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Lombardia, digitale: rilanciare oltre mille borghi e territori montani

In Commissione Affari Istituzionali il progetto di legge

MILANO – Contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni e trasformare la distanza geografica in un vantaggio competitivo grazie alla trasformazione digitale e alle nuove modalità di lavoro. È questo l’obiettivo del progetto di legge “Territorio, Comunità e Lavoro: misure di supporto all'attrattività digitale dei piccoli Comuni” presentato oggi in Commissione Affari Istituzionali presieduta da Matteo Forte (FdI).

“La proposta di legge introduce un modello innovativo di politica territoriale che integra sviluppo economico, transizione digitale, coesione sociale e valorizzazione delle comunità locali, nella convinzione che il contrasto allo spopolamento richieda politiche orientate non soltanto al sostegno dei territori, ma anche alla valorizzazione delle loro potenzialità favorendo condizioni di crescita durevoli, sostenibili e coerenti con le trasformazioni economiche e sociali in atto” ha spiegato il relatore Alberto Mazzoleni (FdI).

Il progetto di legge, che prevede uno stanziamento di 1 milione e 200 mila euro per il biennio 2027/2028, si inserisce nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione delle aree interne e montane, puntando sul rilancio dei piccoli Comuni e delle aree interne e contribuendo alla costruzione di un modello di sviluppo fondato sulla capacità dei territori di attrarre persone, competenze, innovazione e nuove relazioni.
La proposta si rivolge a una fetta maggioritaria del territorio lombardo: secondo le ultime elaborazioni IFEL su dati ISTAT, la regione conta infatti ben 1.030 Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, che rappresentano il 68,6% del totale dei Comuni lombardi. Territori spesso montani o situati nelle aree interne, caratterizzati da uno straordinario patrimonio ambientale e culturale, ma penalizzati da una progressiva riduzione dei servizi essenziali e dalla difficoltà di attrarre nuove attività economiche.

Nel documento viene proposto un insieme coordinato di strumenti tra loro integrati — interventi finanziari, qualificazione territoriale, servizi ai destinatari, patto di Cittadinanza Temporanea e piattaforma digitale regionale — destinati a sostenere i piccoli Comuni lombardi nella costruzione di nuove opportunità di sviluppo rafforzandone la capacità di attrarre persone, competenze e investimenti.

I beneficiari della misura saranno smart worker, ricercatori, professionisti, artisti e operatori delle industrie culturali e creative, sia italiani che internazionali. L'obiettivo non è l'incremento del turismo "mordi e fuggi" di breve durata, ma la promozione di una "permanenza temporanea qualificata": verrà infatti individuata una soglia temporale minima di soggiorno per garantire che i nuovi arrivati possano stabilire relazioni durature con il territorio e integrarsi con il tessuto sociale locale.

Le novità: Terzo Settore e "Patto di Cittadinanza Temporanea"
Il piano strategico introduce strumenti innovativi per garantire una reale integrazione tra i nuovi arrivati e i residenti:
  • Il ruolo del Terzo Settore: viene valorizzato il contributo degli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore considerati partner cruciali per l'attuazione dei progetti locali e la rigenerazione delle comunità.
  • Il Patto di Cittadinanza Temporanea: uno strumento volontario di partecipazione civica con cui i professionisti ospitati possono mettere le proprie competenze ed esperienze direttamente a disposizione della comunità locale, generando uno scambio di saperi con i residenti.

"Con questo progetto di legge vogliamo fare in modo che vivere in un piccolo Comune rappresenti una scelta libera, consapevole e competitiva, e non una rinuncia o un ripiego rispetto alle opportunità offerte dalle grandi aree urbane. Ci inseriamo pienamente nel solco europeo del 'Right to Stay', il diritto a rimanere, creando le condizioni affinché le comunità possano abitare e lavorare nei territori d'appartenenza. Non stiamo parlando di una semplice promozione turistica, ma di una vera e propria politica strutturale di sviluppo che mette il capitale umano al centro. La tecnologia oggi ci permette di colmare i divari geografici: la connettività e i servizi digitali diventano così i nuovi binari su cui far correre la rinascita economica e sociale di oltre i due terzi dei Comuni lombardi" ha concluso Mazzoleni.


Relazione illustrativa e finalità del progetto di legge
1. Premessa e contesto di riferimento
Il presente Progetto di legge nasce dalla consapevolezza che il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni e delle aree interne costituisce una delle principali sfide per le politiche di sviluppo territoriale della Lombardia.
Si individua nella trasformazione digitale e nelle nuove modalità di lavoro e di impresa una leva strategica per accrescere l'attrattività dei piccoli Comuni lombardi, favorendo nuovi modelli di sviluppo territoriale e di rigenerazione delle comunità locali.
La Regione presenta un patrimonio diffuso di piccoli Comuni, in larga parte localizzati nei territori montani e nelle aree interne, caratterizzati da elevata qualità ambientale, ricchezza culturale e forte identità comunitaria. Molti di questi territori sono tuttavia interessati da fenomeni di progressivo declino demografico, invecchiamento della popolazione, riduzione dei servizi essenziali e difficoltà nell'attrarre nuove attività economiche e professionali.
Secondo le più recenti elaborazioni IFEL su dati ISTAT, la Lombardia conta 1.030 Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, corrispondenti a circa il 68,6 per cento del totale dei Comuni regionali. La proposta di legge si rivolge quindi a una parte maggioritaria del sistema delle autonomie locali lombarde, con particolare attenzione ai territori montani e alle aree interne.
Accanto ai Comuni, la proposta valorizza il ruolo degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS operanti nei territori interessati, riconoscendone il contributo nella promozione dello sviluppo locale, nella valorizzazione delle comunità e nell'attuazione dei progetti di attrattività territoriale.
Parallelamente, la trasformazione digitale dell'economia e l'evoluzione delle modalità di svolgimento del lavoro hanno modificato profondamente il rapporto tra attività lavorativa e luogo di residenza. La diffusione del lavoro da remoto, delle professioni digitali e delle attività ad elevato contenuto di conoscenza consente oggi a un numero crescente di lavoratori di scegliere il luogo nel quale vivere senza che ciò condizioni necessariamente la propria attività professionale.
Secondo le più recenti analisi internazionali, sono ormai decine di milioni le persone che svolgono attività lavorative in modalità indipendente dalla posizione (location-independent), mentre in Italia il numero dei lavoratori che operano almeno parzialmente da remoto continua a mantenersi stabilmente su livelli significativamente superiori a quelli precedenti alla pandemia.
Questa evoluzione rappresenta una concreta opportunità per i piccoli Comuni lombardi. L'attrazione di lavoratori da remoto, ricercatori, professionisti, artisti e operatori delle industrie culturali e creative può infatti contribuire alla rivitalizzazione economica e sociale dei territori, sostenere la domanda di servizi locali, valorizzare il patrimonio edilizio esistente e favorire nuove relazioni tra comunità residenti e nuove professionalità.
La presente proposta di legge intende creare le condizioni affinché vivere in un piccolo Comune rappresenti una scelta libera e competitiva, e non una rinuncia alle opportunità offerte dai grandi centri urbani. Una proposta normativa che si colloca nel quadro delle strategie europee orientate alla coesione territoriale e al rafforzamento del cosiddetto "Right to Stay", quale principio volto a creare le condizioni affinché cittadini e comunità possano scegliere liberamente di vivere e lavorare nei territori di appartenenza senza essere costretti ad abbandonarli per carenza di opportunità.
Nel medesimo tempo, il progetto di legge opera nel pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, intervenendo esclusivamente negli ambiti di competenza regionale relativi allo sviluppo territoriale, alla valorizzazione delle comunità locali, alla promozione economica, all'innovazione e alla transizione digitale, senza incidere sulle competenze statali in materia fiscale, lavoristica o di immigrazione.
L'intervento valorizza altresì il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, promuovendo la collaborazione tra Regione, Comuni, Terzo Settore e partenariati territoriali.
2. La strategia regionale per l'attrattività dei piccoli Comuni
La presente proposta di legge individua nella trasformazione digitale uno strumento di politica territoriale capace di sostenere la competitività dei piccoli Comuni lombardi, favorendone la capacità di attrarre nuove competenze, nuove professionalità e nuove opportunità di sviluppo. L'obiettivo non è soltanto promuovere forme di lavoro da remoto, ma valorizzare un modello di sviluppo che integri innovazione tecnologica, qualità della vita, tutela del patrimonio ambientale e rafforzamento delle comunità locali.
In tale prospettiva, la Lombardia dispone di caratteristiche particolarmente favorevoli. Alla presenza di uno dei principali sistemi economici europei si affianca un patrimonio diffuso costituito da piccoli Comuni, territori montani, aree interne e borghi di elevato valore storico, culturale e paesaggistico che possono rappresentare luoghi particolarmente attrattivi per lavoratori altamente qualificati, professionisti, ricercatori e operatori delle industrie culturali e creative.
La proposta di legge intende rafforzare la capacità attrattiva dei piccoli Comuni attraverso l'incontro tra le potenzialità territoriali e le nuove modalità di organizzazione del lavoro, trasformando la distanza geografica in un elemento competitivo attraverso la qualità dei servizi, la connettività digitale e la capacità di accoglienza delle comunità locali.
L'attrattività territoriale viene pertanto interpretata non come semplice promozione turistica, ma quale politica regionale di sviluppo, finalizzata a sostenere il riequilibrio demografico, la rigenerazione economica dei piccoli Comuni e la valorizzazione del capitale umano quale principale fattore di crescita dei territori.
3. Le persone al centro della politica territoriale
La presente proposta di legge individua nel capitale umano il principale fattore di sviluppo dei territori.
Le infrastrutture digitali, la qualità dei servizi e la disponibilità di spazi per il lavoro costituiscono condizioni necessarie per l'attrattività dei piccoli Comuni, ma risultano efficaci soltanto se accompagnate dalla capacità di attrarre persone, competenze e relazioni in grado di contribuire allo sviluppo delle comunità locali.
Per tale ragione il progetto di legge individua come destinatari delle misure lavoratori da remoto, ricercatori, professionisti, artisti e operatori delle industrie culturali e creative, indipendentemente dalla loro nazionalità, purché operino nel rispetto della normativa vigente. La finalità perseguita non consiste nell'incremento di flussi turistici di breve durata, bensì nella promozione di forme di permanenza temporanea qualificata capaci di generare relazioni durature con il territorio, favorire lo scambio di competenze e contribuire alla vitalità economica, culturale e sociale delle comunità ospitanti.
La permanenza temporanea qualificata presuppone una durata minima idonea a distinguere tali forme di presenza dalla normale fruizione turistica. In tale prospettiva, la soglia temporale individuata dalla presente legge è finalizzata a favorire un'effettiva integrazione con la comunità locale.
In tale prospettiva trova collocazione il Patto di Cittadinanza Temporanea, concepito come strumento volontario di partecipazione civica attraverso il quale i destinatari possono mettere a disposizione delle comunità locali competenze professionali, esperienze e capacità progettuali.
La proposta di legge riconosce pertanto che lo sviluppo dei territori non dipende esclusivamente dalla disponibilità di infrastrutture, ma dalla capacità di costruire relazioni stabili tra comunità locali e nuove professionalità. In questa prospettiva, le persone rappresentano il principale fattore di rigenerazione territoriale.
4. Sostenibilità, resilienza demografica e rigenerazione territoriale
L'attrattività dei territori deve svilupparsi secondo criteri di equilibrio, sostenibilità, resilienza demografica e integrazione con le comunità locali.
La presente proposta di legge non persegue l'incremento indiscriminato delle presenze, ma promuove forme di permanenza temporanea qualificata in grado di contribuire alla vitalità economica e sociale dei piccoli Comuni, evitando effetti distorsivi sul mercato abitativo e sulle dinamiche locali.
La valorizzazione dei territori è pertanto accompagnata da principi di sostenibilità sociale, abitativa e ambientale, con particolare attenzione al recupero, valorizzazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, alla tutela del paesaggio, al contenimento del consumo di suolo e al rafforzamento dei servizi di prossimità.
La proposta normativa considera i destinatari delle misure non quali semplici fruitori dei servizi locali, ma quali soggetti potenzialmente in grado di contribuire allo sviluppo delle comunità ospitanti attraverso la condivisione di competenze professionali, esperienze e reti relazionali.
In tale contesto si inserisce il Patto di Cittadinanza Temporanea, quale strumento volontario di partecipazione civica orientato a favorire lo scambio di conoscenze, la collaborazione con il tessuto associativo locale e il rafforzamento del capitale sociale delle comunità interessate. La rigenerazione territoriale perseguita dalla presente legge assume pertanto una dimensione non soltanto economica, ma anche sociale e culturale, nella convinzione che la crescita dei territori dipenda dalla capacità di costruire relazioni stabili tra comunità residenti e nuove professionalità.
5. Gli strumenti della politica regionale per l'attrattività territoriale
Per perseguire gli obiettivi della presente legge la Regione individua un sistema integrato di strumenti, tra loro coordinati, finalizzati a sostenere la competitività dei piccoli Comuni lombardi e a rafforzarne la capacità di attrarre nuove professionalità.
L'intervento regionale non si limita all'erogazione di contributi economici, ma costruisce un modello organico di accompagnamento dei territori fondato su infrastrutture, qualificazione dell'offerta territoriale, servizi ai destinatari e strumenti digitali di coordinamento.

