In primo luogo, la natura gassosa del composto permette di raggiungere in modo omogeneo tutti gli spazi presenti nell’ambiente di lavoro, penetrando anche tessuti e tappezzerie. In più, l’ozono va incontro ad un rapido processo di degradazione, scindendosi in semplice ossigeno. Trascorso un intervallo di tempo che dipende dalle concentrazioni di utilizzo (da mezz’ora a poche ore), è possibile tornare alle consuete attività, senza alcun rischio per la salute, né danno per l’ambiente.
Le attività di sanificazione basate sull’uso dell’ozono o di composti chimici ad azione disinfettante e microbicida nebulizzati godono degli incentivi fiscali introdotti con il DL 18 marzo 2020 n. 17, ovvero con il “Decreto Cura Italia”.
Per le aziende che eseguono questa tipologia di interventi è prevista la possibilità di accedere ad un credito di imposta del 50%, valido per tutto il periodo di imposta 2020 (per un tetto massimo pari a 20.000 euro).
Per usufruire di questo incentivo fiscale e recuperare parte delle somme spese sotto forma di sgravi è necessario rivolgersi esclusivamente a ditte di pulizia, disinfestazione e sanificazione regolarmente abilitate (nello specifico, le abilitazioni necessarie sono quelle previste dal DM 274/1997, lettere C, D, ed E).
L’altro requisito riguarda la conservazione delle fatture, delle eventuali certificazioni rilasciate dalla ditta incaricata degli interventi e di tutta la documentazione relativa.
La dotazione di mascherine, guanti, gel disinfettanti e altri presidi sanitari
Gli obblighi a carico delle imprese non riguardano solo la sanificazione degli spazi lavorativi, ma anche l’acquisto e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti che operano a contatto con il pubblico (mascherine, guanti e, eventualmente, tute protettive, visiere e calzari) e quella di gel e soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Altro capitolo riguarda poi il ricorso a pannelli divisori, vetri protettivi ed altri elementi utili a ridefinire gli spazi all’interno dei locali, garantire il corretto distanziamento fisico tra gli addetti e limitare quanto più possibile l’interazione diretta tra personale e clientela.
Con la pubblicazione del DL 8 aprile 2020, n. 23, le agevolazioni fiscali in precedenza previste solo per i trattamenti di sanificazione sono state estese anche all’acquisto dei materiali sopra descritti, sempre con un limite massimo pari a 20.000 euro.
Anche in questo caso, imprese, negozi e attività che sceglieranno di usufruire del credito d’imposta del 50% dovranno produrre tutta la documentazione relativa alle spese effettuate, conservando quindi fatture e ricevute di acquisto. (Maggiori informazioni e documento tecnico INAIL per le misure di contenimento sui luoghi di lavoro).
+ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE+