Questo, si ribadisce, in considerazione del momento molto difficile e delicato, in cui la pandemia preoccupa e in cui, a fronte dell’istituzione della zona rossa, si assiste a molti comportamenti non idonei.
Va anche ricordato che l’ordinanza non fa che ribadire e sottolineare quanto già stabilito a livello nazionale, ovvero che nelle zone rosse «è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie, ecc.) e nelle loro adiacenze», e che «l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali».
L’ordinanza, che stabilisce inoltre che la vendita d’asporto deve essere effettuata solo in contenitori monouso chiusi o incartati, e che le attività che svolgono vendita da asporto sono tenute a esporre al pubblico la presente ordinanza in maniera visibile, non cambia di fatto le misure vigenti, ma vuole «dare certezza agli operatori economici e ai cittadini sulle regole da seguire -come si legge nel testo-, favorire un più diffuso rispetto dei divieti e degli obblighi vigenti, e comunque agevolare i controlli e l'accertamento delle eventuali violazioni».
L’ordinanza, infatti, è nata dalla valutazione che «il dpcm 2 marzo 2021 nei casi in cui è consentita la ristorazione con asporto ne vieta la consumazione sul posto o nelle adiacenze -come si legge nel testo- e considerato che nella consumazione di cibi e bevande per asporto gli avventori delle attività di ristorazione frequentemente si intrattengono nelle adiacenze degli esercizi determinando assembramenti, valutata inoltre la naturale impossibilità di protezione delle vie respiratorie durante il consumo di cibi e bevande con conseguente accrescimento del rischio di contagio».
Si ricorda che l’ordinanza trova applicazione ogniqualvolta la Provincia automa di Trento venga collocata in «zona rossa», in virtù dell'apposita ordinanza adottata dal Ministero della salute. La violazione dei divieti e degli obblighi dell’ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge il 22 maggio 2020, n. 35.