a) Sostegno ai progetti territoriali
La Regione sostiene interventi promossi dai Comuni, dai partenariati pubblico-privati e dalle associazioni iscritte al RUNTS finalizzati all’allestimento di spazi di coworking, servizi di accoglienza, individuazione e promozione del patrimonio edilizio esistente, valorizzazione delle risorse locali e sviluppo di iniziative culturali e formative.
Particolare rilievo assume il recupero, la valorizzazione e il riuso degli immobili esistenti, quale scelta coerente con gli obiettivi regionali di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato.

b) Marchio regionale "Borghi Digitali Lombardi"
Il marchio regionale di qualificazione territoriale rappresenta il principale strumento di qualificazione territoriale introdotto dalla presente legge.
Esso identifica i Comuni che garantiscono criteri minimi di qualità relativamente alla connettività digitale, ai servizi di accoglienza, alla disponibilità di spazi di lavoro condivisi, all'accessibilità dei servizi essenziali e alla sostenibilità dell'offerta abitativa.
Il marchio regionale costituisce uno strumento di riconoscibilità istituzionale capace di rafforzare il posizionamento competitivo dei territori lombardi nei confronti dei lavoratori da remoto e delle professionalità altamente qualificate, promuovendo al contempo un processo di miglioramento continuo degli standard offerti dai Comuni aderenti.

c) Carta A.R.D.A.
La Carta A.R.D.A. rappresenta lo strumento digitale attraverso il quale la Regione favorisce l'integrazione dei destinatari con il territorio.
L'accesso alle agevolazioni è riservato a coloro che scelgono forme di permanenza temporanea qualificata, in coerenza con l'obiettivo della legge di incentivare relazioni stabili con le comunità locali piuttosto che presenze occasionali.
Le convenzioni attivate nell'ambito della Carta possono inoltre contribuire al rafforzamento dell'offerta di servizi locali e generare benefici permanenti anche a favore delle comunità residenti.
  1. Patto di Cittadinanza Temporanea
Il Patto di Cittadinanza Temporanea costituisce lo strumento attraverso il quale la presente legge favorisce la partecipazione volontaria dei destinatari alla vita delle comunità locali. Attraverso il Patto, i destinatari possono mettere a disposizione competenze professionali, esperienze e capacità progettuali, contribuendo allo sviluppo del territorio mediante attività di tutoraggio, formazione, collaborazione con il tessuto associativo locale e iniziative di interesse per la comunità.
Il Patto non costituisce requisito per l'accesso alle misure previste dalla legge, ma rappresenta uno strumento di integrazione territoriale volto a rafforzare il capitale sociale, favorire lo scambio di conoscenze e promuovere relazioni stabili tra comunità residenti e nuove professionalità.
  1. “Lombardia Connessa”
La piattaforma digitale regionale "Lombardia Connessa" costituisce il principale strumento di coordinamento operativo della presente legge.
Essa integra in un'unica infrastruttura digitale la promozione dei territori, la mappatura dei servizi, il rilascio della Carta A.R.D.A., la valorizzazione del Marchio "Borghi Digitali Lombardi", il supporto ai Comuni aderenti e il monitoraggio degli effetti della politica regionale.
La piattaforma consente di ridurre le asimmetrie informative tra domanda e offerta territoriale, favorisce la visibilità dei piccoli Comuni nei circuiti nazionali e internazionali e rende possibile una valutazione continua dei risultati conseguiti, contribuendo alla programmazione delle future politiche regionali.
6. L'architettura normativa della proposta
La presente proposta di legge traduce gli obiettivi di sviluppo territoriale delineati nella relazione illustrativa in un sistema organico di disposizioni normative, articolato secondo una progressione logica che individua destinatari, strumenti, modalità di attuazione, monitoraggio e copertura finanziaria.
L'impianto della legge è costruito secondo criteri di gradualità, chiarezza delle competenze amministrative e misurabilità degli effetti.
Principi, destinatari e beneficiari (articoli 1-3)
Gli articoli iniziali definiscono le finalità della legge, individuano i destinatari delle misure e identificano i Comuni beneficiari degli interventi regionali.
L'articolo 1 delimita l'ambito dell'intervento regionale, precisando il rispetto delle competenze statali e collocando la proposta nell'ambito delle politiche regionali di sviluppo territoriale, innovazione e coesione.
L'articolo 2 individua i destinatari delle misure e introduce il Patto di Cittadinanza Temporanea quale strumento volontario di partecipazione civica, destinato a favorire il trasferimento di competenze e il rafforzamento delle relazioni tra nuovi residenti temporanei e comunità locali. L'articolo 3 identifica i beneficiari istituzionali delle misure, prevedendo criteri di priorità coerenti con gli obiettivi regionali di sostegno ai piccoli Comuni, alle aree interne e ai territori montani maggiormente esposti ai fenomeni di spopolamento.
Gli strumenti della politica regionale (articoli 4-8)
La parte centrale della legge disciplina gli strumenti attraverso i quali la Regione attua la propria politica di attrattività territoriale.
L'articolo 4 definisce gli interventi finanziabili e individua i soggetti attuatori, favorendo la collaborazione tra enti locali e partenariati pubblico-privati e privilegiando interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.
L'articolo 5 istituisce il Marchio regionale "Borghi Digitali Lombardi", quale strumento di qualificazione territoriale fondato su criteri oggettivi di qualità dei servizi, della connettività e dell'accoglienza.
L'articolo 6 introduce la Carta A.R.D.A., finalizzata a sostenere forme di permanenza temporanea qualificata e a favorire l'integrazione dei destinatari con il territorio attraverso un sistema coordinato di agevolazioni.
L'articolo 7 disciplina le attività di promozione e di valorizzazione della Lombardia sui mercati nazionali e internazionali, nel rispetto delle competenze regionali.
L'articolo 8 istituisce la piattaforma digitale "Lombardia Connessa", quale infrastruttura regionale di coordinamento, promozione, gestione dei servizi digitali e monitoraggio dell'attuazione della legge.
Attuazione, monitoraggio e sostenibilità finanziaria (articoli 9-11)
La parte conclusiva della legge disciplina i provvedimenti attuativi, introduce una clausola valutativa e definisce la copertura finanziaria dell'intervento.
L'articolo 9 demanda alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della legge, assicurando uniformità applicativa e tempi certi.
L'articolo 10 introduce un sistema di monitoraggio annuale basato su indicatori oggettivi, finalizzato a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi della politica regionale e a orientarne gli eventuali sviluppi futuri.
L'articolo 11 individua le risorse finanziarie necessarie all'attuazione della legge, prevedendo un investimento iniziale coerente con la natura dell'intervento e con gli equilibri della finanza regionale.

7. Conclusioni
La presente proposta di legge introduce un modello innovativo di politica territoriale che integra sviluppo economico, transizione digitale, coesione sociale e valorizzazione delle comunità locali.
L'intervento si fonda sulla convinzione che il contrasto allo spopolamento richieda politiche capaci di rafforzare l'attrattività dei territori non soltanto attraverso investimenti infrastrutturali, ma anche mediante la costruzione di condizioni favorevoli all'insediamento temporaneo di nuove competenze e professionalità.
La legge propone un insieme coordinato di strumenti tra loro integrati — interventi finanziari, qualificazione territoriale, servizi ai destinatari, patto di Cittadinanza Temporanea e piattaforma digitale regionale — destinati a sostenere i piccoli Comuni lombardi nella costruzione di nuove opportunità di sviluppo rafforzandone la capacità di attrarre persone, competenze e investimenti. L'investimento pubblico previsto risulta proporzionato agli obiettivi perseguiti e coerente con gli strumenti regionali di programmazione, configurandosi come un'azione suscettibile di generare effetti economici e sociali significativamente superiori alle risorse impiegate.
La proposta si inserisce pienamente nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione delle aree interne e montane, contribuendo alla costruzione di un modello di sviluppo fondato sulla capacità dei territori di attrarre persone, competenze, innovazione e nuove relazioni. Attraverso tale impostazione la Regione Lombardia intende promuovere una politica pubblica orientata non soltanto al sostegno dei territori più fragili, ma alla valorizzazione delle loro potenzialità, favorendo condizioni di crescita durevoli, sostenibili e coerenti con le trasformazioni economiche e sociali in atto.





