Allo stesso modo non è corretto affermare che le persone che vantano questo diritto hanno necessità di rivolgersi ad un patronato per la presentazione della domanda all’Inps".
Nel dettaglio per quanto riguarda dipendenti pubblici delle amministrazioni statali e delle autonomie locali, che nella scorsa tornata contrattuale hanno dovuto attendere la firma del rinnovo fino al termine del triennio, i benefici economici risultanti dall’applicazione del contratto nazionale 12 febbraio 2018 (ARAN) e del Contratto provinciale 1 ottobre 2018 (APRAN) sono calcolati ai fini previdenziali alle scadenze e negli importi previsti. Ciò vale solo per il personale che era in servizio e ha maturato i requisiti per la pensione nel periodo di di vigenza del contratto, cioè dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Agli effetti del TFS-TFR si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Spi Cgil Trento dice: "E’ importante ricordare inoltre che la riliquidazione, per i dipendenti delle autonomie locali, è calcolata direttamente dagli enti preposti: non occorre che gli interessati facciano alcuna domanda. Sia la pensione che il TFS/TFR saranno ricalcolati – per i dipendenti che abbiano maturato il diritto - in base agli aumenti contrattuali o all'indennità di vacanza contrattuale fissata dai rispettivi contratti e, comunque, fino al momento in cui risultavano in servizio".
Per quanto riguarda invece i dipendenti pubblici del settore della scuola gli uffici provinciali ricalcolano a tutti, senza bisogno che gli interessati facciano domanda, sia la pensione sia il TFS/TFR in base agli aumenti contrattuali o all'indennità di vacanza contrattuale fissata dai rispettivi contratti di settore e, comunque, fino al momento in cui risultavano in servizio. Chi è andato in pensione prima del rinnovo contrattuale 2016-2018, ha avuto il calcolo della pensione e del TFS/TFR in base a quanto percepito, comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale.