L'Agenda delle Valli

Le dichiarazioni di ospitalità e di cessione fabbricati per cittadini extracomunitari

Inizio: 03/12/2020 dalle ore 11:30 - Fine: 03/12/2020 alle ore 22:45 IT

Brescia - Ecco le modalità di comunicazione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza delle dichiarazioni di ospitalità e di cessione fabbricati per cittadini extracomunitari.


Come noto, con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 nr. 23 (art 3 comma 3) è stato sancito l’assorbimento dell’obbligo della comunicazione della cessione di fabbricato all’autorità di P.S. mediante la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Con Decreto Legge 20 giugno 2012 nr.79, tale criterio è stato ulteriormente ribadito e meglio circonstanziato: infatti, l’art. 2 estende l’assorbimento ai contratti di comodato ed a tutti i contratti locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni precedentemente esclusi.


Il Decreto Legge 20 giugno 2012 nr. 79 precisa inoltre che le disposizioni relative all’assorbimento della comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza non si applicano all’ospitalità fornita a stranieri (extracomunitari), onere già previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998 nr. 286. Quest’ultimo articolo recita testualmente: “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine (..) è tenuto a darne comunicazione, entro quarantotto ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza”.


Dunque, l’ordinamento prevede un obbligo di comunicazione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza nei confronti di chi dia ospitalità a stranieri (extracomunitari) e di chi ceda a costoro a qualsiasi titolo (vendita, affitto, comodato) immobili o parti di essi.


 
Ultimo aggiornamento: 03/12/2020 12:24:08