Relazione Tecnico-Finanziaria
1. Premessa
La presente Relazione tecnico-finanziaria accompagna il Progetto di legge recante "Territorio, Comunità e Lavoro: misure di supporto all'attrattività digitale dei piccoli Comuni" ed è predisposta ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta normativa e della verifica della relativa sostenibilità finanziaria.
Gli interventi previsti dalla legge si collocano nell'ambito delle competenze regionali in materia di sviluppo economico, valorizzazione territoriale, innovazione, digitalizzazione e sostegno ai piccoli Comuni e sono configurati prevalentemente come misure di promozione, coordinamento e incentivazione rivolte agli enti locali.
La quantificazione degli oneri è stata effettuata secondo criteri prudenziali, assumendo quale riferimento esperienze nazionali ed europee comparabili, nonché tenendo conto della natura iniziale della misura nel primo triennio di applicazione.
La legge si articola attraverso sei strumenti principali:
  • misure finanziarie;
  • Marchio regionale “Borghi Digitali Lombardi”;
  • carta digitale A.R.D.A.;
  • patto di Cittadinanza Temporanea;
  • promozione territoriale;
  • piattaforma digitale regionale “Lombardia Connessa”.
2. Natura degli interventi e ambiti di spesa
Gli interventi previsti dalla legge si caratterizzano prevalentemente per:
  • attività di promozione territoriale;
  • azioni di sostegno allo sviluppo locale;
  • misure di incentivazione indiretta delle economie territoriali;
  • strumenti digitali per la gestione e la valorizzazione dei servizi.
Gli interventi previsti dalla presente legge non determinano l'istituzione di nuovi organismi regionali né comportano incrementi strutturali della spesa di personale, essendo attuati attraverso le competenti strutture regionali e mediante gli strumenti amministrativi ordinariamente previsti dall'ordinamento regionale.
Le principali linee di intervento che comportano oneri finanziari sono riconducibili ai seguenti ambiti:
    1. Azioni, strumenti di intervento e misure finanziarie (art. 4)
Contributi e misure di sostegno a favore di enti locali, partenariati pubblico-privati e associazioni iscritte al RUNTS per la realizzazione di interventi di attrattività territoriale rivolti ai lavoratori da remoto, inclusi spazi di coworking, servizi di accoglienza e integrazione, interventi di recupero, valorizzazione e riuso del patrimonio edilizio e progetti culturali, formativi e di valorizzazione delle comunità locali.
    1. Istituzione del Marchio regionale di qualificazione territoriale “Borghi Digitali Lombardi" (art. 5)
Strumento di qualificazione e valorizzazione territoriale attribuito ai Comuni o
aggregazioni di Comuni. L'attribuzione del Marchio non comporta l'erogazione di contributi economici, ma costituisce requisito di qualificazione territoriale e strumento di promozione istituzionale dei Comuni beneficiari.
    1. Carta A.R.D.A. – Agevolazioni Regionali per il Digitale e l’Attrattività (art. 6) Contributi indiretti sotto forma di agevolazioni tariffarie e voucher per servizi culturali, mobilità e innovazione.
    2. Promozione territoriale (art. 7)
Campagne di comunicazione, partecipazione a reti internazionali e attività di posizionamento della Lombardia come destinazione per lavoratori da remoto.
    1. Piattaforma digitale regionale (art. 8)
Sviluppo iniziale della piattaforma digitale e gestione del portale “Lombardia Connessa”.
3. Quantificazione degli oneri
La quantificazione degli oneri è effettuata secondo criteri prudenziali, tenendo conto:
  • della progressiva attivazione delle misure previste dalla legge;
  • delle esperienze maturate nell'ambito di analoghe iniziative regionali, nazionali ed europee;
  • della prevedibile capacità amministrativa dei Comuni beneficiari nella fase iniziale di attuazione.
Anno 2027 € 600.000 di cui in conto corrente € 460.000 e in conto capitale € 140.000
Ambito di intervento Importo annuo
(art. 4) Azioni, strumenti di intervento e misure finanziarie € 400.000 c/corrente
(art. 5) Marchio regionale "Borghi Digitali Lombardi” € 30.000 c/capitale
(art. 6) Carta A.R.D.A. € 60.000 c/ capitale
(art. 7) Promozione territoriale € 60.000 c/corrente
(art. 8) Piattaforma digitale regionale “Lombardia Connessa” € 50.000 c/ capitale
Anno 2028 € 600.000 di cui in conto corrente € 500.000 e in conto capitale € 100.000
Ambito di intervento Importo annuo
€ 380.000 c/corrente
(art. 4) Azioni, strumenti di intervento e misure finanziarie
€ 100.000 c/capitale
(art. 5) Mantenimento Marchio regionale "Borghi Digitali Lombardi” € 20.000 c/corrente
(art. 6) Mantenimento Carta A.R.D.A. € 20.000 c/corrente
(art. 7) Promozione territoriale € 60.000 c/corrente
(art. 8) Mantenimento piattaforma digitale regionale “Lombardia € 20.000 c/corrente
Connessa”
4. Modalità di finanziamento
Agli oneri derivanti dall’attuazione della legge si provvede mediante utilizzo di risorse regionali già destinate alle politiche di sviluppo economico, innovazione e valorizzazione territoriale.
La copertura finanziaria è assicurata mediante l’incremento delle risorse come segue:
  • alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi stimate complessivamente in euro 600.000,00 per ciascun anno del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 460.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  • alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi stimate complessivamente in euro 600.000,00 per ciascun anno del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 140.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.
  • alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi stimate complessivamente in euro 600.000,00 per ciascun anno del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 500.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  • alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi stimate complessivamente in euro
600.000,00 per ciascun anno del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle
risorse di euro 100.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.

Per gli esercizi successivi al triennio 2026–2028, si provvede nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite con le leggi di bilancio regionali.
5. Compatibilità con la normativa europea
Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti a Comuni, enti locali e partenariati pubblico-privati finalizzati alla realizzazione di progetti di interesse generale.
Qualora dall'attuazione delle misure previste dalla presente legge possa derivare un vantaggio economico indiretto a favore di operatori economici, la concessione dei benefici avviene nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e della disciplina pro tempore applicabile.
6. Impatto economico/finanziario atteso
L’intervento è caratterizzato da un effetto moltiplicativo sull’economia locale.
Invece di un dato aggregato, dividiamo i lavoratori attratti in due cluster per riflettere meglio le dinamiche dei "Piccoli Comuni":
Cluster Lavoratore Numero utenti annuo
(Stima in via prudenziale)
Permanenza media Spesa giornaliera
stimata
Breve Termine
(Freelance/Artisti)
600 - 1.000 20/30 giorni € 70 (vitto, alloggio, servizi)
Medio termine
digitali/Ricercatori)
(Nomadi
300 - 500
60/90 giorni € 50 (canone
agevolato + consumi)
TOTALE UTENTI 900 - 1.500 -- --
a) Impatto diretto (spesa nei territori)
Sulla base delle ipotesi sopra indicate e di quelle assunte ai fini della presente relazione, è ragionevole stimare*:
• Scenario minimo (prudenziale): € 1,7 milioni circa
(600 utenti × 20 giorni × €70 + 300 utenti × 60 giorni × €50)
• Scenario massimo: € 4,3 milioni circa
(1.000 utenti × 30 giorni × €70 + 500 utenti × 90 giorni × €50)
b) Impatto complessivo (effetto moltiplicativo)
Considerando un moltiplicatore territoriale prudenziale pari a 1,4, valore cauto comunemente utilizzato nelle valutazioni economiche territoriali riferite ad interventi diffusi di sviluppo locale, e sulla base delle ipotesi assunte ai fini della presente relazione è ragionevole stimare:
  • Scenario minimo: circa € 2,4 milioni annui
  • Scenario massimo: circa € 6,0 milioni annui
* Le stime riportate costituiscono elaborazioni previsionali di natura prudenziale, formulate sulla base di esperienze europee comparabili, dei dati disponibili sul lavoro da remoto e delle ipotesi metodologiche illustrate nella presente relazione. Esse hanno finalità esclusivamente valutative e non costituiscono obiettivi quantitativi vincolanti dell'intervento.
La dimensione potenziale della platea territoriale interessata comprende oltre mille piccoli Comuni lombardi, fermo restando che la fase iniziale di attuazione interesserà un numero limitato di amministrazioni aderenti. c) Analisi costo-beneficio
A fronte di un investimento pubblico iniziale stimato in € 600.000 annui, il rapporto tra risorse pubbliche investite e valore economico potenzialmente generato è il seguente:
  • Rapporto di leva economica:
potenziale rapporto di leva economica stimato tra circa 4:1 (scenario minimo) e fino a 10:1 (scenario massimo)
  • Soglia minima di sostenibilità (analisi di sensitività):
il programma risulta sostenibile sotto il profilo finanziario e coerente con gli obiettivi di efficienza della spesa pubblica già con l’attrazione di circa 400–500 lavoratori annui con permanenza media di almeno 30 giorni, livello inferiore rispetto allo scenario prudenziale considerato.

7. Monitoraggio e valutazione
Ai sensi dell’articolo 10 della legge, la Giunta regionale provvede al monitoraggio degli effetti della misura con cadenza annuale, con particolare riferimento a:
  • al numero di Comuni aderenti;
  • al numero di lavoratori da remoto coinvolti;
  • alla durata media dei soggiorni;
  • all’impatto economico sui territori interessati;
  • all’efficacia del Patto di Cittadinanza Temporanea di cui all’art. 2.

8. Conclusioni
La presente proposta normativa si configura come intervento innovativo e sostenibile, volto a coniugare sviluppo economico, coesione territoriale e transizione digitale.
La limitata entità delle risorse inizialmente autorizzate, unita alla possibilità di modulare progressivamente l'attuazione delle misure previste dalla legge, rende l'intervento pienamente compatibile con gli equilibri della finanza regionale.
L'impianto della proposta normativa consente inoltre di concentrare le risorse pubbliche su interventi suscettibili di generare effetti economici e sociali significativamente superiori all'investimento iniziale, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.


































