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Consiglio Provinciale, nuovo disegno di legge sui contributi alle famiglie

Proposto dal consigliere provinciale Claudio Cia: interventi agevolativi

TRENTO - Il consigliere Claudio Cia (Misto-FI) ha depositato un disegno di legge che propone di computare il concepito tra i componenti del nucleo familiare per l'accesso agli interventi agevolativi provinciali.

Il 91mo disegno di legge di questa legislatura propone di computare il concepito nel nucleo familiare, rendendo, secondo il proponente, più aderente alla realtà la valutazione economica per l’accesso alle agevolazioni provinciali.

TITOLO: “Integrazioni dell’articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3: computo del concepito nel nucleo familiare per gli interventi di competenza provinciale”.

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COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE: quarta

OBIETTIVI: tenere conto del concepito quale componente del nucleo familiare quando la Provincia valuta la condizione economica per l’accesso agli interventi agevolativi. La proposta parte dalla considerazione che responsabilità, cambiamenti organizzativi e nuove spese iniziano già durante la gravidanza, dal giorno successivo al completamento della quattordicesima settimana di gestazione. Non si introduce quindi un nuovo bonus, ma si interviene “a monte”, sul criterio con cui viene individuato il nucleo familiare, per rendere la valutazione amministrativa più aderente alla realtà vissuta dalle famiglie.
La misura assume anche un significato nell’ambito delle politiche per la natalità, eliminando una rigidità e riconoscendo il percorso verso la nascita come una fase della vita familiare meritevole di attenzione da parte delle istituzioni.

NORME: a) il concepito viene computato quale componente del nucleo familiare ai fini della valutazione della condizione economica; b) le modalità di certificazione e valutazione sono stabilite dalla Giunta provinciale, attraverso gli strumenti già utilizzati nel sistema provinciale; c) le discipline dei singoli interventi possono prevedere l’erogazione di contributi o benefici già durante la gravidanza, a partire dal giorno successivo al completamento della quattordicesima settimana di gestazione; d) se la gravidanza non si conclude con la nascita, non è richiesta la restituzione dei benefici legittimamente percepiti nel periodo in cui sussistevano i requisiti; e) entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve adeguare al nuovo criterio la disciplina degli interventi interessati; f) entro due anni la Giunta riferisce alla commissione consiliare competente sul numero dei nuclei coinvolti, sui procedimenti nei quali il criterio è stato applicato, sugli effetti economici e amministrativi e sulle eventuali criticità, formulando anche possibili proposte di estensione ad altri interventi.

STANZIAMENTI: nessuno. Il disegno di legge ha natura ordinamentale, non istituisce direttamente nuove prestazioni e non prevede una specifica disposizione finanziaria. Saranno le discipline dei singoli interventi a recepire il nuovo criterio e a determinarne gli eventuali effetti economici.
Ultimo aggiornamento: 26/08/2026 00:39

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