Trento – Difensore civico, approvato il disegno di legge proposto da Claudio Cia (nella foto) che ne aumenta l’indipendenza e le possibilità di intervento. E’ stato approvato dal Consiglio provinciale di Trento il disegno di legge di Claudio Cia (Agire per il Trentino) sul Difensore civico.
Il disegno di legge si propone l’obiettivo di allineare la legge provinciale all’orientamento maggioritario in dottrina e giurisprudenza, che assimila il Difensore civico (e i garanti) alle amministrazioni indipendenti (Authorities) in virtù dell’indipendenza dalle autorità di governo, della posizione di terzietà e della natura paragiudiziale delle sue funzioni.
Il disegno di legge, approvato con 25 voti a favore e 3 di astensione, definisce sul piano temporale la durata in carica del Difensore civico e dei garanti fissandola in cinque anni, tendenzialmente ma non necessariamente corrispondenti alla legislatura provinciale, tenendo conto della loro posizione caratterizzata da una spiccata posizione di terzietà, svincolata da forme di soggezione dall’esecutivo. Tale posizione di autonomia non si conciliava con la previsione di una durata dell’incarico corrispondente alla durata in carica del Consiglio provinciale che ha provveduto alla loro nomina e, quindi, ad essa condizionata. Il Consigliere Cia ha fatto presente che l’attuale previsione risaliva al 1982 ed è stata oggetto di integrazione nel 1984: si trattava quindi di una regolamentazione risalente nel tempo, ormai in contrasto con la posizione di indipendenza che caratterizza il Difensore civico e le numerose figure di garanti che hanno fatto ingresso nell’ordinamento nazionale.
Viene inoltre estesa la disciplina della durata della carica fissata in cinque anni anche al Garante dei diritti dei detenuti e al Garante dei diritti dei diritti dei minori, nonché ai componenti il Comitato provinciale per le comunicazioni di cui alla LP 19/2005.
Il disegno di legge tende inoltre ad un allineamento con la legislazione delle altre regioni, prevedendo la non rieleggibilità del Difensore civico e la non immediata rieleggibilità dello stesso alla carica di Garante dei diritti dei detenuti e di Garante dei diritti dei minori (articolo 3 ddl) e la non immediata rieleggibilità dei garanti alle rispettive cariche ricoperte. Altre modifiche sono volte a rendere più incisivo l’intervento del Difensore civico, in particolare prevedendo che non possa essere opposto il limite del segreto d’ufficio quando chiede all’ente interessato l’acquisizione di copia di atti, provvedimenti o informazioni utili per lo svolgimento dei compiti istituzionali.