PROGETTO DI LEGGE REGIONALE “Territorio, Comunità e Lavoro:
misure di supporto all’attrattività digitale dei piccoli Comuni”
Art. 1
(Finalità e oggetto)
  1. La Regione promuove una strategia regionale per l'attrattività dei piccoli Comuni mediante gli strumenti disciplinati dalla presente legge. A tal fine, in armonia con gli obiettivi di transizione digitale e coesione territoriale, promuove il territorio regionale quale destinazione attrattiva per lavoratori da remoto e professionisti digitali, ivi inclusi, ove ricorrano i presupposti della normativa statale, i nomadi digitali.
  2. Le iniziative previste dalla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento alla disciplina statale in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, nonché nel rispetto della sostenibilità sociale, abitativa e ambientale.
  3. La presente legge individua le misure per rendere attrattivi i piccoli Comuni lombardi a rischio spopolamento favorendo la permanenza temporanea qualificata di soggetti che svolgono attività lavorativa anche mediante strumenti digitali, inclusi studiosi, ricercatori, artisti e professionisti delle industrie culturali e creative, al fine di favorire la rigenerazione sociale, economica, ambientale e urbana dei territori ospitanti nonché lo sviluppo culturale, turistico e territoriale.
  4. In particolare, la presente legge intende:
    1. rafforzare l’attrattività e la competitività dei territori lombardi;
    2. sostenere le economie locali e la resilienza demografica, con priorità per le aree interne e montane;
    3. favorire forme di permanenza temporanea qualificata, anche con effetti di destagionalizzazione dei flussi turistici e delle presenze in aree a rischio di marginalità;
    4. valorizzare la condivisione dell’identità territoriale e il patrimonio ambientale e culturale locale;
    5. promuovere la partecipazione responsabile dei destinatari delle misure previste dalla presente legge;
    6. rafforzare l’agenda del contro esodo contribuendo agli obiettivi europei di contrasto allo spopolamento e di attuazione del principio del "diritto a restare" (Right to Stay), favorendo il riequilibrio demografico e territoriale e la rigenerazione delle comunità locali.
Art. 2
(Destinatari e 'Patto di Cittadinanza Temporanea’)
  1. Ai fini della presente legge si applicano, in quanto compatibili e ai soli fini definitori, le definizioni di nomade digitale e lavoratore da remoto previste dal Decreto Interministeriale 29 febbraio 2024, senza incidere sulla disciplina statale in materia di ingresso, soggiorno e lavoro degli stranieri.
  2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al presente articolo sono denominati "Destinatari".
Sono destinatari delle misure previste dalla presente legge i lavoratori autonomi o dipendenti, cittadini italiani, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti, che svolgono attività lavorativa prevalentemente mediante strumenti digitali soggiornando temporaneamente in un territorio diverso da quello di residenza, anche ai fini dello svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti attività:
    1. attività di ricerca e professionali, comprese quelle svolte da ricercatori indipendenti o accademici impegnati in progetti scientifici o umanistici che utilizzano strumenti digitali e informatici per le attività di studio, analisi e produzione dei risultati;
    2. attività artistiche e creative, comprendenti artisti e professionisti delle industrie creative e culturali – quali il design, le arti performative e visive, la moda e ambiti affini – che sviluppano le proprie opere o servizi attraverso l’impiego di strumenti digitali e informatici.
  1. Al fine di favorire l'integrazione tra i destinatari delle misure e le comunità locali, la Regione promuove l'adesione volontaria ad un Patto di Cittadinanza Temporanea. L'adesione al Patto non costituisce rapporto di lavoro, obbligo giuridico o condizione necessaria per l'accesso alle misure previste dalla presente legge. La Giunta regionale può prevedere forme di valorizzazione e premialità connesse all'adesione volontaria al Patto di Cittadinanza Temporanea ed alla partecipazione ad attività di tutoraggio, formazione, trasferimento di competenze e iniziative di interesse per la comunità locale.
Art. 3
(Beneficiari)

Ai fini della presente legge i soggetti di cui al presente articolo sono denominati "Beneficiari".
Sono beneficiari delle misure previste dalla presente legge i Comuni lombardi con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile e le associazioni iscritte al RUNTS che svolgono attività prevalente o realizzano progetti nei Comuni di cui al presente comma quali soggetti del Terzo Settore operanti nello sviluppo locale, nella valorizzazione territoriale e nell'integrazione delle comunità.
Nell'assegnazione delle risorse costituiscono criteri preferenziali:
  1. l'appartenenza ai Comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004 n.11;
  2. l'appartenenza alle aree interne individuate dalla programmazione regionale vigente;
  3. l'appartenenza ai territori montani di cui alla legge regionale 15 ottobre 2007 n.25;
  4. la presenza di fenomeni di spopolamento, marginalità territoriale o riduzione dei servizi essenziali.
Art 4
(Azioni, strumenti di intervento e misure finanziarie)

1.Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite mediante azioni integrate finalizzate, in particolare, a:
  1. sviluppo economico, innovazione e lavoro;
  2. promozione del turismo sostenibile e valorizzazione territoriale;
  3. valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ambientale;
  4. rafforzamento dei servizi territoriali;
  5. promozione di modelli innovativi dell’abitare temporaneo;
  6. contrasto dei fenomeni di spopolamento e sostegno alla resilienza demografica e territoriale delle comunità locali.
  1. Gli interventi di attuazione delle azioni di cui al comma 1 sono diretti principalmente a:
    1. individuazione e potenziamento di spazi di lavoro condivisi (coworking);
    2. individuazione e promozione delle strutture di coabitazione (coliving);
    3. servizi di accoglienza, orientamento e integrazione per lavoratori da remoto;
    4. attività di censimento, valorizzazione e riuso del patrimonio edilizio pubblico e
privato dismesso promosse dai Comuni;
    1. progetti culturali, formativi, comunicativi e di integrazione con le comunità locali.
  1. La Regione sostiene, anche mediante la concessione di contributi, la realizzazione di progetti di attrattività territoriale finalizzati a iniziative rivolte ai destinatari di cui all’articolo 2 della presente legge presentati da:
    1. Comuni di cui al comma 1 dell’articolo 3, singoli o associati;
    2. partenariati pubblico-privati promossi e coordinati da uno o più Comuni di cui all'art.
3;
    1. associazioni iscritte al RUNTS che svolgono attività prevalente o realizzano i progetti nei Comuni di cui all’articolo 3.
  1. I progetti presentati dalle associazioni di cui al comma 3, lettera c), possono concorrere all'attribuzione del Marchio regionale al Comune interessato, previa adesione del Comune al progetto e nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 5.
  2. Qualora dall'attuazione delle misure previste dalla presente legge possa derivare un vantaggio economico indiretto a favore di operatori economici, trovano applicazione le disposizioni europee e nazionali vigenti in materia di aiuti di Stato.

Art. 5
(Marchio regionale "Borghi Digitali Lombardi")
  1. È istituito il Marchio regionale di qualificazione territoriale “Borghi Digitali Lombardi”, attribuito ai Comuni o alle aggregazioni di Comuni di cui all’articolo 3, quale strumento di qualificazione territoriale finalizzato all’attuazione delle politiche regionali di attrattività di cui alla presente legge.
  2. L'attribuzione del Marchio può avvenire anche sulla base di progetti promossi da associazioni iscritte al RUNTS ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), purché in partenariato con i Comuni e le aggregazioni di comuni di cui all’art.3.
  3. La Giunta regionale, entro i termini di cui all'art. 9, definisce con deliberazione le modalità di attribuzione, durata, sospensione e revoca del Marchio, nonché i criteri tecnici necessari, in particolare riguardanti:
    1. connettività: disponibilità di banda ultra-larga ovvero di infrastrutture digitali ad alta capacità nelle aree destinate al coworking;
    2. spazi di lavoro: presenza di almeno uno spazio di lavoro condiviso adeguatamente attrezzato (coworking) e/o spazi per attività creative (creative hub) aperti al pubblico;
    3. accoglienza: attivazione di servizi di assistenza burocratica (welcome office) con almeno uno sportello informativo, anche in modalità digitale o gestito in forma associata, con disponibilità di informazioni e supporto almeno in lingua inglese;
    4. sostenibilità abitativa: adozione di misure per favorire la locazione temporanea, il riuso del patrimonio edilizio e la disponibilità di soluzioni ricettive idonee al lavoro da remoto presenti sul territorio comunale;
    5. servizi e accessibilità: disponibilità di servizi essenziali, compresi quelli sanitari di base e collegamenti tramite trasporto pubblico o sistemi di mobilità sostenibile.
I criteri di cui al presente comma rilevano esclusivamente ai fini dell'attribuzione del Marchio e non costituiscono requisiti generali per l'accesso alle misure previste dalla presente legge.
  1. La Regione promuove il Marchio sui mercati nazionali ed esteri, anche attraverso la piattaforma digitale di cui all'art. 8, per favorire il posizionamento della Lombardia come destinazione per i destinatari di cui all'art. 2.


Art. 6
(Carta A.R.D.A. Agevolazioni Regionali per il Digitale e l’Attrattività)
  1. È istituita nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità la Carta A.R.D.A. Agevolazioni Regionali per il Digitale e l’Attrattività, rilasciata in formato digitale tramite la piattaforma di cui all'articolo 8, destinata ai destinatari delle misure di cui all'articolo 2 che soggiornano nei Comuni di cui all'art. 3 per almeno 20 giorni consecutivi.
  2. Il possesso della Carta A.R.D.A. consente:
    1. tariffe agevolate sul sistema di trasporto pubblico regionale e servizi di mobilità condivisa;
    2. accesso gratuito o ridotto ai musei, ecomusei, siti UNESCO e istituti della cultura regionali, su convenzione;
    3. voucher per l'utilizzo dei laboratori di ricerca e FabLab accreditati;
    4. accesso a servizi e agevolazioni messi a disposizione da soggetti pubblici e privati convenzionati.
  3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:
    1. le modalità di rilascio, verifica digitale della permanenza e gestione della Carta
A.R.D.A.;
    1. le modalità di individuazione dei soggetti pubblici e privati aderenti al circuito;
    2. le tipologie di agevolazioni e voucher concedibili;
    3. i criteri di accesso, durata e revoca dei benefici;
    4. le modalità di monitoraggio dell’utilizzo.
  1. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
Art. 7
(Promozione e valorizzazione territoriale)
  1. La Regione promuove, anche attraverso la piattaforma regionale di cui all'articolo 8, la Lombardia quale destinazione attrattiva per i destinatari di cui all'articolo 2, valorizzando i piccoli Comuni, le aree interne e montane, la qualità della vita, il lavoro da remoto e la permanenza temporanea qualificata.
  2. Le azioni possono prevedere:
    1. attivazione di servizi informativi multilingue;
    2. sviluppo di collaborazioni, anche istituzionali, con reti e soggetti internazionali;
    3. realizzazione di iniziative di promozione coordinate con il sistema turistico regionale;
    4. promozione, nelle competenti sedi istituzionali, di iniziative volte a favorire l'adozione, da parte dello Stato, di misure fiscali di vantaggio e di
semplificazione amministrativa coerenti con le finalità della presente legge, nel rispetto delle competenze statali.

Art. 8
(Piattaforma digitale regionale “Lombardia Connessa”)
  1. La Regione promuove la realizzazione della piattaforma digitale regionale denominata “Lombardia Connessa”. La piattaforma costituisce lo strumento regionale di coordinamento delle misure previste dalla presente legge.
  2. Possono aderire alla piattaforma i Comuni e le aggregazioni di Comuni di cui all'articolo 3.
Le associazioni di cui all'articolo 3 possono accedere alla piattaforma limitatamente alle funzionalità necessarie alla gestione dei progetti di cui all'articolo 4.
  1. La piattaforma fornisce informazioni e servizi digitali integrati relativi a:
    1. mappatura territoriale: opportunità di soggiorno nei Comuni di cui all'articolo 3, con adeguata evidenza dei Comuni in possesso del Marchio "Borghi Digitali
Lombardi";
    1. infrastrutture per il lavoro: disponibilità e localizzazione di spazi di lavoro condivisi (coworking), strutture di coabitazione (coliving) e soluzioni ricettive segnalate dai
Comuni aderenti;
    1. servizi di prossimità: informazioni su trasporti, sanità territoriale, infrastrutture digitali e offerta culturale locale;
    2. agevolazioni: procedure telematiche per la richiesta e il rilascio digitale della Carta A.R.D.A. di cui all’art. 6.
  1. La piattaforma può prevedere la registrazione volontaria dei destinatari di cui all’articolo 2 e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per finalità di erogazione dei servizi, adesione al Patto di Cittadinanza Temporanea e valorizzazione delle competenze messe volontariamente a disposizione delle comunità locali.
Art. 9
(Provvedimenti Attuativi)
La Giunta regionale disciplina entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
    1. Criteri e modalità operative per l'attuazione degli interventi nei Comuni di cui all'articolo 3;
    2. le modalità di concessione dei finanziamenti di cui all’art. 4;
    3. le modalità di attribuzione e gestione del Marchio di cui all’art. 5;
    4. i termini e le modalità per la realizzazione della piattaforma digitale di cui all’art. 8 e per la sua gestione;
    5. le modalità di attuazione del Patto di Cittadinanza Temporanea.
L'attuazione della presente legge avviene in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale in materia di sviluppo territoriale, innovazione, transizione digitale, valorizzazione delle aree interne e montane.

