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Venerdì, 22 febbraio 2019

Trento, il PATT deposita primo disegno di legge regionale sui segretari comunali

Trento - Il PATT ha depositato il suo primo disegno di legge regionale. La proposta di legge è volta a modificare il Capo III (Segretari comunali) della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) nelle parti relative alle modalità di assunzione dei segretari comunali (nella foto da sinistra Ossanna, Demagri, Rossi e Dallapiccola).


Ossana - Demagri - Rossi - DallapiccolaLa proposta prevede: possibilità di nomina del segretario da parte del sindaco; istituzione degli albi provinciali (a Trento e Bolzano) dei segretari comunali, dai quali attingere per la nomina. Ad essi, si possono iscrivere tutti coloro che hanno ottenuto il certificato di abilitazione alla professione di segretario comunale; modificazione delle norme in tema di collocamento in disponibilità per incompatibilità ambientale, unione e fusione di comuni ecc. (sempre in relazione al ruolo del segretario).


Disegno di legge


Modifiche della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige”
La presente proposta di legge è volta a modificare il Capo III (Segretari comunali) della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) nelle parti relative alle modalità di assunzione dei segretari comunali.
In particolare, la proposta prevede che il sindaco possa nominare direttamente il segretario comunale, scegliendolo tra i cittadini italiani in possesso di certificato di abilitazione all’esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e Bolzano che siano iscritti ad apposito albo provinciale, istituito presso le Province di Trento e Bolzano (art. 3).
Grazie a queste modifiche, non si accederà più al ruolo di segretario comunale tramite concorso pubblico, ma – ottenuta l’abilitazione e l’iscrizione all’albo provinciale – i segretari comunali dovranno essere nominati dal sindaco (non prima di trenta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco stesso) per la durata del suo mandato.
Per quanto riguarda la nomina nei comuni di terza e quarta classe, oltre ai suddetti requisiti, non ne sono previsti di aggiuntivi (art. 4).
Sono invece previsti ulteriori requisiti per la nomina nei comuni di prima e seconda classe, secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 della presente proposta di legge.
È inoltre disposta l’introduzione di un articolo (art. 8) volto a disciplinare il potere di revoca da parte del sindaco, tramite provvedimento motivato previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio del segretario comunale.
È confermata l’estensione del diritto di nomina a segretario comunale nei comuni di seconda, terza e quarta classe per i cittadini italiani che abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretari di consorzi fra comuni per la gestione di funzioni o servizi di loro competenza o dall’ente di cui all’art. 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279, sempreché l’ingresso in carriera per il posto occupato dai segretari medesimi sia per legge subordinato al possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (per la nomina nei comuni di seconda classe, il servizio effettivo deve avere avuto durata di almeno due anni).
La proposta introduce novità anche in tema di modifiche delle sedi segretariali nel caso di fusioni di più comuni e di gestione associata della segreteria comunale (art. 15).
Tali novità riguardano le modalità di nomina del segretario comunale nel nuovo comune nato da fusione e nel caso di gestione associata della segreteria comunale e il conseguente inquadramento dei segretari non nominati, il loro trattamento economico e le loro facoltà.
Infine, la proposta introduce novità in tema di collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale (art. 16) e in materia di supplenza e reggenza delle sedi segretariali (artt. 16, 17, 18).
Per quanto riguarda il primo aspetto, è previsto che sia il sindaco (non più il consiglio comunale) a decidere il collocamento in disponibilità del segretario, previa comprovazione della sussistenza di ripetute disfunzioni nell’azione amministrativa comunale o nell’organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale.
E sarà sempre lo stesso sindaco a procedere eventualmente – previa accertata oggettiva incompatibilità ambientale da parte della commissione – al collocamento in disponibilità del segretario.
