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Mancato pagamento indennità ferie, condannata Trenitalia

Sentenza del giudice del lavoro di Trento, Giorgio Flaim

TRENTO - Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a ricevere la retribuzione completa, comprensiva di indennità specifiche legate alle loro mansioni, anche durante le giornate di ferie. E’ quanto ha deciso giudice del lavoro del tribunale di Trento, accogliendo il ricorso di nove dipendenti di Trenitalia, macchinisti e capitreno, seguiti dalla Filt Cgil del Trentino e dall’Ufficio vertenze della Cgil con il patrocinio dell’avvocato Giovanni Guarini.
Con una propria sentenza il giudice Giorgio Flaim ha condannato Trenitalia a versare una somma totale di 147mila 884 euro come differenza retributiva per il periodo compreso tra il luglio del 2017 e il dicembre del 2023.

Nello specifico è stato riconosciuto il diritto di questi addetti al conteggio della retribuzione spettante per i giorni di ferie delle indennità di utilizzazione professionale fino ad oggi pagata forfettariamente nelle misure di 4,50 euro per i capotreno e di 12,80 euro per i macchinisti e dell’indennità di assenza dalla residenza, fino ad oggi esclusa dal computo della retribuzione durante i periodi di ferie.

Il Giudice del lavoro, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva Europea n.2003/88 su alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché sulla base di alcuni importanti decisioni della Corte di Cassazione, ha stabilito che ognuno dei due emolumenti rientra nella retribuzione ordinaria, che i lavoratori hanno diritto di percepire durante i periodi di ferie annuali previsti dalla direttiva stessa.

Sulla stessa linea i pronunciamenti della Corte di Cassazione che aveva precedentemente statuito che tali indennità sono corrisposte ai lavoratori in via continuativa e non occasionale, poiché collegate immediatamente alle mansioni tipiche dei macchinisti e capotreno con la conseguenza che la retribuzione dovuta nel periodo di ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

Inoltre la Suprema Corte ha affermato che la mancata o ridotta corresponsione di queste indennità potrebbe scoraggiare il godimento delle ferie, tenuto conto della continuità dell’erogazione nel corso dell’anno e della loro incidenza sul trattamento economico mensile, ciò in contrasto con i principi secondo i quali “per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria.

Il Giudice del lavoro di Trento ha confermato l’orientamento della Corte di Cassazione riconoscendo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento al pagamento delle indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza, condannando Trenitalia.

Esprime soddisfazione la Filt Cgil con il segretario provinciale Franco Pinna.E’ la prima sentenza di questo tipo sul nostro territorio. Prezioso è stato il lavoro del nostro ufficio vertenze. E’ significativo non solo che sia stato riconosciuto il diritto a ricevere le indennità anche nei giorni di ferie, ma soprattutto il principio in base al quale il loro mancato riconoscimento e il conseguente danno retributivo potrebbe limitare il godimento delle ferie da parte delle lavoratrici e dei lavoratori che proprio per non perdere parte dello stipendio piuttosto rinunciano alle ferie. Auspichiamo adesso che questo principio possa trovare chiara applicazione anche nella parte normativa del contratto come già avviene per il trasporto pubblico locale”.
Ultimo aggiornamento: 27/01/2026 17:39:36

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