Art. 10
(Clausola Valutativa)
Con cadenza annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:
  • al numero di Comuni aderenti;
  • al numero di lavoratori da remoto coinvolti;
  • alla durata media dei soggiorni;
  • all’impatto economico sui territori interessati;
  • all’efficacia del Patto di Cittadinanza Temporanea di cui all’art. 2.
  • numero di associazioni iscritte al RUNTS coinvolte nei progetti finanziati.

Art. 11
(Norma Finanziaria)
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4 stimate in euro 400.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 400.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 stimate in euro 30.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 30.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 6 stimate in euro 60.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 60.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 7 stimate in euro 60.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 60.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 8 stimate in euro 50.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 50.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4 stimate in euro 380.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 380.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 stimate in euro 20.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 20.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 6 stimate in euro 20.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 20.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 7 stimate in euro 60.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 60.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 8 stimate in euro 20.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 20.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4 stimate in euro 100.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 100.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.

Per gli esercizi successivi al 2028, all’autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanzia
Relazione illustrativa e finalità del progetto di legge
1. Premessa e contesto di riferimento
Il presente Progetto di legge nasce dalla consapevolezza che il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni e delle aree interne costituisce una delle principali sfide per le politiche di sviluppo territoriale della Lombardia.
Si individua nella trasformazione digitale e nelle nuove modalità di lavoro e di impresa una leva strategica per accrescere l'attrattività dei piccoli Comuni lombardi, favorendo nuovi modelli di sviluppo territoriale e di rigenerazione delle comunità locali.
La Regione presenta un patrimonio diffuso di piccoli Comuni, in larga parte localizzati nei territori montani e nelle aree interne, caratterizzati da elevata qualità ambientale, ricchezza culturale e forte identità comunitaria. Molti di questi territori sono tuttavia interessati da fenomeni di progressivo declino demografico, invecchiamento della popolazione, riduzione dei servizi essenziali e difficoltà nell'attrarre nuove attività economiche e professionali.
Secondo le più recenti elaborazioni IFEL su dati ISTAT, la Lombardia conta 1.030 Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, corrispondenti a circa il 68,6 per cento del totale dei Comuni regionali. La proposta di legge si rivolge quindi a una parte maggioritaria del sistema delle autonomie locali lombarde, con particolare attenzione ai territori montani e alle aree interne.
Accanto ai Comuni, la proposta valorizza il ruolo degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS operanti nei territori interessati, riconoscendone il contributo nella promozione dello sviluppo locale, nella valorizzazione delle comunità e nell'attuazione dei progetti di attrattività territoriale.
Parallelamente, la trasformazione digitale dell'economia e l'evoluzione delle modalità di svolgimento del lavoro hanno modificato profondamente il rapporto tra attività lavorativa e luogo di residenza. La diffusione del lavoro da remoto, delle professioni digitali e delle attività ad elevato contenuto di conoscenza consente oggi a un numero crescente di lavoratori di scegliere il luogo nel quale vivere senza che ciò condizioni necessariamente la propria attività professionale.
Secondo le più recenti analisi internazionali, sono ormai decine di milioni le persone che svolgono attività lavorative in modalità indipendente dalla posizione (location-independent), mentre in Italia il numero dei lavoratori che operano almeno parzialmente da remoto continua a mantenersi stabilmente su livelli significativamente superiori a quelli precedenti alla pandemia.
Questa evoluzione rappresenta una concreta opportunità per i piccoli Comuni lombardi. L'attrazione di lavoratori da remoto, ricercatori, professionisti, artisti e operatori delle industrie culturali e creative può infatti contribuire alla rivitalizzazione economica e sociale dei territori, sostenere la domanda di servizi locali, valorizzare il patrimonio edilizio esistente e favorire nuove relazioni tra comunità residenti e nuove professionalità.
La presente proposta di legge intende creare le condizioni affinché vivere in un piccolo Comune rappresenti una scelta libera e competitiva, e non una rinuncia alle opportunità offerte dai grandi centri urbani. Una proposta normativa che si colloca nel quadro delle strategie europee orientate alla coesione territoriale e al rafforzamento del cosiddetto "Right to Stay", quale principio volto a creare le condizioni affinché cittadini e comunità possano scegliere liberamente di vivere e lavorare nei territori di appartenenza senza essere costretti ad abbandonarli per carenza di opportunità.
Nel medesimo tempo, il progetto di legge opera nel pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, intervenendo esclusivamente negli ambiti di competenza regionale relativi allo sviluppo territoriale, alla valorizzazione delle comunità locali, alla promozione economica, all'innovazione e alla transizione digitale, senza incidere sulle competenze statali in materia fiscale, lavoristica o di immigrazione.
L'intervento valorizza altresì il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, promuovendo la collaborazione tra Regione, Comuni, Terzo Settore e partenariati territoriali.
2. La strategia regionale per l'attrattività dei piccoli Comuni
La presente proposta di legge individua nella trasformazione digitale uno strumento di politica territoriale capace di sostenere la competitività dei piccoli Comuni lombardi, favorendone la capacità di attrarre nuove competenze, nuove professionalità e nuove opportunità di sviluppo. L'obiettivo non è soltanto promuovere forme di lavoro da remoto, ma valorizzare un modello di sviluppo che integri innovazione tecnologica, qualità della vita, tutela del patrimonio ambientale e rafforzamento delle comunità locali.
In tale prospettiva, la Lombardia dispone di caratteristiche particolarmente favorevoli. Alla presenza di uno dei principali sistemi economici europei si affianca un patrimonio diffuso costituito da piccoli Comuni, territori montani, aree interne e borghi di elevato valore storico, culturale e paesaggistico che possono rappresentare luoghi particolarmente attrattivi per lavoratori altamente qualificati, professionisti, ricercatori e operatori delle industrie culturali e creative.
La proposta di legge intende rafforzare la capacità attrattiva dei piccoli Comuni attraverso l'incontro tra le potenzialità territoriali e le nuove modalità di organizzazione del lavoro, trasformando la distanza geografica in un elemento competitivo attraverso la qualità dei servizi, la connettività digitale e la capacità di accoglienza delle comunità locali.
L'attrattività territoriale viene pertanto interpretata non come semplice promozione turistica, ma quale politica regionale di sviluppo, finalizzata a sostenere il riequilibrio demografico, la rigenerazione economica dei piccoli Comuni e la valorizzazione del capitale umano quale principale fattore di crescita dei territori.
3. Le persone al centro della politica territoriale
La presente proposta di legge individua nel capitale umano il principale fattore di sviluppo dei territori.
Le infrastrutture digitali, la qualità dei servizi e la disponibilità di spazi per il lavoro costituiscono condizioni necessarie per l'attrattività dei piccoli Comuni, ma risultano efficaci soltanto se accompagnate dalla capacità di attrarre persone, competenze e relazioni in grado di contribuire allo sviluppo delle comunità locali.
Per tale ragione il progetto di legge individua come destinatari delle misure lavoratori da remoto, ricercatori, professionisti, artisti e operatori delle industrie culturali e creative, indipendentemente dalla loro nazionalità, purché operino nel rispetto della normativa vigente. La finalità perseguita non consiste nell'incremento di flussi turistici di breve durata, bensì nella promozione di forme di permanenza temporanea qualificata capaci di generare relazioni durature con il territorio, favorire lo scambio di competenze e contribuire alla vitalità economica, culturale e sociale delle comunità ospitanti.
La permanenza temporanea qualificata presuppone una durata minima idonea a distinguere tali forme di presenza dalla normale fruizione turistica. In tale prospettiva, la soglia temporale individuata dalla presente legge è finalizzata a favorire un'effettiva integrazione con la comunità locale.
In tale prospettiva trova collocazione il Patto di Cittadinanza Temporanea, concepito come strumento volontario di partecipazione civica attraverso il quale i destinatari possono mettere a disposizione delle comunità locali competenze professionali, esperienze e capacità progettuali.
La proposta di legge riconosce pertanto che lo sviluppo dei territori non dipende esclusivamente dalla disponibilità di infrastrutture, ma dalla capacità di costruire relazioni stabili tra comunità locali e nuove professionalità. In questa prospettiva, le persone rappresentano il principale fattore di rigenerazione territoriale.
4. Sostenibilità, resilienza demografica e rigenerazione territoriale
L'attrattività dei territori deve svilupparsi secondo criteri di equilibrio, sostenibilità, resilienza demografica e integrazione con le comunità locali.
La presente proposta di legge non persegue l'incremento indiscriminato delle presenze, ma promuove forme di permanenza temporanea qualificata in grado di contribuire alla vitalità economica e sociale dei piccoli Comuni, evitando effetti distorsivi sul mercato abitativo e sulle dinamiche locali.
La valorizzazione dei territori è pertanto accompagnata da principi di sostenibilità sociale, abitativa e ambientale, con particolare attenzione al recupero, valorizzazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, alla tutela del paesaggio, al contenimento del consumo di suolo e al rafforzamento dei servizi di prossimità.
La proposta normativa considera i destinatari delle misure non quali semplici fruitori dei servizi locali, ma quali soggetti potenzialmente in grado di contribuire allo sviluppo delle comunità ospitanti attraverso la condivisione di competenze professionali, esperienze e reti relazionali.
In tale contesto si inserisce il Patto di Cittadinanza Temporanea, quale strumento volontario di partecipazione civica orientato a favorire lo scambio di conoscenze, la collaborazione con il tessuto associativo locale e il rafforzamento del capitale sociale delle comunità interessate. La rigenerazione territoriale perseguita dalla presente legge assume pertanto una dimensione non soltanto economica, ma anche sociale e culturale, nella convinzione che la crescita dei territori dipenda dalla capacità di costruire relazioni stabili tra comunità residenti e nuove professionalità.
5. Gli strumenti della politica regionale per l'attrattività territoriale
Per perseguire gli obiettivi della presente legge la Regione individua un sistema integrato di strumenti, tra loro coordinati, finalizzati a sostenere la competitività dei piccoli Comuni lombardi e a rafforzarne la capacità di attrarre nuove professionalità.
L'intervento regionale non si limita all'erogazione di contributi economici, ma costruisce un modello organico di accompagnamento dei territori fondato su infrastrutture, qualificazione dell'offerta territoriale, servizi ai destinatari e strumenti digitali di coordinamento.

