TRENTO - Un lavoratore disabile non può essere licenziato per aver superato il periodo di comporto, cioè assenze per malattia, anche se questo è particolarmente generoso, ossia 578 giorno come previsto dal CCNL metalmeccanico industria. L’azienda ha l’obbligo di mettere in atto tutto il possibile per mantenere il posto di lavoro, proprio per la situazione di fragilità del proprio dipendente.

In caso contrario è discriminazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n 21716 del 25 giugno 2026, confermando la Sentenza della Corte di Appello di Trento del marzo 2023 relatore Consigliere Cingano, che per la prima volta in Trentino aveva accolto un ricorso di questo tipo, proposto da un dipendente della Ninz di Ala sostenuto dalla Cgil e difeso dall’avvocato Giovanni Guarini con il supporto dell’Ufficio Vertenze di Via Muredei. I Giudici hanno definito il licenziamento discriminatorio e dunque illegittimo.
La sentenza chiarisce che il datore di lavoro, nei fatti, deve mettere in atto ogni accorgimento possibile di fronte ad un proprio dipendente affetto da grave patologia, perché questo non venga licenziato.
Perché il dipendente gravemente malato o disabile non può essere trattato, proprio per la sua situazione di vulnerabilità, come un qualsiasi altro dipendente. Ciò equivale a discriminarlo.
Nel caso specifico il metalmeccanico, dipendente esemplare dell’azienda da diciassette anni, era affetto da una grave forma di diabete mellito che ha comportato anche l’amputazione del piede. In questa situazione il lavoratore è stato a casa per malattia molto tempo. L’azienda, pur conoscendo le condizioni di salute del proprio dipendente, non lo ha informato del fatto che poteva usufruire di 24 mesi di congedo non retribuiti. Questo gli avrebbe permesso di non superare il periodo di comporto e dunque di non essere licenziato. Il datore di lavoro, invece, ha atteso che i termini del comporto scadessero e, tacendo quanto previsto dal contratto nazionale dei metalmeccanici, lo ha messo alla porta.
L’azienda, inoltre, dice la Cassazione aveva l’onere di dimostrare di aver provato ad interloquire con il dipendente al fine di “verificare la connessione delle assenze con la condizione di disabilità e a valutare misure ragionevoli e non sproporzionate per evitare il recesso”.
La sentenza mette un punto fermo a cui possono fare riferimento tutte le altre lavoratrici e lavoratori. A prescindere dal loro contratto se sono affetti da gravi patologie non possono essere licenziati a cuor leggero.