Edolo - Lunedì inizia la 'fase 2' dell'emergenza coronavirus in Italia, il Governo fa seguito al Dpcm di una settimana fa e spiega cosa è possibile fare attraverso le FAQ pubblicate sul proprio sito. Il consiglio delle istituzioni è comunque quello di limitare al massimo gli spostamenti.
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI, NO VISITE A AMICI
Dal 4 maggio si potrà uscire di casa solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (fare la spesa, acquistare giornali, andare in farmacia) o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, non più solo in prossimità della propria abitazione. Inoltre, si potrà fare visita ai congiunti, ossia “i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”. A precisarlo sono le nuove faq sul decreto del 26 aprile appena pubblicate sul sito del Governo. Resta in generale il dubbio sulla possibilità di visita: come faranno le forze dell'ordine a controllare la 'stabilità' del legame affettivo, con fonti governativi che escludono gli amici come possibili persone da visitare a differenza dei fidanzati?
Il Governo chiarisce anche che sono ammessi gli spostamenti tra regioni diverse, oltre che per comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute, per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ma una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza anche provenendo da una regione diversa, “non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati”.
Di seguito le linee guida a livello nazionale che comunque possono avere variazioni con le norme regionali o comunali.
'CONGIUNTI': POSSIBILITA' DI VISITA PER 'STABILE LEGAME AFFETTIVO'
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
PASSEGGIATE E CORSA
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. E' giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi.