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Caccia in deroga, il Tar dà ragione a Regione Lombardia

Le reazioni

BRESCIA - “Il Tar della Lombardia ha messo fine a un’inerzia inaccettabile: Ispra non può più sottrarsi ai propri doveri tecnici nascondendosi dietro il silenzio. La sentenza che accoglie il ricorso di Regione Lombardia sulla caccia in deroga a pispola, peppola e frosone è una vittoria del buon senso, della trasparenza e di tutto il mondo venatorio lombardo”. Così Carlo Bravo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Agricoltura, commenta la sentenza del Tribunale amministrativo regionale pubblicata oggi.

Il ricorso era stato presentato dalla Regione a seguito della mancata risposta di Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) alla richiesta di parere e al calcolo delle "piccole quantità" necessari per attivare i prelievi in deroga per la stagione venatoria 2025/2026.

“Lo scorso anno l'Istituto, con un atteggiamento che definire ostruzionistico è poco, aveva di fatto bloccato la nostra iniziativa non motivando il diniego e non fornendo i dati tecnici necessari", spiega Bravo. “Per questo motivo, con determinazione, avevo chiesto all’assessore all'Agricoltura e sovranità alimentare Alessandro Beduschi, che ringrazio per l'impegno profuso, di non subire passivamente questo sopruso e di procedere per vie legali. Oggi il Tar ci dà ragione su tutta la linea: Ispra ha l’obbligo giuridico di rispondere in modo chiaro e motivato entro 30 giorni".

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, la sentenza ha un valore che va oltre l’aspetto tecnico: “Non permetteremo che enti tecnico-scientifici si trasformino in organi politici che, per pregiudizio ideologico, tentano di cancellare le nostre cacce tradizionali. La Lombardia ha il diritto e il dovere di legiferare in materia, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie, e Ispra deve fornire i numeri che le competono. Mi auguro che il recente cambio alla guida dell’Istituto sappia finalmente mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire un vero cambio di passo”.

Invece il consigliere regionale della Lega Floriano Massardi, presidente della Commissione ‘Agricoltura, montagna e foreste’ di Regione Lombardia, sottolinea: "Il TAR di Milano ha condannato ISPRA per silenzio-inadempimento, obbligandola a fornire entro 30 giorni le cosiddette piccole quantità richieste da Regione Lombardia per il prelievo in deroga di tre specie: peppola, frosone e pispola. Sono molto soddisfatto di questo risultato che ristabilisce un principio fondamentale: gli enti pubblici devono rispondere e assumersi le proprie responsabilità”.

“La richiesta di procedere con il ricorso è partita da me. Ho scritto formalmente alla Giunta e insistito con il Presidente Attilio Fontana, che ringrazio per aver condiviso questa scelta, affinché si denunciasse ISPRA per il mancato riscontro. Non era più tollerabile che la Regione presentasse ogni anno richieste corredate da relazioni tecniche senza ottenere risposta”.

“Pur non incidendo sulla stagione venatoria conclusa – prosegue Massardi – resta l’interesse della Regione, anche in vista di una possibile richiesta di risarcimento per la diminuzione delle iscrizioni dei cacciatori e per le risorse pubbliche impiegate inutilmente”. “Questa pronuncia rafforza la posizione della Lombardia per la richiesta di deroga 2026. Quando si difendono competenze regionali e diritti dei cittadini-cacciatori non si arretra”, conclude.

