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Brescia: il TAR respinge le richieste della Caffaro e dà ragione alla Provincia

Brescia - La I Sezione del Tar di Brescia, guidata dal presidente Angelo Gabbricci, relatore Elena Garbari, si è espressa sulla Caffaro: in sede cautelare, ha respinto le richieste di Caffaro Brescia, volte al mantenimento, nel sito produttivo, di liquidi e rifiuti stoccati in vecchie cisterne, che rappresentano un serio pericolo per la salute e per l'ambiente, confermando la legittimità dell’ordinanza di rimozione emessa dal direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia all’esito di una complessa indagine sul sito produttivo di via Milano, condotta con l’ausilio tecnico di Arpa Lombardia, nella quale era stato contestato l’operato degli organi di controllo, nonostante le evidenze di degrado degli impianti e le criticità rilevate anche sotto il profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro.


Tribunale aula - GdvEcco l'ordinanza


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Caffaro Brescia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Marina Massironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Bezzi, in Brescia, via Diaz, n. 13/C;
contro
Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Gisella Donati e Raffaella Rizzardi, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’avvocatura provinciale, in Brescia, Piazza Paolo VI, palazzo Broletto, n. 29;
nei confronti
Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede della Civica
Avvocatura in Brescia, Corsetto S. Agata, n. 11/b;
N. 00753/2019 REG.RIC.
Caffaro Chimica S.r.l., in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria; Gruppo Snia in Amministrazione Straordinaria; Commissario straordinario delegato del Sito d’interesse nazionale - SIN Brescia; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) Lombardia e Dipartimento di Brescia e Mantova; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Regione Lombardia; Regione Lombardia - sede Territoriale di Brescia; Agenzia della Tutela della Salute (ATS) Brescia;
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA; Ministero
della Salute; Istituto Superiore di Sanità; Ministero dell’Interno; UTG - Prefettura di Brescia;
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Provincia di Brescia notificato in data 14 ottobre 2019, n.prot. 0137497 che ha sospeso l’A.I.A. intestata a Caffaro Brescia S.r.l. per quanto riguarda l’attività condotta nel reparto clorato;
- nonché di tutti gli atti pregressi, conseguenziali e/o comunque connessi, ivi
compresa la comunicazione di avvio del procedimento di diffida notificata in data 9 settembre 2019, n. prot. 121952, nonché le relazioni ARPA del 13 giugno 2019, n. prot. 0096701 e la nota di ARPA del 19 agosto 2019, n. prot. 14438 e tutti i suoi allegati, ivi compresa la relazione allegata di luglio 2019 e gli allegati, la nota ARPA del 19 agosto 2019 avente ad oggetto “esiti di sopralluogo e valutazioni tecniche”;
Con i motivi aggiunti di data 27 gennaio 2020:
- della nota della Provincia di Brescia del 25 novembre 2019, n. prot. 0157371 avente ad oggetto “decreto di AIA n. 10385 del 21/09/07 e A.D. n. 477 del 16.02.2012. Conclusioni attività di indagine effettuate da ARPA nel febbraio - luglio 2019. Provvedimenti ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lettere a) e b) del d.lgs. 152/06 e s.m.i. Ordinanza TAR-Lombardia s.s. di Brescia n. 401 del 07.11.2019”;
N. 00753/2019 REG.RIC.
- nonché dell’allegato parere ARPA di pari data n. prot. 156853/2019, avente ad oggetto: “Proposta operativa per lo svuotamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi pericolosi contenuti nei serbatoi S1, S2, S3, S4 area B reparto clorato.
Trasmissione valutazioni tecniche/osservazioni. Errata corrige”;
Con i motivi aggiunti di data 28 maggio 2020:
- della nota della Provincia di Brescia di data 11/05/2020, n. 67463/2020, nonché di tutti gli altri atti pregressi, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e del Comune di
Brescia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 la dott.ssa Elena Garbari;
Ritenuto e considerato:
- che le prescrizioni imposte alla società ricorrente dalla Provincia di Brescia con il provvedimento di data 14 ottobre 2019 - impugnato in principalità - risultano attualmente adempiute, ad eccezione dello smaltimento dei rifiuti liquidi pericolosi contenuti nei serbatoi S2 e S3 dell'area B del reparto clorato, per il quale è scaduto anche il nuovo termine (90 giorni dalla caratterizzazione) assegnato dall’amministrazione con provvedimento di data 25 novembre 2019, adottato in attuazione dell’ordinanza cautelare n. 401/2019 (atto impugnato con motivi aggiunti di data 27 gennaio 2020);
N. 00753/2019 REG.RIC.
- che in data 6 maggio 2020 Caffaro Brescia S.r.l.

ha presentato alla Provincia istanza di proroga fino a 18 mesi dei tempi di deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 152/2006 (in applicazione della nuova disciplina dell’articolo 113 bis del D.L. 18/2020, introdotto in sede di conversione dalla L. 27/2020) e tale istanza è stata respinta con nota del 11/05/2020, n. 67463/2020, impugnata con motivi aggiunti depositati in data 28 maggio 2020;
Considerato ancora:
a) che la ricorrente in data 5 giugno 2020 ha presentato alla Provincia un’istanza di autorizzazione al recupero/riutilizzo del fluido contenuto nelle cisterne S2 e S3 del reparto clorato all’interno dell’impianto produttivo del clorito di sodio;
b) che la Provincia di Brescia:
- oltre a respingere in data 11 giugno 2020 l’istanza di recupero del materiale, per quanto d’immediato interesse in causa:
I) ha sottolineato che lo smaltimento dei rifiuti contenuti nei serbatoi di cui è questione non risulta ancora avviato, nonostante l'azienda sia rimasta sempre operativa anche durante la situazione emergenziale in atto a livello nazionale, e che tale situazione reca serio pericolo per l’ambiente, dato lo stato di vetustà e cattiva conservazione dei manufatti, ancorché rinforzati con gli interventi di consolidamento strutturale eseguiti in attuazione delle prescrizioni impartite dall’amministrazione, in quanto minimali e comunque temporanei;
II) ha escluso che la sospensione dell’attività del reparto clorato possa recare pregiudizio al mantenimento della barriera idraulica del Sito di interesse nazionale, richiamando al riguardo il parere di data 12.12.2019, con cui ARPA ha evidenziato l'indipendenza della MISE, garantita da Caffaro Brescia sin dall'avvio della propria attività in forza di accordo contrattuale con Caffaro Chimica S.r.l., sottolineando che “le acque di raffreddamento costituiscono la maggior parte delle acque prelevate dalla falda e possono continuare a circolare anche in assenza di attività di produzione effettiva senza che ciò comporti l’interruzione della barriera
N. 00753/2019 REG.RIC. idraulica a protezione della falda”;
c) il Comune di Brescia (memoria di data 13 giugno 2020) ha di contro espresso preoccupazioni sulla tenuta del barrieramento idraulico che confina le acque sotterranee contaminate in ipotesi di sospensione dell’attività produttiva, evidenziando che: la barriera idraulica non è distinta – sotto il profilo impiantistico
– dal complesso degli impianti produttivi: detta separazione costituisce il primo degli interventi previsti nel Piano Operativo di Bonifica in corso di approvazione al Ministero dell’ambiente, la cui conferenza decisoria è programmata per il 20 luglio 2020; il parere espresso da ARPA con nota di data 12.12.2019, sopra richiamato, non è sufficientemente dettagliato e rassicurante sotto il profilo ambientale e sanitario e necessita di approfondimento;
che, pertanto, sulla base delle descritte circostanze, il Collegio,
- pur prendendo atto degli adempimenti posti in essere dalla società ricorrente a seguito dell’ordinanza n. 401/2019, rileva tuttavia che lo smaltimento del materiale presente nei serbatoi non è stato ancora avviato, a distanza di sette mesi dall’adozione dell’ordinanza n. 401/2019 e di quasi quattro mesi dall’ultimazione delle operazioni di caratterizzazione e che l’ipotesi di un suo riutilizzo all’interno del ciclo produttivo condotto dall’esponente (che consentirebbe di gestire i rifiuti con un più ridotto impatto ambientale ed economico) appare di non immediata operatività, stante la pronuncia reiettiva recentemente opposta dalla Provincia, e prima citata sub a) e seg.;
- rileva, inoltre, che le censure articolate nei secondi motivi aggiunti, ancorché all’esame sommario proprio della fase cautelare, non si presentano meritevoli di favorevole apprezzamento, atteso che:
1) l’articolo 183, comma 1 lett.bb) TUA prescrive specifiche modalità e condizioni tecniche per il deposito temporaneo e il relativo limite temporale massimo, originariamente di un anno e oggi di 18 mesi (ex articolo 113 bis del DL 17 marzo 2020, n. 18), è previsto in alternativa all’ipotesi di raggiungimento del quantitativo N. 00753/2019 REG.RIC.
massimo di rifiuti contestualmente indicato che, ancorché raddoppiato dalla disposizione da ultimo richiamata, in specie risulta comunque superato;
2) le prescrizioni imposte dalla Provincia a seguito dell’ordinanza n. 401/2019 non appaiono elusive del dictum ivi contenuto, né il termine di 90 giorni dalla caratterizzazione dei rifiuti previsto per il loro smaltimento nella nota di data 25 novembre 2019 risulta in sé incongruo, fermo restando che la società istante avrebbe eventualmente potuto chiederne una proroga dopo aver avviato tale
attività;
sottolinea, ulteriormente, questo Collegio, da un canto come la Provincia abbia ripetutamente sottolineato la situazione di pericolosità derivante dal mantenimento del liquido presente nei serbatoi S2 e S3 e che la valutazione delle esigenze cautelari allegate dalla parte ricorrente va effettuata tenendo in preminente considerazione tali ribadite criticità espresse dall’autorità fornita di precipua competenza e responsabilità in materia ambientale, criticità che, nell’intervallo trascorso dalla presentazione del ricorso, sembrano inalterate se non aggravate quanto a rischio; dall’altro, quanto alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla
MISE dell’intero SIN Caffaro, restano fermi i precedenti obblighi, nei limiti della compatibilità con i provvedimenti provinciali impugnati, salva ovviamente l’adozione da parte delle autorità e degli organi preposti degli ulteriori provvedimenti, anche contingibili e urgenti, i quali fossero in futuro richiesti, a tutela della salute e della sicurezza pubblica, in base ad una valutazione di merito tecnico-discrezionale riservata all’autorità amministrativa e non spettante a questo giudice;
Ritenuto infine che, per le ragioni espresse, le istanze cautelari proposte con il ricorso principale e con i secondi motivi aggiunti vanno respinte, mentre, considerate la peculiarità e la complessità delle questioni sollevate dalla presente controversia sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese della fase;
N. 00753/2019 REG.RIC.
P.Q.M.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario
Elena Garbari, Referendario, Estensore

Ultimo aggiornamento: 19/06/2020 21:58:02
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