a) Sostegno ai progetti territoriali
La Regione sostiene interventi promossi dai Comuni, dai partenariati pubblico-privati e dalle associazioni iscritte al RUNTS finalizzati all’allestimento di spazi di coworking, servizi di accoglienza, individuazione e promozione del patrimonio edilizio esistente, valorizzazione delle risorse locali e sviluppo di iniziative culturali e formative.
Particolare rilievo assume il recupero, la valorizzazione e il riuso degli immobili esistenti, quale scelta coerente con gli obiettivi regionali di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato.

b) Marchio regionale "Borghi Digitali Lombardi"
Il marchio regionale di qualificazione territoriale rappresenta il principale strumento di qualificazione territoriale introdotto dalla presente legge.
Esso identifica i Comuni che garantiscono criteri minimi di qualità relativamente alla connettività digitale, ai servizi di accoglienza, alla disponibilità di spazi di lavoro condivisi, all'accessibilità dei servizi essenziali e alla sostenibilità dell'offerta abitativa.
Il marchio regionale costituisce uno strumento di riconoscibilità istituzionale capace di rafforzare il posizionamento competitivo dei territori lombardi nei confronti dei lavoratori da remoto e delle professionalità altamente qualificate, promuovendo al contempo un processo di miglioramento continuo degli standard offerti dai Comuni aderenti.

c) Carta A.R.D.A.
La Carta A.R.D.A. rappresenta lo strumento digitale attraverso il quale la Regione favorisce l'integrazione dei destinatari con il territorio.
L'accesso alle agevolazioni è riservato a coloro che scelgono forme di permanenza temporanea qualificata, in coerenza con l'obiettivo della legge di incentivare relazioni stabili con le comunità locali piuttosto che presenze occasionali.
Le convenzioni attivate nell'ambito della Carta possono inoltre contribuire al rafforzamento dell'offerta di servizi locali e generare benefici permanenti anche a favore delle comunità residenti.
  1. Patto di Cittadinanza Temporanea
Il Patto di Cittadinanza Temporanea costituisce lo strumento attraverso il quale la presente legge favorisce la partecipazione volontaria dei destinatari alla vita delle comunità locali. Attraverso il Patto, i destinatari possono mettere a disposizione competenze professionali, esperienze e capacità progettuali, contribuendo allo sviluppo del territorio mediante attività di tutoraggio, formazione, collaborazione con il tessuto associativo locale e iniziative di interesse per la comunità.
Il Patto non costituisce requisito per l'accesso alle misure previste dalla legge, ma rappresenta uno strumento di integrazione territoriale volto a rafforzare il capitale sociale, favorire lo scambio di conoscenze e promuovere relazioni stabili tra comunità residenti e nuove professionalità.
  1. “Lombardia Connessa”
La piattaforma digitale regionale "Lombardia Connessa" costituisce il principale strumento di coordinamento operativo della presente legge.
Essa integra in un'unica infrastruttura digitale la promozione dei territori, la mappatura dei servizi, il rilascio della Carta A.R.D.A., la valorizzazione del Marchio "Borghi Digitali Lombardi", il supporto ai Comuni aderenti e il monitoraggio degli effetti della politica regionale.
La piattaforma consente di ridurre le asimmetrie informative tra domanda e offerta territoriale, favorisce la visibilità dei piccoli Comuni nei circuiti nazionali e internazionali e rende possibile una valutazione continua dei risultati conseguiti, contribuendo alla programmazione delle future politiche regionali.
6. L'architettura normativa della proposta
La presente proposta di legge traduce gli obiettivi di sviluppo territoriale delineati nella relazione illustrativa in un sistema organico di disposizioni normative, articolato secondo una progressione logica che individua destinatari, strumenti, modalità di attuazione, monitoraggio e copertura finanziaria.
L'impianto della legge è costruito secondo criteri di gradualità, chiarezza delle competenze amministrative e misurabilità degli effetti.
Principi, destinatari e beneficiari (articoli 1-3)
Gli articoli iniziali definiscono le finalità della legge, individuano i destinatari delle misure e identificano i Comuni beneficiari degli interventi regionali.
L'articolo 1 delimita l'ambito dell'intervento regionale, precisando il rispetto delle competenze statali e collocando la proposta nell'ambito delle politiche regionali di sviluppo territoriale, innovazione e coesione.
L'articolo 2 individua i destinatari delle misure e introduce il Patto di Cittadinanza Temporanea quale strumento volontario di partecipazione civica, destinato a favorire il trasferimento di competenze e il rafforzamento delle relazioni tra nuovi residenti temporanei e comunità locali. L'articolo 3 identifica i beneficiari istituzionali delle misure, prevedendo criteri di priorità coerenti con gli obiettivi regionali di sostegno ai piccoli Comuni, alle aree interne e ai territori montani maggiormente esposti ai fenomeni di spopolamento.
Gli strumenti della politica regionale (articoli 4-8)
La parte centrale della legge disciplina gli strumenti attraverso i quali la Regione attua la propria politica di attrattività territoriale.
L'articolo 4 definisce gli interventi finanziabili e individua i soggetti attuatori, favorendo la collaborazione tra enti locali e partenariati pubblico-privati e privilegiando interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.
L'articolo 5 istituisce il Marchio regionale "Borghi Digitali Lombardi", quale strumento di qualificazione territoriale fondato su criteri oggettivi di qualità dei servizi, della connettività e dell'accoglienza.
L'articolo 6 introduce la Carta A.R.D.A., finalizzata a sostenere forme di permanenza temporanea qualificata e a favorire l'integrazione dei destinatari con il territorio attraverso un sistema coordinato di agevolazioni.
L'articolo 7 disciplina le attività di promozione e di valorizzazione della Lombardia sui mercati nazionali e internazionali, nel rispetto delle competenze regionali.
L'articolo 8 istituisce la piattaforma digitale "Lombardia Connessa", quale infrastruttura regionale di coordinamento, promozione, gestione dei servizi digitali e monitoraggio dell'attuazione della legge.
Attuazione, monitoraggio e sostenibilità finanziaria (articoli 9-11)
La parte conclusiva della legge disciplina i provvedimenti attuativi, introduce una clausola valutativa e definisce la copertura finanziaria dell'intervento.
L'articolo 9 demanda alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della legge, assicurando uniformità applicativa e tempi certi.
L'articolo 10 introduce un sistema di monitoraggio annuale basato su indicatori oggettivi, finalizzato a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi della politica regionale e a orientarne gli eventuali sviluppi futuri.
L'articolo 11 individua le risorse finanziarie necessarie all'attuazione della legge, prevedendo un investimento iniziale coerente con la natura dell'intervento e con gli equilibri della finanza regionale.

7. Conclusioni
La presente proposta di legge introduce un modello innovativo di politica territoriale che integra sviluppo economico, transizione digitale, coesione sociale e valorizzazione delle comunità locali.
L'intervento si fonda sulla convinzione che il contrasto allo spopolamento richieda politiche capaci di rafforzare l'attrattività dei territori non soltanto attraverso investimenti infrastrutturali, ma anche mediante la costruzione di condizioni favorevoli all'insediamento temporaneo di nuove competenze e professionalità.
La legge propone un insieme coordinato di strumenti tra loro integrati — interventi finanziari, qualificazione territoriale, servizi ai destinatari, patto di Cittadinanza Temporanea e piattaforma digitale regionale — destinati a sostenere i piccoli Comuni lombardi nella costruzione di nuove opportunità di sviluppo rafforzandone la capacità di attrarre persone, competenze e investimenti. L'investimento pubblico previsto risulta proporzionato agli obiettivi perseguiti e coerente con gli strumenti regionali di programmazione, configurandosi come un'azione suscettibile di generare effetti economici e sociali significativamente superiori alle risorse impiegate.
La proposta si inserisce pienamente nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione delle aree interne e montane, contribuendo alla costruzione di un modello di sviluppo fondato sulla capacità dei territori di attrarre persone, competenze, innovazione e nuove relazioni. Attraverso tale impostazione la Regione Lombardia intende promuovere una politica pubblica orientata non soltanto al sostegno dei territori più fragili, ma alla valorizzazione delle loro potenzialità, favorendo condizioni di crescita durevoli, sostenibili e coerenti con le trasformazioni economiche e sociali in atto.





