L'Agenda delle Valli

Trento, confronto al Consiglio delle autonomie locali

Inizio: 25/09/2024 dalle ore 17:30 - Fine: 25/09/2024 alle ore 19:30 IT

Trento - Il Consiglio delle autonomie locali ha preso in esame, e votato favorevolmente, la proposta di delibera sulla 'Modifica e integrazione dei criteri per la determinazione dei compensi, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, spettanti ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale nelle società controllate, direttamente e indirettamente dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia.
Il punto all’ordine del giorno, che riguarda sia le Società controllate dalla Provincia che dai Comuni, è stato introdotto dal Presidente del Cal, Paride Gianmoena. Presente anche l’Assessore provinciale allo Sviluppo economico, Achille Spinelli. 
Il provvedimento all’esame del Cal, ha specificato l’Assessore Spinelli, parte dal presupposto che i limiti ai compensi per le figure dei dirigenti apicali nelle società pubbliche non consentono più di rendere attrattivo il sistema trentino per figure caratterizzate da profili di elevata e riconosciuta professionalità. A tale proposito ha citato alcuni casi specifici, dove è emersa l’impossibilità del settore pubblico di attirare e trattenere alti profili, sollecitati da proposte economiche più favorevoli da parte privata o, anche, da soggetti pubblici extra provinciali, che possono fare riferimento a vincoli più ampi. Di conseguenza il provvedimento adegua il limite delle retribuzioni per i direttori generali a Euro 190.000,00 annui. Mantiene, invece il limite a 155.000,00 euro per gli altri dirigenti delle società controllate, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. In casi particolari, da definire, anche per i dirigenti la Giunta provinciale potrà, tuttavia, derogare fino a 190.000,00 euro. Deroga che non si applica ai dirigenti che operano nelle società pur essendo inquadrati nei ruoli dell’ente pubblico. 
I limiti fissati con questo provvedimento risultano comunque inferiori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale, che prevedono un tetto di 240.000 Euro. Il precedente limite era stato peraltro fissato nel 2010, e l’incremento oggi proposto è comunque inferiore rispetto alla crescita dell’inflazione. 
Rispetto ai compensi spettanti agli amministratori delle società pubbliche, viene invece confermato il regime vigente, fatta salva l’introduzione della possibilità di incrementare fino al 75% il valore massimo delle indennità riconoscibili alla figura dell’amministratore unico. 
Il quadro normativo nel suo complesso fa riferimento alla “Riforma Madia” che, a livello nazionale, rispondeva all’esigenza di maggiore di controllo della spesa pubblica. Di conseguenza l’attività di regolazione sulle società pubbliche aveva coinvolto anche il legislatore provinciale, che, con l’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, era intervenuto a recepire tale disciplina nell’ordinamento locale. 

Limite ai mandati dei Sindaci: no al DDL della Giunta regionale. Il Cal fa una sua proposta. 

Con due votazioni distinte, il Cal è intervenuto oggi sul tema dei mandati dei Sindaci. La prima votazione ha bocciato Il Disegno di legge regionale concernente 'Modifiche urgenti alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante 'Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige'. La seconda votazione ha visto l’aula esprimere parere favorevole alla proposta alternativa definita dal Cal. È stato il Presidente, Paride Gianmoena, a introdurre l’argomento, ribadendo, in un quadro seppur complicato, la contrarietà del Cal al Ddl. “La questione del terzo mandato per i Sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti per noi è dirimente. Apprezziamo il lavoro che sta facendo la Commissione dei 12 per ribadire la competenza della Regione a stabilire una disciplina autonoma, ma non possiamo condividere la scelta di adeguarci subito alla norma nazionale”.
L’Assessore regionale Franz Thomas Locher, presente in aula, ha sottolineato come, secondo la visione della Giunta regionale, l’intervento sia necessario per arrivare con regole chiare all’appuntamento elettorale del 4 maggio 2025.
Il Cal ha, dunque, espresso parere negativo rispetto al disegno di legge proposto dalla Giunta regionale, e ha contestualmente avanzato una propria proposta di intervento: mantenimento del terzo mandato per tutti i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, superamento di ogni limitazione per i mandati esperibili nella carica di assessore, e allentamento dei vincoli esistenti per l’eleggibilità dei sindaci nei comuni fino a 5.000 abitanti.

Il Ddl regionale 
La proposta della Giunta regionale va a modificare la disciplina regionale in materia di limiti dei mandati per ricoprire la carica di Sindaco (prevista dall’articolo 75, comma 2, del CEL), recependo la previsione introdotta a livello nazionale. La questione nasce dopo che il decreto-legge n. 7 del 2024 è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 2024, n. 38. La norma statale ha modificato l’ordinamento degli Enti locali, sopprimendo il limite del terzo mandato per i Sindaci di tutti Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e prevedendo la possibilità di un terzo mandato (prima il limite era di due mandati) per i Sindaci dei comuni da 5.001 a 15.000 abitanti. Resta confermato, invece, il limite dei due mandati stabilito dalla disciplina nazionale per i Sindaci dei Comuni con più di 15mila abitanti. Sulla questione è intervenuta anche la Corte costituzionale che, con una recente sentenza, ha stabilito come la limitazione del numero di mandati consecutivi rifletta una scelta normativa idonea a garantire fondamentali diritti e principi costituzionali in armonia con il principio sancito dall’articolo 51 della Costituzione. La Corte afferma, inoltre, che è il legislatore statale a dover individuare il punto di equilibrio riducendo, di conseguenza, significativamente gli spazi di autonomia. La Corte disconosce, in particolare, la possibilità per le Regioni, anche a statuto speciale, di tener conto delle peculiarità regionali nel disciplinare con legge regionale il limite dei mandati dei Sindaci. La Giunta regionale si è pertanto attivata, predisponendo una proposta di norma di attuazione statutaria, che è stata esaminata è fatta propria dalla competente Commissione dei Dodici. La norma di attuazione adesso passa al vaglio del Governo e riafferma la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli Enti locali e la possibilità di disciplinare autonomamente la materia del limite dei mandati degli amministratori locali, tenuto conto delle peculiarità dei sistemi elettorali per il rinnovo degli organi comunali della Regione e della necessità di garantire la piena rappresentanza delle minoranze linguistiche. Il Disegno di legge si conforma alla disciplina statale, fermo restando che le scelte nel merito, circa il limite dei mandati nei Comuni appartenenti alle diverse fasce demografiche, potranno essere determinate dal Consiglio regionale se, nel frattempo, la norma di attuazione statutaria sarà approvata. In attesa degli sviluppi la norma la nuova disciplina regola diversamente la materia del limite dei mandati, prevedendo che il superamento dei limiti determina una causa di incandidabilità e non di ineleggibilità alla carica di Sindaco. Un chiarimento normativo che evita un eventuale annullamento delle elezioni.
 


 

Ultimo aggiornamento: 25/09/2024 18:04:44