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Giovedì 29 ottobre 2026
Laives, autista al volante ubriaco e senza patente
Fermato dai carabinieri della Compagnia di Egna
BOLZANO - Tre automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, uno dei quali sorpreso al volante con un tasso alcolemico pari a oltre cinque volte il limite consentito e senza aver mai conseguito la patente. È il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Egna, attraverso l'Aliquota Radiomobile e le Stazioni dipendenti, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla guida sotto l'effetto dell'alcol lungo le strade della Bassa Atesina.
Il primo episodio si è verificato a Laives: i carabinieri della Stazione di Ora hanno fermato un automobilista straniero di 30 anni. Sottoposto all'alcoltest, l'uomo ha fatto registrare valori di 1,51 e 1,37 grammi per litro, ben superiori alla soglia oltre la quale la violazione assume rilevanza penale.
Sempre a Laives i militari della locale Stazione hanno controllato un automobilista italiano di 45 anni, residente a Bressanone, riscontrando valori alcolemici rispettivamente di 0,98 e 1,08 grammi per litro.
Particolarmente grave il terzo episodio, verificatosi ancora a Laives, dove i Carabinieri hanno rintracciato intorno alle 18, in via dei Vigneti, uno straniero di 54 anni alla guida di un'autovettura, in evidente stato di ebbrezza. L'accertamento ha rilevato un tasso alcolemico di 2,64 grammi per litro, pari a 5,28 volte il limite ordinario consentito di 0,5 grammi per litro. Dagli ulteriori controlli è inoltre emerso che l'uomo non aveva mai conseguito la patente di guida, circostanza per la quale è stata contestata anche la relativa violazione amministrativa.
Per tutti e tre i conducenti è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'articolo 186 del Codice della Strada. Ma cosa rischia concretamente chi viene sorpreso ubriaco al volante? Le conseguenze possono essere ben più pesanti di quanto si immagini e non si esauriscono con una multa o con il temporaneo ritiro della patente.
L'articolo 186 del Codice della Strada, contenuto nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede sanzioni graduate in base al tasso alcolemico accertato. Per valori superiori a 0,5 e fino a 0,8 grammi per litro è prevista una sanzione amministrativa, accompagnata dalla sospensione della patente da tre a sei mesi. Oltre 0,8 grammi per litro, invece, la violazione costituisce reato, con pene che comprendono ammenda e arresto, oltre alla sospensione della patente. Nei casi più gravi, con un tasso superiore a 1,5 grammi per litro, l'articolo 186, comma 2, lettera c), prevede l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni. In caso di condanna o patteggiamento è inoltre prevista la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Nelle specifiche ipotesi stabilite dalla legge può scattare anche la revoca della patente.
Alle conseguenze penali si aggiunge un percorso di accertamenti sanitari che può rivelarsi lungo e impegnativo. L'articolo 186, comma 8, prevede infatti che il Prefetto disponga la sottoposizione del conducente a visita medica per verificare la permanenza dei requisiti psicofisici necessari alla guida. Il percorso può comprendere esami del sangue, visite presso la Commissione Medica Locale, approfondimenti specialistici e accertamenti presso i servizi per le dipendenze.
In Alto Adige possono inoltre essere previsti colloqui con psicologi specializzati nella sicurezza stradale, valutazioni psicodiagnostiche e corsi di riabilitazione alla guida, finalizzati a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi al consumo di alcol e a prevenire il ripetersi di comportamenti pericolosi. Il recupero della patente può quindi richiedere ulteriori verifiche e tempi prolungati, con la possibilità di ottenere inizialmente un'idoneità alla guida di durata limitata, subordinata a successivi controlli.
La Legge 25 novembre 2024, n. 177, ha inoltre introdotto ulteriori prescrizioni attraverso il comma 9-ter dell'articolo 186. Per i conducenti condannati per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, la normativa prevede, sulle patenti rilasciate in Italia, l'apposizione di specifici codici che impongono di non assumere alcol prima di guidare e di utilizzare esclusivamente veicoli dotati di dispositivo alcolock, un sistema che impedisce l'avviamento del motore in presenza di alcol nell'aria espirata. Tali limitazioni sono previste per almeno due o tre anni, a seconda della gravità del reato, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la condanna. Attenzione anche alle conseguenze sul casellario giudiziale. Una condanna penale definitiva può comportare l'iscrizione nel casellario, disciplinato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con possibili ripercussioni in determinati ambiti professionali e amministrativi. La permanenza e la visibilità delle iscrizioni nei diversi certificati dipendono dalle disposizioni applicabili. L'articolo 186, comma 9-bis, contempla inoltre, nei casi consentiti dalla legge e purché il conducente non abbia provocato un incidente stradale, la possibilità di sostituire le pene detentive e pecuniarie con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Si tratta di attività gratuite a favore della collettività, da svolgere prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, anche presso enti pubblici, associazioni di volontariato e centri specializzati nella lotta alle dipendenze. Il positivo completamento di tale percorso consente al giudice di dichiarare estinto il reato, dimezzare il periodo di sospensione della patente e revocare l'eventuale confisca del veicolo. L'estinzione del reato, tuttavia, non determina automaticamente la cancellazione delle relative iscrizioni dal casellario giudiziale. In caso di incidente stradali Le conseguenze diventano ancora più severe qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale. L’articolo 186, comma 2-bis, del Codice della Strada prevede infatti il raddoppio delle sanzioni e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito. Se il tasso alcolemico supera 1,5 grammi per litro, è inoltre prevista la revoca della patente. Qualora dall’incidente derivino lesioni personali o la morte di altre persone, possono configurarsi i più gravi reati di lesioni personali stradali o omicidio stradale, disciplinati rispettivamente dagli articoli 590-bis e 589-bis del Codice Penale, con conseguenze sanzionatorie sensibilmente più pesanti. E chi si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest? Anche in questo caso le conseguenze sono particolarmente severe. L'articolo 186, comma 7, del Codice della Strada stabilisce che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti costituisce un autonomo reato, punito con le stesse pene previste per la fascia alcolemica più grave: ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno. Sono inoltre previste la sospensione della patente da sei mesi a due anni, la confisca del veicolo nei casi stabiliti dalla legge e la sottoposizione agli accertamenti medici disposti dal Prefetto. In caso di recidiva nel biennio per il medesimo reato, è prevista la revoca della patente. Rifiutare l'alcoltest, dunque, non consente di evitare le conseguenze della legge, ma espone a un procedimento penale anche in assenza di una misurazione del tasso alcolemico. Le conseguenze della guida in stato di ebbrezza possono quindi protrarsi ben oltre il momento del controllo, incidendo concretamente sulla vita personale, familiare e lavorativa del conducente.
di Red. At.
Ultimo aggiornamento:
29/10/2026 11:40