La delibera introduceva un periodo transitorio di 24 mesi (1 aprile 2020 – 31 marzo 2022), durante il quale tutte le amministrazioni aggiudicatrici interessate potevano svolgere autonomamente le procedure per la realizzazione di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture o lavori.
Le procedure per i fondi PNRR ovvero PNC sono caratterizzate, infatti, da un complesso sistema di gestione, monitoraggio e rendicontazione che consiglia una gestione a livello unitario da parte di strutture dedicate.
Si prevede, quindi, che le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidino i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture finanziati, in tutto o in parte, con fondi PNRR o equiparati, d'importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea avvalendosi in via esclusiva dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC).
I Comuni, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, possono procedere in autonomia nel caso di: - affidamento diretto, ove ne ricorrano i presupposti di legge - affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 euro - acquisizione di beni e servizi tramite le convenzioni attivate da APAC e da Consip S.p.A. nonché gli acquisti sul mercato elettronico provinciale (MEPAT) e nazionale (MEPA).
I Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi o forniture finanziati, in tutto o in parte, con fondi PNRR, PNC o ad essi assimilati, in autonomia, ad esclusione dei casi di ricorso obbligatorio ad APAC.