetto passivo IMIS previsto dall’articolo 4 e gestore dell’attività in essi esercitata. Ai fini dell’esenzione stabilita da questo comma, entro il termine di prescrizione del 31 ottobre 2020 il soggetto passivo presenta una comunicazione ai sensi dell’articolo 11, comma 4, con l’indicazione degli immobili e dei mesi di possesso ai sensi dell’articolo 2, comma 4, e l’attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questo comma.
4. I commi 1 e 3 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione 2020/C 91 I/01  della  Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19). 5. Le comunicazioni già presentate dai contribuenti entro la data di entrata in vigore di quest’articolo in applicazione dell’articolo 7, comma 3, lettera b bis), sono ritenute valide, per quanto compatibili, per le finalità dei commi 1 e 3“.



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