Non essendo possibile avere chiarimenti in merito al tipo di modifica apportata al velocipede gli agenti operanti procedevano ad un sequestro preventivo in base all’articolo 13 L. 689/81, in modo da congelare la condizione e poter poi porre in essere gli accertamenti necessari all’azione sanzionatoria.
In attesa di essere supportati da un professionista per capire il tipo di modifiche apportate, gli agenti hanno potuto verificare che l'e-bike aveva la scocca di copertura del motore elettrico prevista su quel modello difforme dall’originale pubblicizzato sul sito del costruttore. Sono state fatte quindi alcune prove con dispositivo Telelaser, conformemente omologato, in area delimitata e chiusa al traffico a velocità crescente fino ad arrivare addirittura alla velocità di 41 km/h orari rilevata strumentalmente (44 km/h sul display della bici elettrica) senza che il motore elettrico cessasse mai di supportare la pedalata.
Ai sensi dell’articolo 50 del Codice della Strada, le biciclette a pedalata assistita sono dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
Vista la velocità rilevata, la bicicletta veniva pertanto paragonata ad un ciclomotore. In attesa di ulteriori verifiche, al conducente venivano elevate le violazioni al Codice della strada relative alla mancanza del certificato di circolazione, della targa, della copertura assicurativa e del mancato uso del casco protettivo.