Relazione Tecnico-Finanziaria
1. Premessa
La presente Relazione tecnico-finanziaria accompagna il Progetto di legge recante "Territorio, Comunità e Lavoro: misure di supporto all'attrattività digitale dei piccoli Comuni" ed è predisposta ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta normativa e della verifica della relativa sostenibilità finanziaria.
Gli interventi previsti dalla legge si collocano nell'ambito delle competenze regionali in materia di sviluppo economico, valorizzazione territoriale, innovazione, digitalizzazione e sostegno ai piccoli Comuni e sono configurati prevalentemente come misure di promozione, coordinamento e incentivazione rivolte agli enti locali.
La quantificazione degli oneri è stata effettuata secondo criteri prudenziali, assumendo quale riferimento esperienze nazionali ed europee comparabili, nonché tenendo conto della natura iniziale della misura nel primo triennio di applicazione.
La legge si articola attraverso sei strumenti principali:
  • misure finanziarie;
  • Marchio regionale “Borghi Digitali Lombardi”;
  • carta digitale A.R.D.A.;
  • patto di Cittadinanza Temporanea;
  • promozione territoriale;
  • piattaforma digitale regionale “Lombardia Connessa”.
2. Natura degli interventi e ambiti di spesa
Gli interventi previsti dalla legge si caratterizzano prevalentemente per:
  • attività di promozione territoriale;
  • azioni di sostegno allo sviluppo locale;
  • misure di incentivazione indiretta delle economie territoriali;
  • strumenti digitali per la gestione e la valorizzazione dei servizi.
Gli interventi previsti dalla presente legge non determinano l'istituzione di nuovi organismi regionali né comportano incrementi strutturali della spesa di personale, essendo attuati attraverso le competenti strutture regionali e mediante gli strumenti amministrativi ordinariamente previsti dall'ordinamento regionale.
Le principali linee di intervento che comportano oneri finanziari sono riconducibili ai seguenti ambiti:
    1. Azioni, strumenti di intervento e misure finanziarie (art. 4)
Contributi e misure di sostegno a favore di enti locali, partenariati pubblico-privati e associazioni iscritte al RUNTS per la realizzazione di interventi di attrattività territoriale rivolti ai lavoratori da remoto, inclusi spazi di coworking, servizi di accoglienza e integrazione, interventi di recupero, valorizzazione e riuso del patrimonio edilizio e progetti culturali, formativi e di valorizzazione delle comunità locali.
    1. Istituzione del Marchio regionale di qualificazione territoriale “Borghi Digitali Lombardi" (art. 5)
Strumento di qualificazione e valorizzazione territoriale attribuito ai Comuni o
aggregazioni di Comuni. L'attribuzione del Marchio non comporta l'erogazione di contributi economici, ma costituisce requisito di qualificazione territoriale e strumento di promozione istituzionale dei Comuni beneficiari.
    1. Carta A.R.D.A. – Agevolazioni Regionali per il Digitale e l’Attrattività (art. 6) Contributi indiretti sotto forma di agevolazioni tariffarie e voucher per servizi culturali, mobilità e innovazione.
    2. Promozione territoriale (art. 7)
Campagne di comunicazione, partecipazione a reti internazionali e attività di posizionamento della Lombardia come destinazione per lavoratori da remoto.
    1. Piattaforma digitale regionale (art. 8)
Sviluppo iniziale della piattaforma digitale e gestione del portale “Lombardia Connessa”.
3. Quantificazione degli oneri
La quantificazione degli oneri è effettuata secondo criteri prudenziali, tenendo conto:
  • della progressiva attivazione delle misure previste dalla legge;
  • delle esperienze maturate nell'ambito di analoghe iniziative regionali, nazionali ed europee;
  • della prevedibile capacità amministrativa dei Comuni beneficiari nella fase iniziale di attuazione.
Anno 2027 € 600.000 di cui in conto corrente € 460.000 e in conto capitale € 140.000
Ambito di intervento Importo annuo
(art. 4) Azioni, strumenti di intervento e misure finanziarie € 400.000 c/corrente
(art. 5) Marchio regionale "Borghi Digitali Lombardi” € 30.000 c/capitale
(art. 6) Carta A.R.D.A. € 60.000 c/ capitale
(art. 7) Promozione territoriale € 60.000 c/corrente
(art. 8) Piattaforma digitale regionale “Lombardia Connessa” € 50.000 c/ capitale
Anno 2028 € 600.000 di cui in conto corrente € 500.000 e in conto capitale € 100.000
Ambito di intervento Importo annuo
€ 380.000 c/corrente
(art. 4) Azioni, strumenti di intervento e misure finanziarie
€ 100.000 c/capitale
(art. 5) Mantenimento Marchio regionale "Borghi Digitali Lombardi” € 20.000 c/corrente
(art. 6) Mantenimento Carta A.R.D.A. € 20.000 c/corrente
(art. 7) Promozione territoriale € 60.000 c/corrente
(art. 8) Mantenimento piattaforma digitale regionale “Lombardia € 20.000 c/corrente
Connessa”
4. Modalità di finanziamento
Agli oneri derivanti dall’attuazione della legge si provvede mediante utilizzo di risorse regionali già destinate alle politiche di sviluppo economico, innovazione e valorizzazione territoriale.
La copertura finanziaria è assicurata mediante l’incremento delle risorse come segue:
  • alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi stimate complessivamente in euro 600.000,00 per ciascun anno del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 460.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  • alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi stimate complessivamente in euro 600.000,00 per ciascun anno del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 140.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.
  • alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi stimate complessivamente in euro 600.000,00 per ciascun anno del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 500.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  • alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi stimate complessivamente in euro
600.000,00 per ciascun anno del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle
risorse di euro 100.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.

Per gli esercizi successivi al triennio 2026–2028, si provvede nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite con le leggi di bilancio regionali.
5. Compatibilità con la normativa europea
Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti a Comuni, enti locali e partenariati pubblico-privati finalizzati alla realizzazione di progetti di interesse generale.
Qualora dall'attuazione delle misure previste dalla presente legge possa derivare un vantaggio economico indiretto a favore di operatori economici, la concessione dei benefici avviene nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e della disciplina pro tempore applicabile.
6. Impatto economico/finanziario atteso
L’intervento è caratterizzato da un effetto moltiplicativo sull’economia locale.
Invece di un dato aggregato, dividiamo i lavoratori attratti in due cluster per riflettere meglio le dinamiche dei "Piccoli Comuni":
Cluster Lavoratore Numero utenti annuo
(Stima in via prudenziale)
Permanenza media Spesa giornaliera
stimata
Breve Termine
(Freelance/Artisti)
600 - 1.000 20/30 giorni € 70 (vitto, alloggio, servizi)
Medio termine
digitali/Ricercatori)
(Nomadi
300 - 500
60/90 giorni € 50 (canone
agevolato + consumi)
TOTALE UTENTI 900 - 1.500 -- --
a) Impatto diretto (spesa nei territori)
Sulla base delle ipotesi sopra indicate e di quelle assunte ai fini della presente relazione, è ragionevole stimare*:
• Scenario minimo (prudenziale): € 1,7 milioni circa
(600 utenti × 20 giorni × €70 + 300 utenti × 60 giorni × €50)
• Scenario massimo: € 4,3 milioni circa
(1.000 utenti × 30 giorni × €70 + 500 utenti × 90 giorni × €50)
b) Impatto complessivo (effetto moltiplicativo)
Considerando un moltiplicatore territoriale prudenziale pari a 1,4, valore cauto comunemente utilizzato nelle valutazioni economiche territoriali riferite ad interventi diffusi di sviluppo locale, e sulla base delle ipotesi assunte ai fini della presente relazione è ragionevole stimare:
  • Scenario minimo: circa € 2,4 milioni annui
  • Scenario massimo: circa € 6,0 milioni annui
* Le stime riportate costituiscono elaborazioni previsionali di natura prudenziale, formulate sulla base di esperienze europee comparabili, dei dati disponibili sul lavoro da remoto e delle ipotesi metodologiche illustrate nella presente relazione. Esse hanno finalità esclusivamente valutative e non costituiscono obiettivi quantitativi vincolanti dell'intervento.
La dimensione potenziale della platea territoriale interessata comprende oltre mille piccoli Comuni lombardi, fermo restando che la fase iniziale di attuazione interesserà un numero limitato di amministrazioni aderenti. c) Analisi costo-beneficio
A fronte di un investimento pubblico iniziale stimato in € 600.000 annui, il rapporto tra risorse pubbliche investite e valore economico potenzialmente generato è il seguente:
  • Rapporto di leva economica:
potenziale rapporto di leva economica stimato tra circa 4:1 (scenario minimo) e fino a 10:1 (scenario massimo)
  • Soglia minima di sostenibilità (analisi di sensitività):
il programma risulta sostenibile sotto il profilo finanziario e coerente con gli obiettivi di efficienza della spesa pubblica già con l’attrazione di circa 400–500 lavoratori annui con permanenza media di almeno 30 giorni, livello inferiore rispetto allo scenario prudenziale considerato.

7. Monitoraggio e valutazione
Ai sensi dell’articolo 10 della legge, la Giunta regionale provvede al monitoraggio degli effetti della misura con cadenza annuale, con particolare riferimento a:
  • al numero di Comuni aderenti;
  • al numero di lavoratori da remoto coinvolti;
  • alla durata media dei soggiorni;
  • all’impatto economico sui territori interessati;
  • all’efficacia del Patto di Cittadinanza Temporanea di cui all’art. 2.

8. Conclusioni
La presente proposta normativa si configura come intervento innovativo e sostenibile, volto a coniugare sviluppo economico, coesione territoriale e transizione digitale.
La limitata entità delle risorse inizialmente autorizzate, unita alla possibilità di modulare progressivamente l'attuazione delle misure previste dalla legge, rende l'intervento pienamente compatibile con gli equilibri della finanza regionale.
L'impianto della proposta normativa consente inoltre di concentrare le risorse pubbliche su interventi suscettibili di generare effetti economici e sociali significativamente superiori all'investimento iniziale, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.


































PROGETTO DI LEGGE REGIONALE “Territorio, Comunità e Lavoro:
misure di supporto all’attrattività digitale dei piccoli Comuni”
Art. 1
(Finalità e oggetto)
  1. La Regione promuove una strategia regionale per l'attrattività dei piccoli Comuni mediante gli strumenti disciplinati dalla presente legge. A tal fine, in armonia con gli obiettivi di transizione digitale e coesione territoriale, promuove il territorio regionale quale destinazione attrattiva per lavoratori da remoto e professionisti digitali, ivi inclusi, ove ricorrano i presupposti della normativa statale, i nomadi digitali.
  2. Le iniziative previste dalla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento alla disciplina statale in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, nonché nel rispetto della sostenibilità sociale, abitativa e ambientale.
  3. La presente legge individua le misure per rendere attrattivi i piccoli Comuni lombardi a rischio spopolamento favorendo la permanenza temporanea qualificata di soggetti che svolgono attività lavorativa anche mediante strumenti digitali, inclusi studiosi, ricercatori, artisti e professionisti delle industrie culturali e creative, al fine di favorire la rigenerazione sociale, economica, ambientale e urbana dei territori ospitanti nonché lo sviluppo culturale, turistico e territoriale.
  4. In particolare, la presente legge intende:
    1. rafforzare l’attrattività e la competitività dei territori lombardi;
    2. sostenere le economie locali e la resilienza demografica, con priorità per le aree interne e montane;
    3. favorire forme di permanenza temporanea qualificata, anche con effetti di destagionalizzazione dei flussi turistici e delle presenze in aree a rischio di marginalità;
    4. valorizzare la condivisione dell’identità territoriale e il patrimonio ambientale e culturale locale;
    5. promuovere la partecipazione responsabile dei destinatari delle misure previste dalla presente legge;
    6. rafforzare l’agenda del contro esodo contribuendo agli obiettivi europei di contrasto allo spopolamento e di attuazione del principio del "diritto a restare" (Right to Stay), favorendo il riequilibrio demografico e territoriale e la rigenerazione delle comunità locali.
Art. 2
(Destinatari e 'Patto di Cittadinanza Temporanea’)
  1. Ai fini della presente legge si applicano, in quanto compatibili e ai soli fini definitori, le definizioni di nomade digitale e lavoratore da remoto previste dal Decreto Interministeriale 29 febbraio 2024, senza incidere sulla disciplina statale in materia di ingresso, soggiorno e lavoro degli stranieri.
  2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al presente articolo sono denominati "Destinatari".
Sono destinatari delle misure previste dalla presente legge i lavoratori autonomi o dipendenti, cittadini italiani, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti, che svolgono attività lavorativa prevalentemente mediante strumenti digitali soggiornando temporaneamente in un territorio diverso da quello di residenza, anche ai fini dello svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti attività:
    1. attività di ricerca e professionali, comprese quelle svolte da ricercatori indipendenti o accademici impegnati in progetti scientifici o umanistici che utilizzano strumenti digitali e informatici per le attività di studio, analisi e produzione dei risultati;
    2. attività artistiche e creative, comprendenti artisti e professionisti delle industrie creative e culturali – quali il design, le arti performative e visive, la moda e ambiti affini – che sviluppano le proprie opere o servizi attraverso l’impiego di strumenti digitali e informatici.
  1. Al fine di favorire l'integrazione tra i destinatari delle misure e le comunità locali, la Regione promuove l'adesione volontaria ad un Patto di Cittadinanza Temporanea. L'adesione al Patto non costituisce rapporto di lavoro, obbligo giuridico o condizione necessaria per l'accesso alle misure previste dalla presente legge. La Giunta regionale può prevedere forme di valorizzazione e premialità connesse all'adesione volontaria al Patto di Cittadinanza Temporanea ed alla partecipazione ad attività di tutoraggio, formazione, trasferimento di competenze e iniziative di interesse per la comunità locale.
Art. 3
(Beneficiari)

Ai fini della presente legge i soggetti di cui al presente articolo sono denominati "Beneficiari".
Sono beneficiari delle misure previste dalla presente legge i Comuni lombardi con popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile e le associazioni iscritte al RUNTS che svolgono attività prevalente o realizzano progetti nei Comuni di cui al presente comma quali soggetti del Terzo Settore operanti nello sviluppo locale, nella valorizzazione territoriale e nell'integrazione delle comunità.
Nell'assegnazione delle risorse costituiscono criteri preferenziali:
  1. l'appartenenza ai Comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004 n.11;
  2. l'appartenenza alle aree interne individuate dalla programmazione regionale vigente;
  3. l'appartenenza ai territori montani di cui alla legge regionale 15 ottobre 2007 n.25;
  4. la presenza di fenomeni di spopolamento, marginalità territoriale o riduzione dei servizi essenziali.
Art 4
(Azioni, strumenti di intervento e misure finanziarie)

1.Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite mediante azioni integrate finalizzate, in particolare, a:
  1. sviluppo economico, innovazione e lavoro;
  2. promozione del turismo sostenibile e valorizzazione territoriale;
  3. valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ambientale;
  4. rafforzamento dei servizi territoriali;
  5. promozione di modelli innovativi dell’abitare temporaneo;
  6. contrasto dei fenomeni di spopolamento e sostegno alla resilienza demografica e territoriale delle comunità locali.
  1. Gli interventi di attuazione delle azioni di cui al comma 1 sono diretti principalmente a:
    1. individuazione e potenziamento di spazi di lavoro condivisi (coworking);
    2. individuazione e promozione delle strutture di coabitazione (coliving);
    3. servizi di accoglienza, orientamento e integrazione per lavoratori da remoto;
    4. attività di censimento, valorizzazione e riuso del patrimonio edilizio pubblico e
privato dismesso promosse dai Comuni;
    1. progetti culturali, formativi, comunicativi e di integrazione con le comunità locali.
  1. La Regione sostiene, anche mediante la concessione di contributi, la realizzazione di progetti di attrattività territoriale finalizzati a iniziative rivolte ai destinatari di cui all’articolo 2 della presente legge presentati da:
    1. Comuni di cui al comma 1 dell’articolo 3, singoli o associati;
    2. partenariati pubblico-privati promossi e coordinati da uno o più Comuni di cui all'art.
3;
    1. associazioni iscritte al RUNTS che svolgono attività prevalente o realizzano i progetti nei Comuni di cui all’articolo 3.
  1. I progetti presentati dalle associazioni di cui al comma 3, lettera c), possono concorrere all'attribuzione del Marchio regionale al Comune interessato, previa adesione del Comune al progetto e nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 5.
  2. Qualora dall'attuazione delle misure previste dalla presente legge possa derivare un vantaggio economico indiretto a favore di operatori economici, trovano applicazione le disposizioni europee e nazionali vigenti in materia di aiuti di Stato.

Art. 5
(Marchio regionale "Borghi Digitali Lombardi")
  1. È istituito il Marchio regionale di qualificazione territoriale “Borghi Digitali Lombardi”, attribuito ai Comuni o alle aggregazioni di Comuni di cui all’articolo 3, quale strumento di qualificazione territoriale finalizzato all’attuazione delle politiche regionali di attrattività di cui alla presente legge.
  2. L'attribuzione del Marchio può avvenire anche sulla base di progetti promossi da associazioni iscritte al RUNTS ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), purché in partenariato con i Comuni e le aggregazioni di comuni di cui all’art.3.
  3. La Giunta regionale, entro i termini di cui all'art. 9, definisce con deliberazione le modalità di attribuzione, durata, sospensione e revoca del Marchio, nonché i criteri tecnici necessari, in particolare riguardanti:
    1. connettività: disponibilità di banda ultra-larga ovvero di infrastrutture digitali ad alta capacità nelle aree destinate al coworking;
    2. spazi di lavoro: presenza di almeno uno spazio di lavoro condiviso adeguatamente attrezzato (coworking) e/o spazi per attività creative (creative hub) aperti al pubblico;
    3. accoglienza: attivazione di servizi di assistenza burocratica (welcome office) con almeno uno sportello informativo, anche in modalità digitale o gestito in forma associata, con disponibilità di informazioni e supporto almeno in lingua inglese;
    4. sostenibilità abitativa: adozione di misure per favorire la locazione temporanea, il riuso del patrimonio edilizio e la disponibilità di soluzioni ricettive idonee al lavoro da remoto presenti sul territorio comunale;
    5. servizi e accessibilità: disponibilità di servizi essenziali, compresi quelli sanitari di base e collegamenti tramite trasporto pubblico o sistemi di mobilità sostenibile.
I criteri di cui al presente comma rilevano esclusivamente ai fini dell'attribuzione del Marchio e non costituiscono requisiti generali per l'accesso alle misure previste dalla presente legge.
  1. La Regione promuove il Marchio sui mercati nazionali ed esteri, anche attraverso la piattaforma digitale di cui all'art. 8, per favorire il posizionamento della Lombardia come destinazione per i destinatari di cui all'art. 2.


Art. 6
(Carta A.R.D.A. Agevolazioni Regionali per il Digitale e l’Attrattività)
  1. È istituita nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità la Carta A.R.D.A. Agevolazioni Regionali per il Digitale e l’Attrattività, rilasciata in formato digitale tramite la piattaforma di cui all'articolo 8, destinata ai destinatari delle misure di cui all'articolo 2 che soggiornano nei Comuni di cui all'art. 3 per almeno 20 giorni consecutivi.
  2. Il possesso della Carta A.R.D.A. consente:
    1. tariffe agevolate sul sistema di trasporto pubblico regionale e servizi di mobilità condivisa;
    2. accesso gratuito o ridotto ai musei, ecomusei, siti UNESCO e istituti della cultura regionali, su convenzione;
    3. voucher per l'utilizzo dei laboratori di ricerca e FabLab accreditati;
    4. accesso a servizi e agevolazioni messi a disposizione da soggetti pubblici e privati convenzionati.
  3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:
    1. le modalità di rilascio, verifica digitale della permanenza e gestione della Carta
A.R.D.A.;
    1. le modalità di individuazione dei soggetti pubblici e privati aderenti al circuito;
    2. le tipologie di agevolazioni e voucher concedibili;
    3. i criteri di accesso, durata e revoca dei benefici;
    4. le modalità di monitoraggio dell’utilizzo.
  1. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
Art. 7
(Promozione e valorizzazione territoriale)
  1. La Regione promuove, anche attraverso la piattaforma regionale di cui all'articolo 8, la Lombardia quale destinazione attrattiva per i destinatari di cui all'articolo 2, valorizzando i piccoli Comuni, le aree interne e montane, la qualità della vita, il lavoro da remoto e la permanenza temporanea qualificata.
  2. Le azioni possono prevedere:
    1. attivazione di servizi informativi multilingue;
    2. sviluppo di collaborazioni, anche istituzionali, con reti e soggetti internazionali;
    3. realizzazione di iniziative di promozione coordinate con il sistema turistico regionale;
    4. promozione, nelle competenti sedi istituzionali, di iniziative volte a favorire l'adozione, da parte dello Stato, di misure fiscali di vantaggio e di
semplificazione amministrativa coerenti con le finalità della presente legge, nel rispetto delle competenze statali.

Art. 8
(Piattaforma digitale regionale “Lombardia Connessa”)
  1. La Regione promuove la realizzazione della piattaforma digitale regionale denominata “Lombardia Connessa”. La piattaforma costituisce lo strumento regionale di coordinamento delle misure previste dalla presente legge.
  2. Possono aderire alla piattaforma i Comuni e le aggregazioni di Comuni di cui all'articolo 3.
Le associazioni di cui all'articolo 3 possono accedere alla piattaforma limitatamente alle funzionalità necessarie alla gestione dei progetti di cui all'articolo 4.
  1. La piattaforma fornisce informazioni e servizi digitali integrati relativi a:
    1. mappatura territoriale: opportunità di soggiorno nei Comuni di cui all'articolo 3, con adeguata evidenza dei Comuni in possesso del Marchio "Borghi Digitali
Lombardi";
    1. infrastrutture per il lavoro: disponibilità e localizzazione di spazi di lavoro condivisi (coworking), strutture di coabitazione (coliving) e soluzioni ricettive segnalate dai
Comuni aderenti;
    1. servizi di prossimità: informazioni su trasporti, sanità territoriale, infrastrutture digitali e offerta culturale locale;
    2. agevolazioni: procedure telematiche per la richiesta e il rilascio digitale della Carta A.R.D.A. di cui all’art. 6.
  1. La piattaforma può prevedere la registrazione volontaria dei destinatari di cui all’articolo 2 e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per finalità di erogazione dei servizi, adesione al Patto di Cittadinanza Temporanea e valorizzazione delle competenze messe volontariamente a disposizione delle comunità locali.
Art. 9
(Provvedimenti Attuativi)
La Giunta regionale disciplina entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
    1. Criteri e modalità operative per l'attuazione degli interventi nei Comuni di cui all'articolo 3;
    2. le modalità di concessione dei finanziamenti di cui all’art. 4;
    3. le modalità di attribuzione e gestione del Marchio di cui all’art. 5;
    4. i termini e le modalità per la realizzazione della piattaforma digitale di cui all’art. 8 e per la sua gestione;
    5. le modalità di attuazione del Patto di Cittadinanza Temporanea.
L'attuazione della presente legge avviene in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale in materia di sviluppo territoriale, innovazione, transizione digitale, valorizzazione delle aree interne e montane.

Art. 10
(Clausola Valutativa)
Con cadenza annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:
  • al numero di Comuni aderenti;
  • al numero di lavoratori da remoto coinvolti;
  • alla durata media dei soggiorni;
  • all’impatto economico sui territori interessati;
  • all’efficacia del Patto di Cittadinanza Temporanea di cui all’art. 2.
  • numero di associazioni iscritte al RUNTS coinvolte nei progetti finanziati.

Art. 11
(Norma Finanziaria)
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4 stimate in euro 400.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 400.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 stimate in euro 30.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 30.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 6 stimate in euro 60.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 60.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 7 stimate in euro 60.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 60.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 8 stimate in euro 50.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 50.000,00 per l’anno 2027 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4 stimate in euro 380.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 380.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 stimate in euro 20.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 20.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 6 stimate in euro 20.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 20.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 7 stimate in euro 60.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 60.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 8 stimate in euro 20.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 20.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026/2028.
  1. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 4 stimate in euro 100.000,00 per l’anno 2028 del biennio 2027/2028 si provvede con l’incremento delle risorse di euro 100.000,00 l’anno 2028 del biennio 2027/2028 della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” del bilancio di previsione 2026/2028 - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026/2028.

Per gli esercizi successivi al 2028, all’autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanzia
Ultimo aggiornamento: 14/10/2026 09:12

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