Ponte di Legno - La Corte dei Conti chiede chiarimenti al Comune di Ponte di Legno ed avanza l'ipotesi di danno erariale per decine di migliaia di euro. Al vaglio i rimborsi spese all'ex sindaco Mario Bezzi e l'incarico all'ex segretario comunale.

Rimborso delle spese per missioni sostenute dagli amministratori in assenza dei presupposti di legge e corresponsione della retribuzione per un incarico conferito ad un ex-dipendente: sono le ipotesi di danno erariale che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, riunitasi il 17 febbraio scorso sotto la presidenza del magistrato Simonetta Rosa per esaminare il rendiconto 2013 del Comune di Ponte di Legno, e che ha contestato al Comune dell'Alta Valle Camonica.
Nella deliberazione, trasmessa al Sindaco, al consiglio comunale e al revisore del comune, oltre che alla Procura erariale perché accerti l'eventuale danno erariale, i magistrati evidenziano che "Con riferimento alle spese sostenute per la voce delle missioni, inoltre, alla luce dell’istruttoria svolta è emerso che la spesa impegnata (24.734,09 euro), non solo è notevolmente superiore al vincolo di spesa indicato dal d.l. n. 78/10, ma presenta anche delle evidenti irregolarità".
LE IRREGOLARITA'
Consisterebbero nella corresponsione di “rimborsi forfettari in occasione delle trasferte degli amministratori” non corredate dalla documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione come previsto dalla normativa; nell’applicazione, per il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori, delle “più favorevoli tabelle ACI anziché il quinto del costo della benzina” come previsto dal D.M. 4 agosto 2011.
I magistrati osservano inoltre come “alla luce della documentazione acquisita, non appaiono sufficientemente motivate le ragioni connesse all’ufficio di talune missioni (ad esempio, trasferta a Taranto) o la valutazione sulla convenienza del mezzo utilizzato (ad esempio, uso dell’auto per trasferte a Roma o a Taranto)” così come “non sufficientemente documentata” sia anche la spesa sostenuta per la polizza assicurativa Kasko in favore degli amministratori e del personale dipendente che in ragione del loro mandato/incarico utilizzino il proprio mezzo di trasporto.
Ma sotto la lente dei magistrati contabili è finito anche l’incarico di vice segretario all’ex Segretario Comunale Carlo Merico che, dopo essere stato collocato in pensione, ha continuato a lavorare per il Comune dalignese percependo oltre 25mila euro annui. Da qui la richiesta della sezione di controllo alla procura erariale di valutare la “ricorrenza del divieto per l’ente locale di conferire l’incarico” e del “divieto di cumulo del trattamento retributivo con quello pensionistico”.
L’incarico conferito per l'anno 2013 si è poi protratto per tutto il 2014, fino alla nomina nel 2015, dello stesso Merico quale “Sindaco Unico” della Società Blu Reti Gas srl, indirettamente partecipata ancora dal Comune di Ponte di Legno.
Del deferimento da parte della magistratura contabile dovrà essere data comunicazione nel corso del prossimo Consiglio Comunale che si preannuncia infuocato.
ECCO LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott.ssa Rosa Simonetta Presidente
dott.ssa Laura De Rentiis Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone Primo Referendario
dott. Andrea Luberti Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari Referendario
dott. Giovanni Guida Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario
nell’adunanza del 3 febbraio 2016 e nella camera di consiglio del 17 febbraio 2016
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
visto l’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
udito il relatore, Primo Referendario dott.ssa Laura De Rentiis
FATTO
In sede di esame del questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Ponte di Legno (BS), relativo al rendiconto 2013, redatto ai sensi dell’articolo 1, commi 166-168, della legge n. 266/2005, come integrato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, è emerso che l’ente presentava grave irregolarità in merito al contenimento e alla composizione delle “spese per missione” (quadro 1.15.1 del questionario) ed in merito all’affidamento dell’incarico, all’ex segretario comunale, della posizione organizzativa del servizio amministrativo.