In tema di reggenza e supplenza, nelle ipotesi in cui le modalità di sostituzione volte ad assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o impedimento temporaneo del segretario comunale disposte dall’art. 162 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 possano compromettere la regolarità del servizio segretariale, la presente proposta di legge prevede che gli incarichi di reggenza o di supplenza possano essere conferiti dal presidente della provincia ai cittadini italiani iscritti all’albo provinciale e, ove possibile, nei limiti disposti dai novellati articoli 149, 151, 152 e 153.
Art. 1
Modificazione dell’art. 141 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 Il comma 3 dell’art. 141 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è sostituito dal seguente:
“3. Per l’accesso alle sedi segretariali delle comunità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali in materia di assunzioni per le sedi segretariali comunali di classe corrispondente. Il servizio prestato presso le sedi segretariali delle comunità di cui al comma 1 è equiparato a quello presso le sedi segretariali comunali di classe corrispondente”.
Art. 2
Modificazione dell’art. 142 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 Il comma 7 dell’art. 142 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è sostituito dal seguente:
“7. Nel caso in cui, entro il termine indicato nel comma 5, il segretario non ottenga la nomina, a seguito della prevista procedura di assunzione presso la stessa o altra sede segretariale o attraverso le procedure della mobilità fra comuni di cui all’art. 91, comma 1, lettera c), viene collocato in disponibilità ai sensi di quanto previsto dall’art. 159”.
Art. 3
Introduzione dell’art. 148-bis nella legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 Dopo l’art. 148 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è inserito il seguente:
Art. 148-bis
Istituzione dell’albo provinciale dei segretari comunali
1. Presso le Province di Trento e di Bolzano è istituito l’albo provinciale dei segretari dei comuni e delle loro forme collaborative, al quale possono iscriversi i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di abilitazione all’esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e Bolzano.
2. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 ha durata quinquennale e può essere rinnovata.
3. Per l’iscrizione all’albo provinciale presso la Provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni legislative in tema di possesso delle competenze linguistiche.
Art. 4
Sostituzione dell’art. 149 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 L’art. 149 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è sostituito dal seguente:
Art. 149
Nomina dei segretari comunali di terza e quarta classe 1. Nei comuni di terza e quarta classe della regione, il sindaco nomina il
segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione,scegliendolo tra i cittadini italiani iscritti all’albo provinciale di cui all’art. 148-bis.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 152-bis, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina è disposta non prima di trenta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.
Art. 5
Abrogazione dell’art. 150 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 L’art. 150 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è abrogato.
Art. 6
Sostituzione dell’art. 151 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 L’art. 151 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è sostituito dal seguente:
Art. 151
Nomina a segretario comunale di seconda classe 1. Nei comuni di seconda classe della regione, il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra i cittadini italiani iscritti all’albo provinciale di cui all’art.
148-bis., i quali, alla data della nomina, abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno due anni.
2. Possono altresì essere nominati segretari comunali dei comuni di seconda classe i cittadini italiani che, alla data della nomina, oltre ad essere iscritti all’albo provinciale di cui all’art. 148-bis, abbiano prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno due anni presso sedi di prima e seconda classe, nonché i capi di ripartizione o di strutture equiparate in
servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione che siano iscritti all’albo provinciale di cui all’art. 148-bis e che abbiano svolto l’incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 152-bis, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
4. La nomina è disposta non prima di trenta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.
Art.

7
Sostituzione dell’art. 152 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 L’art. 152 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è sostituito dal seguente:
Art. 152
Nomina a segretario generale di prima classe
1. Nei comuni di prima classe della regione, il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra i cittadini italiani iscritti all’albo provinciale di cui all’art. 148-bis, i quali, alla data della nomina, abbiano alternativamente prestato servizio effettivo in qualità di segretario generale per almeno un anno presso sedi di prima classe o in qualità di segretario comunale per almeno tre anni nei comuni di seconda, terza o quarta classe.
2. Possono altresì essere nominati segretari comunali dei comuni di prima classe i cittadini italiani iscritti all’albo provinciale di cui all’art. 148-bis che, alla data della nomina, abbiano prestato servizio effettivo in qualità di vicesegretari generali per almeno quattro anni presso sedi di prima e seconda classe, nonché i capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione che siano iscritti all’albo provinciale di cui all’art. 148-bis e che abbiano svolto
l’incarico direttivo o dirigenziale per almeno cinque anni. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 152-bis, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
4. La nomina è disposta non prima di trenta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.
Art. 8
Introduzione dell’art. 152-bis nella legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 Dopo l’art. 152 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 inserire il seguente:
Art. 152-bis
Revoca
Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.
Art. 9
Sostituzione dell’art. 153 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 L’art. 153 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è sostituito dal seguente:
Art. 153
Estensione del diritto di nomina
1. Nei comuni di seconda, terza e quarta classe, il sindaco può nominare segretario comunale anche i cittadini italiani che, alla data della nomina, abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretari di consorzi fra comuni per la gestione di funzioni o servizi di loro competenza o dell’ente di cui all’art. 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279, sempreché l’ingresso in carriera per il posto occupato dai segretari medesimi sia per legge subordinato al possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.
2. Per la nomina nei comuni di seconda classe, il servizio effettivo prestato ai sensi del comma 1 deve avere avuto durata di almeno due anni.
Art. 10
Abrogazione dell’art. 154 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 L’art. 154 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è abrogato.
Art. 11
Abrogazione dell’art. 155 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 L’art. 155 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è abrogato.
Art. 12
Abrogazione dell’art. 156 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 L’art. 156 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è abrogato.
Art. 13
Modificazione dell’art. 157 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 Al comma 3 dell’art. 157 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2
sopprimere le seguenti parole: “di ruolo”.
Art. 14
Modificazione dell’art. 158 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 Al comma 1 dell’art. 158 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sopprimere le seguenti parole: “di ruolo”.
Art. 15
Sostituzione dell’art. 159 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 L’art. 159 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è sostituito dal seguente:
Art. 159
Modifiche delle sedi segretariali
1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, il sindaco del nuovo comune nato dalla fusione nomina il segretario ai sensi degli articoli 149, 151, 152. I segretari non nominati sono inquadrati come vicesegretari a esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretariali presso il comune convenzionato possono essere affidate anche ad uno dei vicesegretari.
2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, il segretario è nominato dai sindaci dei comuni coinvolti secondo le modalità stabilite nella convenzione. I segretari non nominati sono inquadrati come vicesegretari a esaurimento. La copertura delle sedi segretariali coinvolte nella gestione associata avviene nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa provinciale.
In caso di nuova copertura di una sede segretariale si procede all’individuazione del segretario in base a quanto previsto dal presente comma. La convenzione prevede la ripartizione tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari a esaurimento delle funzioni segretariali nei comuni associati. Salvo che la legge provinciale sui limiti delle assunzioni non rechi una diversa disciplina, in caso di vacanza del posto di segretario comunale in comuni di classe prima o seconda coinvolti nella gestione associata, alla copertura dello stesso posto si provvede con la mobilità o con la nuova nomina da parte del sindaco, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge provinciale.
3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio già titolari di sede segretariale sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretariale.
4. I segretari in servizio nei comuni interessati da processi di gestione associata mediante convenzione e i vicesegretari di cui al comma 1 conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente quello economico in godimento, con esclusione dell’indennità di convenzione, fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. I segretari comunali titolari della sede segretariale in esito a processi di fusione non mantengono l’indennità di convenzione eventualmente percepita prima dell’istituzione del nuovo comune. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina secondo quanto disposto dagli articoli 149, 151 e 152. Ai fini di tale nomina e della mobilità, il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d’origine.
5. I segretari non nominati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di 90 giorni dalla nomina del titolare, previo assenso della giunta comunale o, in caso di gestione associata, dell’organo individuato dalla convenzione. In tal caso essi sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina e possono partecipare alle procedure di mobilità delle sedi segretariali vacanti. Durante la disponibilità spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l’effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto
stabilito in convenzione. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.
Art. 16
Modificazione dell’art. 161 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 1. Il comma 1 dell’art. 161 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 èsostituito dal seguente:
“1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il sindaco da cui egli dipende funzionalmente, il sindaco può decidere il collocamento in disponibilità del segretario stesso. A tal fine, l’incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell’azione amministrativa comunale o nell’organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale”.
2. Il comma 7 dell’art. 161 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è sostituito dal seguente:
“7. Quando risulti accertata l’oggettiva incompatibilità ambientale, la commissione trasmette il giudizio motivato di sussistenza
dell’incompatibilità stessa al sindaco e al segretario comunale. Il sindaco può quindi procedere al collocamento in disponibilità del segretario entro 45 giorni dal ricevimento del giudizio della commissione, informandolo del provvedimento. Lo stesso provvedimento del sindaco fissa il termine di decorrenza della disponibilità non inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del segretario della comunicazione di collocamento in disponibilità. Gli atti adottati in seguito all’accertamento della sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale non possono dar luogo a responsabilità amministrativa”.
Art. 17
Modificazione dell’art. 162 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 Al comma 2 dell’art. 162 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 la parola: “concorsuali” è sostituita dalle seguenti parole: “di nomina”.
Art. 18
Modificazione dell’art. 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 1. Il comma 1 dell’art. 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è sostituito dal seguente:
“1. Quando, provvedendovi a termini dell’art. 162, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretariale, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti dal presidente della provincia territorialmente competente ai cittadini italiani iscritti all’albo provinciale di cui all’art. 148-bis, tenendo conto, ove possibile, dei limiti disposti dagli artt. 149, 151, 152 e 153”.
2. I commi 2 e 3 dell’art. 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sono
soppressi.
Art. 19
Soppressione dell’art. 164 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 L’art. 164 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 è soppresso.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2019 00:00:12
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