LA SENTENZA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, II Sezione, ha pronunciato la sentenza sul ricorso numero di registro generale 4016 del 2025, proposto da REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1; contro MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, in persona del Ministro p.t., e ISPRA-ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; nei confronti ASSOCIAZIONE LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio N. 04016/2025 REG.RIC. eletto presso il suo studio in Milano, Via Hoepli, n. 3; e con l'intervento di ad adiuvandum: ASSOCIAZIONE CACCIATORI LOMBARDI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Capitanio e Lorenzo Do, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto da ISPRA – Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale in relazione all’istanza inviata con nota Prot. M1.2025.0067135 del 28 aprile 2025, avente ad oggetto “art 9, comma1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e art. 19 bis della legge 157/92. Prelievo venatorio in deroga della specie Peppola (Fringilla montifringilla), Frosone (Coccothraustes coccothraustes) e Pispola (Anthus pratensis) per la stagione venatoria 2025/2026. Proposta di determinazione delle “piccole quantità” e richiesta di parere per il prelievo in deroga”, a firma dell'Assessore all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia; nonché per la condanna dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di provvedere in ordine alla determinazione delle suddette piccole quantità entro un breve termine. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia; Visto l’atto di intervento di ad adiuvandum dell’Associazione Cacciatori Lombardi Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. N. 04016/2025 REG.RIC. FATTO e DIRITTO Con nota in data 28 aprile 2025, Regione Lombardia ha chiesto ad ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale il rilascio di un parere ai sensi dell’art. 19-bis, terzo comma, della legge n. 157 del 1992 onde poter adottare, per la stagione venatoria 2025/2026, un atto di deroga al divieto di caccia riguardante alcune specie migratorie (peppola, frosone e pispola). Non avendo ISPRA dato riscontro all’istanza nel termine indicato dalla citata norma, Regione Lombardia ha proposito ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio Roma affinché fosse accertata l’illegittimità del silenzio e fosse emessa sentenza di condanna a provvedere. Con ordinanza n. 17591/2025 del 13 ottobre 2025, il T.A.R. Lazio ha dichiarato la propria incompetenza a favore del T.A.R. Lombardia Milano.

La causa è stata quindi riassunta da Regione Lombardia dinanzi a questo T.A.R. Si sono costituiti in questo giudizio, per resistere al ricorso, ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia. L’Associazione Cacciatori Lombardi è invece intervenuta ad adiuvandum.
In prossimità dell’udienza camerale fissata per la trattazione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti si deve rilevare quanto segue. Si può innanzitutto prescindere dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione ad opporsi dell’Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia sollevata dall’Associazione Cacciatori Lombardi, posto che, come si vedrà, il ricorso deve essere accolto nel merito. Si può passare quindi all’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso N. 04016/2025 REG.RIC. sollevate proprio dall’Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia. Con una prima eccezione, tale Associazione sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto ISPRA avrebbe dato riscontro all’istanza della ricorrente con nota del 23 maggio 2025, avverso la quale si sarebbe dovuto quindi proporre un ordinario giudizio di impugnazione. Questa eccezione non può essere accolta giacché, come si vedrà nel prosieguo, la nota del 23 maggio 2025 non ha dato riscontro all’istanza della ricorrente. Con altra eccezione, la suindicata Associazione sostiene che Regione Lombardia non potrebbe ricavare alcuna utilità dall’accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio posto che il parere richiesto ad ISPRA riguarda la stagione di venatoria 2025/2026 e che la decisione finale non potrebbe che intervenire a stagione venatoria conclusa. L’eccezione è infondata in quanto Regione Lombardia, pur riconoscendo che la presente decisione non può che intervenire a stagione venatoria conclusa, ha evidenziato che l’interesse ad ottenerla permane a fini risarcitori.

A questo riguardo la parte rileva che il silenzio serbato da ISPRA sulla sua istanza potrebbe aver avuto ricadute negative sugli introiti della tassa annuale per l’esercizio venatorio o per l’appostamento fisso, e avrebbe comunque cagionato un danno consistente nell’inutile impiego di risorse lavorative ai fini della redazione dell’istanza stessa e dell’espletamento degli studi necessari per l’elaborazione dell’allegata nota tecnica. Si richiamano in proposito i principi espressi dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 del 13 luglio 2022, secondo cui, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto (o del comportamento tenuto dall’amministrazione) ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori senza necessità, per il ricorrente, di specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno di proporla nel giudizio di impugnazione o di accertamento. Risulta invece fondata l’eccezione con la quale il Ministero dell'Ambiente e della N. 04016/2025 REG.RIC. Sicurezza Energetica deduce il proprio difetto di legittimazione passiva. L’eccezione è fondata in quanto, come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato, nel presente giudizio non viene contestato alcun comportamento tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, né si contestano atti o provvedimenti di sua competenza. Esaurito l’esame delle eccezioni preliminari si può passare all’esame del merito. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento la censura contenuta nell’unico motivo con la quale viene dedotta la violazione dell’art. 19-bis, terzo comma, della legge n. 157 del 1992, per non aver ISPRA dato riscontro all’istanza del 28 aprile 2025 entro il termine di quaranta giorni ivi previsto. In proposito si osserva che, in base al secondo comma dell’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, le regioni possono disporre le deroghe previste dalla direttiva n. 2009/147/CE al divieto di prelievo venatorio di alcune specie di uccelli, a condizione che tali deroghe siano giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce poi che le regioni che vogliono procedere in tal senso devono comunicare, entro il mese di aprile di ogni anno, la loro intenzione ad ISPA il quale esprime il proprio parere in merito entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Ciò chiarito va ora osservato che, con la tempestiva istanza del 28 aprile 2025, Regione Lombardia ha chiesto ad ISPRA di esprimere parere riguardo alla sua intenzione di disporre deroga ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE per le seguenti specie di uccelli: peppola, frosone e pispola. Nei propri scritti difensivi ISPRA sostiene di aver dato riscontro a questa istanza con la nota del 23 maggio 2025, con la quale è stato espresso parere positivo in ordine alla richiesta di deroga, avanzata da Regione Liguria, riguardante le specie storno e fringuello. In sostanza, a parere di ISPRA, l’accoglimento di questa sola istanza avrebbe implicitamente comportato il rigetto delle istanze presentate da N. 04016/2025 REG.RIC. altre regioni (fra cui Regione Lombardia), aventi ad oggetto altre specie di uccelli. Questa argomentazione non può essere condivisa. Il Collegio deve dare atto che la nota del 23 maggio 2025 è stata indirizzata anche a Regione Lombardia e menziona l’istanza del 28 aprile 2025 oggetto del presente giudizio. Tali elementi tuttavia non possono far ritenere che la suddetta nota abbia effettivamente dato compiuto riscontro all’istanza di cui si discute posto che essa: a) fa riferimento esclusivo alle specie storno e fringuello (oggetto della richiesta di parere formulata da Regione Liguria); b) conclude affermando che le considerazioni ivi compiute si riferiscono “…alle specie oggetto degli scambi con Regione Liguria, e non si ritiene di poter estendere le valutazioni ad altre specie” ; c) indica le ragioni per le quali, con riferimento alle specie storno e fringuello, si ritiene che i quantitativi di prelievo operato su scala nazionale nei limiti indicati da Regione Liguria possano essere considerati sostenibili, ma nulla dice in merito alle ragioni per le quali dovrebbero, al contrario, considerarsi insostenibili i prelievi venatori riguardanti la peppola, il frosone e la pispola, proposti da Regione Lombardia. Dalla lettura di tale atto emerge quindi un quadro di incertezza che si pone in contrasto con il principio generale di buona fede applicabile anche nei rapporti di diritto amministrativo stante quanto disposto dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, principio che pone in capo ad ISPRA l’obbligo di fornire chiara risposta alle istanze formulate dalle regioni ai sensi dell’art. 19-bis, terzo comma, della legge n. 157 del 1992. Si deve pertanto ritenere, in tale quadro di incertezza, che l’istanza del 28 aprile 2025 non abbia avuto riscontro nel termine indicato dalla testé citata norma. Deve essere pertanto ribadita la fondatezza della censura in esame. In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per il resto il ricorso va accolto. N. 04016/2025 REG.RIC. ISPRA deve essere conseguentemente condannato a dare riscontro all’istanza formulata da Regione Lombardia entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. La particolarità della vicenda fattuale, caratterizzata come ripetuto da un quadro di incertezza, giustifica la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per il resto accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: Gabriele Nunziata, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Stefano Celeste Cozzi Gabriele Nunziata,
Ultimo aggiornamento: 18/02/2026 19:09:34

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