Con nota del 27 agosto 2015 (prot. n. 9439), il magistrato istruttore ha richiesto all’Organo di revisione di fornire delucidazioni e supporti documentali in merito al mancato contenimento delle spese di cui all’art. 6 c. 7 e ss. del D.L. 78/2010 ed in particolare alle spese per missioni e alla mancata osservanza dell’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.
Con nota del 3 settembre 2015 (prot. n. 9593), il sindaco dell’ente precisa che le spese per missioni si riferiscono esclusivamente a “rimborso spese viaggio per uso proprio automezzo” che il personale dell’ente o gli amministratori hanno sostenuto per ragioni di servizio o per il proprio mandato e dava delucidazioni in merito all’incarico conferito.
Con nota del 18 novembre 2015 (prot. 12559), il magistrato istruttore ha ritenuto opportuno proseguire nell’indagine richiedendo ulteriori chiarimenti.
Con nota del 25 novembre 2015 (prot. 12887) l’ente forniva ulteriori informazioni e supporti documentali.
Con nota del 10 dicembre 2015 (prot. 13930), il Magistrato chiedeva ulteriori chiarimenti sulle modalità di calcolo dei rimborsi spesa ed in particolare il D.M. applicato.
Con nota del 16 dicembre 2015 (prot. 14979) l’ente forniva ulteriori informazioni e supporti documentali.
Su richiesta del Magistrato istruttore, il Presidente della Sezione, con ordinanza n. 20 del 26 gennaio 2016, deferiva il Comune di Ponte di Legno innanzi la Sezione regionale del controllo per il giorno 3 febbraio 2016; l’ordinanza veniva comunicata a mezzo SIQUEL. Contestualmente, il 27 gennaio 2016, il Magistrato inviava la nota istruttoria n. 5243 nella quale chiedeva di trasmettere prima dell’adunanza pubblica: la determina n. 88 dell’8 dicembre 2012 relativa al premio assicurativo di una polizza kasko in favore degli amministratori e del personale dipendente che in ragione del loro mandato/incarico utilizzino il proprio mezzo di trasporto; la delibera di consiglio comunale n. 56 del 23 dicembre 2008; se il rimborso forfettario è stato corrisposto applicando il D.M. del 12 febbraio 2009 o del D.M. del 4 agosto 2011.
In data 29 gennaio 2016 (prot. n. 5423) il sindaco dell’ente provvedeva ad inviare la documentazione e le informazioni richieste. In sede di adunanza pubblica, in rappresentanza del Comune, nessuno compariva.
DIRITTO
I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.
La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.
L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti locali”), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli Enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.
In base all’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.
Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).
Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148 bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi per addivenire al superamento.
II) Irregolarità della gestione finanziaria
L’esame della relazione redatta ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall’organo di revisione dei conti del Comune di Ponte di Legno in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all’esercizio 2013 rappresenta le criticità che seguono.
A) Mancato contenimento delle spese di cui all’art. 6 D.L. 78/2010 nonché rimborso delle spese per missioni sostenute dagli amministratori in assenza dei presupposti di legge.
Con nota del 27 agosto 2015 (prot. n. 9439), il Magistrato istruttore ha chiesto all’Organo di revisione di fornire delucidazioni e supporti documentali in merito al mancato contenimento delle spese per missioni di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010. In particolare, ha chiesto di dettagliare le spese per missioni indicate nel quadro1.15.1 del questionario (pari ad euro 24.734,09) e di indicare i motivi per i quali tale spesa è aumentata rispetto al 2012 (pari ad euro 16.201,64).
Con nota del 3 settembre 2015 (prot. n. 9593), il sindaco dell’ente ha precisato che le spese per missioni si riferiscono esclusivamente a “rimborso spese viaggio per uso proprio automezzo” che il personale dell’ente o gli amministratori hanno sostenuto per ragioni di servizio.
Con successiva del 18 novembre 2015 (prot. 12559), il Magistrato Istruttore ha approfondito l’esame dell’irregolarità emersa dal questionario chiedendo la specifica di quali missioni gli amministratori locali avevano effettuato al di fuori del capoluogo di appartenenza, ovvero al di fuori della provincia di Brescia; nonché, chiedeva di “indicare le somme corrisposte a titolo di rimborso con applicazione delle tariffe ACI e le somme che sono state soggette a rimborso forfettario ex D.M 12 febbraio 2009”.
Da ultimo, con nota del 27 gennaio 2016 (prot. n. 5243), il Magistrato chiedeva di trasmettere prima dell’adunanza pubblica: la determina n. 88 dell’8 dicembre 2012 relativa al premio assicurativo di una polizza kasko in favore degli amministratori e del personale dipendente che in ragione del loro mandato/incarico utilizzino il proprio mezzo di trasporto; la delibera di consiglio comunale n. 56 del 23 dicembre 2008; nonché chiedeva di chiarire se il rimborso forfetario era stato corrisposto applicando il D.M. del 12 febbraio 2009 o il D.M. del 4 agosto 2011.
A quest’ultima richiesta di chiarimento l’ente locale rispondeva che “il rimborso forfettario in occasione delle trasferte agli amministratori (di cui vi abbiamo già inviato le singole richieste di rimborso presentate dagli amministratori stessi) è stato corrisposto applicando il D.M. 04.08.2011, salvo in alcuni casi nei quali, per errore o dimenticanza o tardiva conoscenza dell’aggiornamento della norma, era stato applicato il precedente D.M. 12.02.2009”.
Preliminarmente, come già affermato da questa Sezione con la deliberazione n. 211/2015, in merito al mancato rispetto del vincolo di spesa previsto per la voce delle missioni si ricorda che l’articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una serie di limiti alla spesa degli enti locali per determinate tipologie di spese. Si tratta di una disposizione che introduce una serie di tetti a particolari tipologie di spese correnti, introducendo norme di coordinamento della finanza pubblica. La Corte costituzionale (cfr. sent. nn.259/2012, 139/2012, 182/2011) ha ritenuto tale disciplina espressione del principio secondo cui le pubbliche amministrazioni nel loro complesso “devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall'art. 6” (Corte Cost. sent. 139/2012).
A fronte della diretta applicabilità alle amministrazioni statali, per le Regioni il comma 20 dell'art. 6 precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica».
Per gli enti locali la Corte costituzionale ha precisato che la norma “va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”. Le disposizioni in esame sono state ritenute pertanto immuni da censure di incostituzionalità in quanto non escludono che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le autonomie restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Peraltro, un contemperamento per gli enti locali viene dalla giurisprudenza costituzionale sopra ricordata che ha affermato l’obbligatorietà del rispetto del limite complessivo, con la possibilità però di compensare gli sforamenti e i risparmi per singole voci, rispetto al limite singolare di legge.
Già in relazione al consuntivo per l‘anno 2012, questa Sezione aveva accertato che il comune di Ponte di Legno aveva violato “la richiamata normativa con riguardo alla spesa per studi e consulenze (spesi euro 3.775,20 a fronte di un limite di euro 673,92) e per missioni (spesi euro 16.201,64 a fronte di un limite di euro 9.151,27) e ha sforato il totale (spesi euro 25.3633,51 a fronte di un limite di euro 15.578,00)” (deliberazione n. 211/2015).
Con riferimento al consuntivo per l‘anno 2013, questa Sezione deve nuovamente accertare che il comune di Ponte di Legno ha violato “la richiamata normativa con riguardo alla spesa per missioni (spesi euro 24.734,09 a fronte di un limite di euro 9.151,27) e ha sforato il totale delle voci indicate nel quadro1.15.1 del questionario (spesi euro 27.495,19 a fronte di un limite di euro 15.578,00).
Dunque, questa Sezione accerta che il Comune di Ponte di Legno non ha conseguito i risparmi sulla spesa corrente non necessaria e comprimibile (ovvero, sulle voci di spesa indicate dal D.L. n. 78/10); risparmi di spesa che, tra l’altro, sono imposti dalle richiamate norme imperative e dalle previsioni sanzionatorie.
