-

Passeggiate, taglio legna e concessionari auto: ecco le FAQ del Governo su cosa si può fare da lunedì. Resta il dubbio sui 'congiunti\

Edolo - Lunedì inizia la 'fase 2' dell'emergenza coronavirus in Italia, il Governo fa seguito al Dpcm di una settimana fa e spiega cosa è possibile fare attraverso le FAQ pubblicate sul proprio sito. Il consiglio delle istituzioni è comunque quello di limitare al massimo gli spostamenti.


LIMITARE GLI SPOSTAMENTI, NO VISITE A AMICI
Dal 4 maggio si potrà uscire di casa solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (fare la spesa, acquistare giornali, andare in farmacia) o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, non più solo in prossimità della propria abitazione. Inoltre, si potrà fare visita ai congiunti, ossia “i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”. A precisarlo sono le nuove faq sul decreto del 26 aprile appena pubblicate sul sito del Governo. Resta in generale il dubbio sulla possibilità di visita: come faranno le forze dell'ordine a controllare la 'stabilità' del legame affettivo, con fonti governativi che escludono gli amici come possibili persone da visitare a differenza dei fidanzati?


Il Governo chiarisce anche che sono ammessi gli spostamenti tra regioni diverse, oltre che per comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute, per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ma una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza anche provenendo da una regione diversa, “non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati”.


Di seguito le linee guida a livello nazionale che comunque possono avere variazioni con le norme regionali o comunali.


'CONGIUNTI': POSSIBILITA' DI VISITA PER 'STABILE LEGAME AFFETTIVO'


L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).


PASSEGGIATE E CORSA


passeggiata ponte di legno 2Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. E' giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.


L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi.

A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.


USCITA PER ACQUISTO BENI NON ALIMENTARI


Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita.


FIGLI AL PARCO MA GIOCHI CHIUSI


Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico? Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.


BICICLETTA


L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.


CIMITERI


E' consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.


CONCESSIONARI AUTO


Dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al “Commercio di autoveicoli”. E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.


COLF, BADANTI E ATTIVITA' PROFESSIONALI


Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza.


APERTI I CANTIERI


I cantieri rimangono aperti.


TAGLIO LEGNA? DIPENDE DALLE DISPOSIZIONI LOCALI


La coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19.

Ultimo aggiornamento: 02/05/2020 19:52:48
POTREBBE INTERESSARTI
ULTIME NOTIZIE