Con riferimento alle spese sostenute per la voce delle missioni, inoltre, alla luce dell’istruttoria svolta è emerso che la spesa impegnata (€ 24.734,09), non solo è notevolmente superiore al vincolo di spesa indicato dal d.l. n. 78/10, ma presenta anche delle evidenti irregolarità.
I. In primo luogo, è doveroso richiamare la lettera dell’art. 84 Tuel (come novellato dall’art. 5, comma 9, D.L. n. 78/10) che, sotto la rubrica “rimborso delle spese di viaggio”, al primo comma recita: “agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”; il secondo comma, poi, aggiunge che “la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione”.
Come emerge dal tenore letterale della norma, dunque, dopo la novella ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 78/10, non è più ammissibile il rimborso di spese forfetarie ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e corredate da idonea documentazione. In questo senso, il Decreto 12 febbraio 2009 Ministero dell’Interno all’art. 2 indicava la misura del rimborso forfetario delle spese; mentre il Decreto 4 agosto 2011 Ministero dell’Interno, che ha abrogato (art. 4) il precedente decreto, all’art. 1 stabilisce a chiare lettere che agli amministratori “spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto”.
Dunque, non è sufficiente che l’amministratore presenti sotto la sua responsabilità la richiesta di rimborso della spesa, ma è altresì onere di quest’ultimo documentare la spesa effettivamente sostenuta e dovere dell’amministrazione di verificare l’idoneità della documentazione prodotta.
In questo senso, i commi 5 e 6 dell’art. 3 del D.M. cit., non lasciano spazio ad interpretazioni. La liquidazione del rimborso per le spese di missione “è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’amministratore, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione” (comma 5). Qualora dalla documentazione prodotta risulti un importo inferiore a quello indicato dal D.M. come misura massima per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, “le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate” (comma 6).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, dunque, questa Sezione evidenzia l’irregolarità delle spese per rimborso missioni sostenute dal Comune di ponte di Legno e non ritiene esaustive le giustificazioni addotte dall’ente medesimo che, all’ultima richiesta istruttoria, rispondeva che “il rimborso forfettario in occasione delle trasferte agli amministratori (di cui vi abbiamo già inviato le singole richieste di rimborso presentate dagli amministratori stessi) è stato corrisposto applicando il D.M. 04.08.2011, salvo in alcuni casi nei quali, per errore o dimenticanza o tardiva conoscenza dell’aggiornamento della norma, era stato applicato il precedente D.M. 12.02.2009”.
II. In secondo luogo, il D.M. 4 agosto 2011 indica precisi parametri anche per individuare la misura del rimborso delle spese di viaggio. Infatti, l’art. 2 del D.M. cit. stabilisce che “agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti” dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni – autonomie locali. Per relationem, dunque, il rimborso delle spese di viaggio deve avvenire corrispondendo “una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km” (art. 35, comma 4, CCNL 1998-2001 relativo all’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali).
Con specifico riferimento al Comune di Ponte di legno, l’art. 4, comma 3, del regolamento del trattamento economico relativo alle missioni degli amministratori (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 23.12.2008) stabilisce che quando l’amministratore fa uso del mezzo proprio, il rimborso della spesa del carburante, a titolo di indennità chilometrica, debba essere “ragguagliata alle tabelle ACI più recenti”.
Dal raffronto tra l’attuale normativa vigente in materia di rimborso di spese di viaggio e il regolamento comunale, dunque, emerge che il regolamento da ultimo richiamato non è conforme alla normativa sopravvenuta in materia. In particolare, il più volte citato DM del 2011 (adottato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), all’art. 2 indica per relationem il criterio del quinto del costo della benzina e, al successivo art. 4, stabilisce che l’autonomia normativa degli enti locali può rideterminare solo “in riduzione” le misure dei rimborsi (riduzione non facoltativa per gli enti dissestati ed in condizione deficitaria).